La legge- quadro n. 36 del 2001 sui campi elettromagnetici ha espressamente introdotto nel nostro diritto positivo il richiamo al principio di precauzione, sancito dall’art. 174, par. 2 del Trattato CE, sviluppandolo in prospettiva dinamica, sia come criterio di tutela della salute, che come criterio diretto ad assicurare la tutela dell’ambiente. La riserva di competenza legislativa statale sulla tutela dell’ambiente e dell’ecosistema operata dalla Costituzione (art. 117, 2 comma, lett. s) esprime l’esigenza di una disciplina unitaria definita dallo Stato per la determinazione dei limiti di esposizione , dei valori di attenzione, degli obiettivi di qualità, mentre la competenza concorrente in materia di tutela della salute, governo del territorio, protezione civile, produzione e trasporto dell’energia (art. 117, c. 3) e quella residuale regionale in materia di produzione e trasporto dell’energia a livello locale (art. 117., c. 4) trovano riscontro nelle previsioni della legge-quadro che affida alle regioni l’attuazione dei principi e dei limiti fissati a livello statale. La devoluzione alle Regioni e ai Comuni delle competenze amministrative ex art. 118 Cost. in materia di localizzazione dei siti e dei tracciati, delle modalità di rilascio delle autorizzazioni, dei controlli sugli aspetti urbanistici ed edilizi, conferma un principio ineludibile nel campo del diritto ambientale: quello del necessario coinvolgimento di tutti i livelli di governo e della loro corresponsabilità nella garanzia del rispetto degli interessi sanitari e ambientali.

Legge quadro sui campi elettromagnetici: prime osservazioni

COLALUCA, CINZIA
2002

Abstract

La legge- quadro n. 36 del 2001 sui campi elettromagnetici ha espressamente introdotto nel nostro diritto positivo il richiamo al principio di precauzione, sancito dall’art. 174, par. 2 del Trattato CE, sviluppandolo in prospettiva dinamica, sia come criterio di tutela della salute, che come criterio diretto ad assicurare la tutela dell’ambiente. La riserva di competenza legislativa statale sulla tutela dell’ambiente e dell’ecosistema operata dalla Costituzione (art. 117, 2 comma, lett. s) esprime l’esigenza di una disciplina unitaria definita dallo Stato per la determinazione dei limiti di esposizione , dei valori di attenzione, degli obiettivi di qualità, mentre la competenza concorrente in materia di tutela della salute, governo del territorio, protezione civile, produzione e trasporto dell’energia (art. 117, c. 3) e quella residuale regionale in materia di produzione e trasporto dell’energia a livello locale (art. 117., c. 4) trovano riscontro nelle previsioni della legge-quadro che affida alle regioni l’attuazione dei principi e dei limiti fissati a livello statale. La devoluzione alle Regioni e ai Comuni delle competenze amministrative ex art. 118 Cost. in materia di localizzazione dei siti e dei tracciati, delle modalità di rilascio delle autorizzazioni, dei controlli sugli aspetti urbanistici ed edilizi, conferma un principio ineludibile nel campo del diritto ambientale: quello del necessario coinvolgimento di tutti i livelli di governo e della loro corresponsabilità nella garanzia del rispetto degli interessi sanitari e ambientali.
2002
Inquinamento da campi elettromagnetici
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