ABSTRACT. Il carattere generale di duttilità che caratterizzò la Repubblica di Venezia nell’affrontare la variegata realtà politica e sociale dello Stato attraverso gli strumenti della mediazione, dell’uso sapiente del preesistente cui affiancare nuovi istituti onde ottenere il risultato di un attento controllo dello Stato, fu utilizzato anche nei confronti delle scuole, specie di quelle grandi. Sin dal ‘300 è ricavabile il costante disegno politico di porre le scuole sotto il controllo dello Stato, escludendo quello ecclesiastico. E’ in particolare il Consiglio dei dieci che attraverso l’emanazione di norme sulle ammissioni e sull’amministrazione affonda l’intervento dello Stato, sino ad istituire nel 1622 un’apposita magistratura: gli Inquisitori e Revisori sopra le scuole grandi. Tra queste scuole spicca per l’importanza economica e sociale quella di San Rocco, la quale continua la propria attività anche al tempo della Municipalità di Venezia e della prima dominazione asburgica. Con l’annessione però al Regno d’Italia napoleonico si cerca di applicare alla scuola di S. Rocco il decreto 25 aprile 1806 che dispone l’avocazione di tuttti i beni “delle scuole…”.I beni, particolarmente numerosi della scuola sono avocati ma la sede viene concessa in diritto d’uso alla confraternita per l’esercizio delle “pie pratiche”. Tale concessione in uso ha però durata limitata. Con decreto 18 luglio 1806 si stabilisce infatti che la sede e la chiesa di San Rocco siano conservate, e vengano quindi restituite nella piena titolarità della scuola e che la stessa continui ad essere amministrata come “sinora”. Successivamente numerose circolari ministeriali si occupavano dell’argomento e da una loro attenta interpretazione può concludersi che la scuola stessa abbia operato, sino ad oggi, senza alcuna soluzione di continuità.

Cenni storici sulle Scuole Grandi

CARCERERI DE PRATI, CLAUDIO
2004

Abstract

ABSTRACT. Il carattere generale di duttilità che caratterizzò la Repubblica di Venezia nell’affrontare la variegata realtà politica e sociale dello Stato attraverso gli strumenti della mediazione, dell’uso sapiente del preesistente cui affiancare nuovi istituti onde ottenere il risultato di un attento controllo dello Stato, fu utilizzato anche nei confronti delle scuole, specie di quelle grandi. Sin dal ‘300 è ricavabile il costante disegno politico di porre le scuole sotto il controllo dello Stato, escludendo quello ecclesiastico. E’ in particolare il Consiglio dei dieci che attraverso l’emanazione di norme sulle ammissioni e sull’amministrazione affonda l’intervento dello Stato, sino ad istituire nel 1622 un’apposita magistratura: gli Inquisitori e Revisori sopra le scuole grandi. Tra queste scuole spicca per l’importanza economica e sociale quella di San Rocco, la quale continua la propria attività anche al tempo della Municipalità di Venezia e della prima dominazione asburgica. Con l’annessione però al Regno d’Italia napoleonico si cerca di applicare alla scuola di S. Rocco il decreto 25 aprile 1806 che dispone l’avocazione di tuttti i beni “delle scuole…”.I beni, particolarmente numerosi della scuola sono avocati ma la sede viene concessa in diritto d’uso alla confraternita per l’esercizio delle “pie pratiche”. Tale concessione in uso ha però durata limitata. Con decreto 18 luglio 1806 si stabilisce infatti che la sede e la chiesa di San Rocco siano conservate, e vengano quindi restituite nella piena titolarità della scuola e che la stessa continui ad essere amministrata come “sinora”. Successivamente numerose circolari ministeriali si occupavano dell’argomento e da una loro attenta interpretazione può concludersi che la scuola stessa abbia operato, sino ad oggi, senza alcuna soluzione di continuità.
2004
La qualificazione giuridica di una confraternita : la Scuola Grande di San Rocco tra Stato e Chiesa
9788813253837
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