Nel presente lavoro l’a. procede allo studio del c.d. Codice UNCTAD sul Trasferimento di Tecnologia, e ne valuta le ricadute sul diritto internazionale privato europeo uniforme costituito dalla Convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, nonché sul diritto internazionale privato interamericano uniforme, rappresentato dalla Convenzione Interamericana sulla legge applicabile ai contratti internazionali, ispirato in larga misura dalla Convenzione di Roma. In conclusione, alla luce della tendenziale coincidenza programmatica tra Codice UNCTAD e Preambolo e Parte I dell’Accordo TRIPS/WTO, l’a. considera inoltre la possibilità di considerare le legislazioni speciali sul trasferimento di tecnologia adottate da molti PVS come norma rilevante ai fini dell’art. 7.1 della Convenzione di Roma.*** In the present contribution, the author first of all deals with the so called UNCTAD Technology Transfer Code, in light of the echoes it finds in the Preamble and in Part I of the WTO TRIPS Agreement, and assesses its effects on the uniform European private international law regime established by the Rome Convention on the law applicable to contractual obligations, as well as on uniform Inter-American private international law set by the 1994 Inter-American Convention on the Law Applicable to International Contracts. In conclusion, in light of the wide programmatic overlap between the UNCTAD Code and the Preamble and Part I of the TRIPS Agreement, the author proposes to consider the special legislations enacted by many developing countries as possibly relevant according to art. 7.1 of the Rome Convention.

La legge applicabile al trasferimento di tecnologia: dal codice UNCTAD ai TRIPS

CORTESE, BERNARDO
2000

Abstract

Nel presente lavoro l’a. procede allo studio del c.d. Codice UNCTAD sul Trasferimento di Tecnologia, e ne valuta le ricadute sul diritto internazionale privato europeo uniforme costituito dalla Convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, nonché sul diritto internazionale privato interamericano uniforme, rappresentato dalla Convenzione Interamericana sulla legge applicabile ai contratti internazionali, ispirato in larga misura dalla Convenzione di Roma. In conclusione, alla luce della tendenziale coincidenza programmatica tra Codice UNCTAD e Preambolo e Parte I dell’Accordo TRIPS/WTO, l’a. considera inoltre la possibilità di considerare le legislazioni speciali sul trasferimento di tecnologia adottate da molti PVS come norma rilevante ai fini dell’art. 7.1 della Convenzione di Roma.*** In the present contribution, the author first of all deals with the so called UNCTAD Technology Transfer Code, in light of the echoes it finds in the Preamble and in Part I of the WTO TRIPS Agreement, and assesses its effects on the uniform European private international law regime established by the Rome Convention on the law applicable to contractual obligations, as well as on uniform Inter-American private international law set by the 1994 Inter-American Convention on the Law Applicable to International Contracts. In conclusion, in light of the wide programmatic overlap between the UNCTAD Code and the Preamble and Part I of the TRIPS Agreement, the author proposes to consider the special legislations enacted by many developing countries as possibly relevant according to art. 7.1 of the Rome Convention.
2000
Cultura e innovazione: rapporti fra ordinamenti
8814081158
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