Il saggio analizza l’origine e le possibili letture che possono essere date all’espressione <<prestigio dell’ordine giudiziario>>: che rappresenta il valore cardine intorno al quale è costruita l’intera disciplina giudiziaria, tanto sotto il profilo sostanziale quanto sotto quello processuale. Le considerazioni sull’argomento sono stimolate da una significativa decisione costituzionale (la n. 497/2000), con la quale il Giudice delle leggi sembra aver - condivisibilmente - ricondotto il suddetto concetto a prospettive sostanziali piuttosto che ideologico-formali: dichiarando, nel caso di specie, contra Costitutionem la previsione normativa contenuta nell’art. 34 della c.d. legge sulle guarentigie della magistratura (r.d.lgs. n. 511/1946), in virtù della quale un magistrato incolpato in sede disciplinare non poteva avvalersi della difesa tecnica di un avvocato del libero foro. Tale previsione era ‘figlia’ della medesima ratio che a suo tempo aveva indotto il legislatore del 1946 a prevedere altresì che il giudice disciplinare fosse composto soltanto da esponenti dell’ordine giudiziario, e che il relativo giudizio di merito si svolgesse rigorosamente a porte chiuse. Ebbene, se prima facie l’innovazione recata dalla Corte costituzionale può apparire di secondaria importanza, in realtà, per le ragioni giuridiche e culturali che l’hanno determinata, essa è destinata ad avere un peso rilevantissimo non solo nella complessiva economia di un “giusto” procedimento disciplinare, ma anche - se non soprattutto - in riferimento agli stessi fini istituzionali cui dovrebbe mirare la disciplina giudiziaria.

L'ORDINE GIUDIZIARIO E IL SUO PRESTIGIO nel procedimento disciplinare

DE NARDI, SANDRO
2002

Abstract

Il saggio analizza l’origine e le possibili letture che possono essere date all’espressione <>: che rappresenta il valore cardine intorno al quale è costruita l’intera disciplina giudiziaria, tanto sotto il profilo sostanziale quanto sotto quello processuale. Le considerazioni sull’argomento sono stimolate da una significativa decisione costituzionale (la n. 497/2000), con la quale il Giudice delle leggi sembra aver - condivisibilmente - ricondotto il suddetto concetto a prospettive sostanziali piuttosto che ideologico-formali: dichiarando, nel caso di specie, contra Costitutionem la previsione normativa contenuta nell’art. 34 della c.d. legge sulle guarentigie della magistratura (r.d.lgs. n. 511/1946), in virtù della quale un magistrato incolpato in sede disciplinare non poteva avvalersi della difesa tecnica di un avvocato del libero foro. Tale previsione era ‘figlia’ della medesima ratio che a suo tempo aveva indotto il legislatore del 1946 a prevedere altresì che il giudice disciplinare fosse composto soltanto da esponenti dell’ordine giudiziario, e che il relativo giudizio di merito si svolgesse rigorosamente a porte chiuse. Ebbene, se prima facie l’innovazione recata dalla Corte costituzionale può apparire di secondaria importanza, in realtà, per le ragioni giuridiche e culturali che l’hanno determinata, essa è destinata ad avere un peso rilevantissimo non solo nella complessiva economia di un “giusto” procedimento disciplinare, ma anche - se non soprattutto - in riferimento agli stessi fini istituzionali cui dovrebbe mirare la disciplina giudiziaria.
2002
9788813239169
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