Il capovolgimento del noto broccardo nomina et debita ereditaria ipso iure dividuntur esprime la novità del lavoro della dott. Bullo, ne rappresenta in un certo qual modo lo “slogan”: l’affermazione della non automatica divisione dei rapporti obbligatori, benché divisibili, tra i coeredi trova la sua giustificazione in un ripensamento circa il contenuto o meglio l’oggetto della comunione ereditaria. L’analisi del problema della vigenza o meno nel nostro ordinamento del broccardo nomina et debita ereditaria ipso iure dividuntur è stata condotta alla luce di una ampia “rilettura” della natura giuridica della comunione ereditaria. L’affermazione negativa secondo cui nomina et debita hereditaria “ipso iure” non dividuntur, infatti, se da una parte ha posto il problema della individuazione della disciplina applicabile ai crediti e debiti ereditari indivisi – benché divisibili – fino al momento della divisione ereditaria contrattuale o giudiziale che sia, d’altra parte ed in via pregiudiziale ha riproposto la delicata questione di chi sia da considerare soggetto dei rapporti obbligatori ereditari indivisi. È evidente, a questo punto, come la soluzione del problema non abbia potuto prescindere da una più ampia presa di posizione in ordine alla struttura e alla natura giuridica della comunione ereditaria. La questione circa l’inclusione o meno nella comunione ereditaria anche dei rapporti obbligatori e in particolare di quelli divisibili è giunta, infatti, solo dopo e attraverso l’analisi della forma di contitolarità che si instaura nel caso di pluralità si eredi sul complesso dei beni e diritti relitti: dal problema dell’individuazione dell’oggetto della comunione il lavoro si è spostato sul problema dell’individuazione del tipo di appartenenza al soggetto e quindi, in definitiva, al problema della natura giuridica da riconoscere alla comunione ereditaria. Il più generale problema della collocazione della comunione ereditaria all’interno delle diverse forme di appartenenza dei diritti nel caso di una pluralità di titolari è stato affrontato dall’angolo visuale della riflessione sulla trasmissione mortis causa del vincolo obbligatorio in caso di una pluralità di eredi, ma le problematiche con le quali il lavoro si è confrontato sono state quelle legate al problema del rapporto tra oggetto e soggetto del diritto da un lato e delle forme di soggettività c.d. intermedie tra persona fisica e giuridica dall’altro. Il lavoro si segnala, in particolare, per l’orginalità delle tesi sostenute e più precisamente per l’idea di concepire la comunione ereditaria come una comunione su di un intero patrimonio comprensivo in quanto tale di beni e diritti di tipo obbligatorio anche in formazione e più precisamente come una comunione a mani riunite di tipo germanico, caratterizzata da una imputazione collettiva e non individuale dei diritti. Il ripensamento circa la natura giuridica della comunione ereditaria peraltro, non è stato solo affermato ma anche vagliato alla luce della disciplina codicistica sia delle obbligazioni plurisoggettive sia di istituti quali quello della separazione dei beni ereditari e del beneficio di inventario con i quali l’affermata autonomia patrimoniale della massa indivisa presenta delle interrelazioni di cui si è dato specifico conto nel corso del lavoro. La tesi che i crediti ed i debiti ereditari divisibili sono da ritenere sottratti al regime della parziarietà perlomeno, fino al momento della divisione ereditaria, ha conseguentemente portato a concludere per l’inapplicabilità anche ai crediti e debiti indivisibili del de cuius, – sempre nella fase anteriore alla divisione ereditaria - del regime della solidarietà previsto in via generale dall’art. 1317 c.c. per le obbligazioni plurisoggettive aventi ad oggetto prestazioni indivisibili: i debiti e i crediti ereditari, a prescindere dalla loro divisibilità o meno, vengono indicati nel lavoro quali esempi di obbligazioni uniche con pluralità di soggetti. L’affermazione dell’identità di disciplina applicabile, manente communione hereditaria ai crediti e ai debiti in mano comune dei coeredi, a prescindere appunto dalla natura divisibile o meno della prestazione che ne è oggetto, ha peraltro condotto anche ad una rilettura degli artt. 1318 e 1319 c.c.: più in generale dall’affermazione dell’identità di disciplina applicabile – manente communione hereditaria - ai crediti e ai debiti ereditari a prescindere dalla natura divisibile o meno della prestazione che ne è oggetto, si è giunti alla conclusione della disapplicazione, per tutta la durata di tale periodo, della disciplina della parziarietà e della solidarietà prevista in via generale agli artt. 1314-1320 c.c. per le obbligazioni plurisoggettive. Il lavoro è stato condotto con rigore metodologico e con una accurata e ampia ricerca storico-comparatistica, che non tralasciando le antiche origine del problema, si è peraltro focalizzata sul confronto tra i due principali e in un certo qual modo “antitetici” modelli continentali della comunione ereditaria e cioè il modello germanico e quello francese.

NOMINA ET DEBITA HEREDITARIA IPSO IURE NON DIVIDUNTUR (Per una teoria della comunione ereditaria come comunione a mani riunite)

BULLO, LORENZA
2005

Abstract

Il capovolgimento del noto broccardo nomina et debita ereditaria ipso iure dividuntur esprime la novità del lavoro della dott. Bullo, ne rappresenta in un certo qual modo lo “slogan”: l’affermazione della non automatica divisione dei rapporti obbligatori, benché divisibili, tra i coeredi trova la sua giustificazione in un ripensamento circa il contenuto o meglio l’oggetto della comunione ereditaria. L’analisi del problema della vigenza o meno nel nostro ordinamento del broccardo nomina et debita ereditaria ipso iure dividuntur è stata condotta alla luce di una ampia “rilettura” della natura giuridica della comunione ereditaria. L’affermazione negativa secondo cui nomina et debita hereditaria “ipso iure” non dividuntur, infatti, se da una parte ha posto il problema della individuazione della disciplina applicabile ai crediti e debiti ereditari indivisi – benché divisibili – fino al momento della divisione ereditaria contrattuale o giudiziale che sia, d’altra parte ed in via pregiudiziale ha riproposto la delicata questione di chi sia da considerare soggetto dei rapporti obbligatori ereditari indivisi. È evidente, a questo punto, come la soluzione del problema non abbia potuto prescindere da una più ampia presa di posizione in ordine alla struttura e alla natura giuridica della comunione ereditaria. La questione circa l’inclusione o meno nella comunione ereditaria anche dei rapporti obbligatori e in particolare di quelli divisibili è giunta, infatti, solo dopo e attraverso l’analisi della forma di contitolarità che si instaura nel caso di pluralità si eredi sul complesso dei beni e diritti relitti: dal problema dell’individuazione dell’oggetto della comunione il lavoro si è spostato sul problema dell’individuazione del tipo di appartenenza al soggetto e quindi, in definitiva, al problema della natura giuridica da riconoscere alla comunione ereditaria. Il più generale problema della collocazione della comunione ereditaria all’interno delle diverse forme di appartenenza dei diritti nel caso di una pluralità di titolari è stato affrontato dall’angolo visuale della riflessione sulla trasmissione mortis causa del vincolo obbligatorio in caso di una pluralità di eredi, ma le problematiche con le quali il lavoro si è confrontato sono state quelle legate al problema del rapporto tra oggetto e soggetto del diritto da un lato e delle forme di soggettività c.d. intermedie tra persona fisica e giuridica dall’altro. Il lavoro si segnala, in particolare, per l’orginalità delle tesi sostenute e più precisamente per l’idea di concepire la comunione ereditaria come una comunione su di un intero patrimonio comprensivo in quanto tale di beni e diritti di tipo obbligatorio anche in formazione e più precisamente come una comunione a mani riunite di tipo germanico, caratterizzata da una imputazione collettiva e non individuale dei diritti. Il ripensamento circa la natura giuridica della comunione ereditaria peraltro, non è stato solo affermato ma anche vagliato alla luce della disciplina codicistica sia delle obbligazioni plurisoggettive sia di istituti quali quello della separazione dei beni ereditari e del beneficio di inventario con i quali l’affermata autonomia patrimoniale della massa indivisa presenta delle interrelazioni di cui si è dato specifico conto nel corso del lavoro. La tesi che i crediti ed i debiti ereditari divisibili sono da ritenere sottratti al regime della parziarietà perlomeno, fino al momento della divisione ereditaria, ha conseguentemente portato a concludere per l’inapplicabilità anche ai crediti e debiti indivisibili del de cuius, – sempre nella fase anteriore alla divisione ereditaria - del regime della solidarietà previsto in via generale dall’art. 1317 c.c. per le obbligazioni plurisoggettive aventi ad oggetto prestazioni indivisibili: i debiti e i crediti ereditari, a prescindere dalla loro divisibilità o meno, vengono indicati nel lavoro quali esempi di obbligazioni uniche con pluralità di soggetti. L’affermazione dell’identità di disciplina applicabile, manente communione hereditaria ai crediti e ai debiti in mano comune dei coeredi, a prescindere appunto dalla natura divisibile o meno della prestazione che ne è oggetto, ha peraltro condotto anche ad una rilettura degli artt. 1318 e 1319 c.c.: più in generale dall’affermazione dell’identità di disciplina applicabile – manente communione hereditaria - ai crediti e ai debiti ereditari a prescindere dalla natura divisibile o meno della prestazione che ne è oggetto, si è giunti alla conclusione della disapplicazione, per tutta la durata di tale periodo, della disciplina della parziarietà e della solidarietà prevista in via generale agli artt. 1314-1320 c.c. per le obbligazioni plurisoggettive. Il lavoro è stato condotto con rigore metodologico e con una accurata e ampia ricerca storico-comparatistica, che non tralasciando le antiche origine del problema, si è peraltro focalizzata sul confronto tra i due principali e in un certo qual modo “antitetici” modelli continentali della comunione ereditaria e cioè il modello germanico e quello francese.
2005
9788813260309
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