L'aspetto originale dell'articolo consiste nel delineare i connotati di una figura dai tratti ancora sfocati, ma che sarà sempre più cruciale ai fini della repressione dei reati a dimensione sovranazionale: la figura dell'organo giudiziario europeo, dotato di poteri di indagine e, nell'intento di aumentarne i poteri, di esercitare l'azione penale o di emettere decisioni giurisdizionali. È sempre più diffusa, infatti, la convinzione che all’integrazione economica e politica tra i paesi dell’Unione europea debba affiancarsi un’integrazione giuridica, attraverso la creazione di istituti di diritto sostanziale comuni, e la conseguente previsione di regole processuali volte ad attuarli. A questa esigenza non può sottrarsi il processo penale, in un momento storico in cui sono sempre più frequenti condotte criminose in grado di oltrepassare i confini dei singoli Stati dell’Unione, e di colpire interessi sovranazionali. In un’ottica del genere, un problema di fondo concerne l’individuazione di organi giudiziari europei in campo penale, che siano i protagonisti di un futuro processo penale europeo. Il concetto di organo giudiziario europeo va inteso in senso forte: tale va considerato un organo giudiziario che sia dotato di personalità giuridica europea, applichi precise norme penali sostanziali e processuali europee e svolga un’attività in grado di ripercuotersi sulle libertà fondamentali dei cittadini dell’Unione europea. Allo stato, l’unico organo giudiziario penale nel senso forte del termine è solo virtuale: si tratta, più precisamente, del pubblico ministero europeo, il quale dovrebbe essere competente per individuare, perseguire e rinviare a giudizio gli autori di reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione. La previsione di un organo del genere imporrebbe anzitutto di affrontare il problema dei controlli sull’esercizio dell’azione penale applicabili nei suoi confronti. Il progetto di processo penale europeo noto come Corpus iuris, a tale riguardo, dispone che la decisione di rinvio a giudizio emessa dal pubblico ministero europeo è sottoposta al controllo di un apposito «giudice delle libertà» nazionale. Tuttavia, se l’azione penale del pubblico ministero europeo è sottoposta ad un vaglio giurisdizionale, lo stesso non può dirsi per l’inazione. Disposizioni del genere non appaiono giustificate nella misura in cui il pubblico ministero sia vincolato dall’obbligatorietà dell’azione penale. Un secondo nodo problematico deriva dal fatto che, nel sistema del Corpus iuris, se l’azione diventa europea, il processo viene celebrato di fronte ad un giudice nazionale. Di qui la necessità, di fronte alla pluralità degli Stati che compongono l’Unione europea, di individuare dei criteri che consentano di stabilire quale sia il giudice nazionale competente in rapporto alla singola fattispecie. Qualsiasi parametro utilizzabile a questo proposito, però, risulta incompleto, e potrebbe originare disparità di trattamento. Alla base di questi difetti del sistema delineato dal Corpus iuris sta un problema di fondo, che deriva da un errore metodologico di ingegneria processuale: si vorrebbe costruire il processo europeo creando uno dei suoi protagonisti, il pubblico ministero, ma senza affiancargli quello che appare il suo interlocutore naturale, e cioè un giudice europeo. A tale fine si potrebbe iniziare ad istituire una Camera preliminare europea competente a svolgere un controllo sull’esercizio dell’azione penale, nonché sulla decisione di non agire.

Organi giudiziari europei e giurisdizioni penali nazionali

DANIELE, MARCELLO
2006

Abstract

L'aspetto originale dell'articolo consiste nel delineare i connotati di una figura dai tratti ancora sfocati, ma che sarà sempre più cruciale ai fini della repressione dei reati a dimensione sovranazionale: la figura dell'organo giudiziario europeo, dotato di poteri di indagine e, nell'intento di aumentarne i poteri, di esercitare l'azione penale o di emettere decisioni giurisdizionali. È sempre più diffusa, infatti, la convinzione che all’integrazione economica e politica tra i paesi dell’Unione europea debba affiancarsi un’integrazione giuridica, attraverso la creazione di istituti di diritto sostanziale comuni, e la conseguente previsione di regole processuali volte ad attuarli. A questa esigenza non può sottrarsi il processo penale, in un momento storico in cui sono sempre più frequenti condotte criminose in grado di oltrepassare i confini dei singoli Stati dell’Unione, e di colpire interessi sovranazionali. In un’ottica del genere, un problema di fondo concerne l’individuazione di organi giudiziari europei in campo penale, che siano i protagonisti di un futuro processo penale europeo. Il concetto di organo giudiziario europeo va inteso in senso forte: tale va considerato un organo giudiziario che sia dotato di personalità giuridica europea, applichi precise norme penali sostanziali e processuali europee e svolga un’attività in grado di ripercuotersi sulle libertà fondamentali dei cittadini dell’Unione europea. Allo stato, l’unico organo giudiziario penale nel senso forte del termine è solo virtuale: si tratta, più precisamente, del pubblico ministero europeo, il quale dovrebbe essere competente per individuare, perseguire e rinviare a giudizio gli autori di reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione. La previsione di un organo del genere imporrebbe anzitutto di affrontare il problema dei controlli sull’esercizio dell’azione penale applicabili nei suoi confronti. Il progetto di processo penale europeo noto come Corpus iuris, a tale riguardo, dispone che la decisione di rinvio a giudizio emessa dal pubblico ministero europeo è sottoposta al controllo di un apposito «giudice delle libertà» nazionale. Tuttavia, se l’azione penale del pubblico ministero europeo è sottoposta ad un vaglio giurisdizionale, lo stesso non può dirsi per l’inazione. Disposizioni del genere non appaiono giustificate nella misura in cui il pubblico ministero sia vincolato dall’obbligatorietà dell’azione penale. Un secondo nodo problematico deriva dal fatto che, nel sistema del Corpus iuris, se l’azione diventa europea, il processo viene celebrato di fronte ad un giudice nazionale. Di qui la necessità, di fronte alla pluralità degli Stati che compongono l’Unione europea, di individuare dei criteri che consentano di stabilire quale sia il giudice nazionale competente in rapporto alla singola fattispecie. Qualsiasi parametro utilizzabile a questo proposito, però, risulta incompleto, e potrebbe originare disparità di trattamento. Alla base di questi difetti del sistema delineato dal Corpus iuris sta un problema di fondo, che deriva da un errore metodologico di ingegneria processuale: si vorrebbe costruire il processo europeo creando uno dei suoi protagonisti, il pubblico ministero, ma senza affiancargli quello che appare il suo interlocutore naturale, e cioè un giudice europeo. A tale fine si potrebbe iniziare ad istituire una Camera preliminare europea competente a svolgere un controllo sull’esercizio dell’azione penale, nonché sulla decisione di non agire.
2006
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