Grazie ai contributi del realismo giuridico americano, si vuole evidenziare la centralità, nell’ambito dell’attività giurisprudenziale, della motivazione; in primis perchè la stessa è l’elemento caratteristico e distintivo del momento applicativo del diritto, che si contrappone al momento produttivo, proprio del legislatore; inoltre, in quanto la motivazione permette la compiuta illustrazione dei motivi della decisione e, quindi, il possibile e legittimo sindacato. La motivazione della sentenza, quindi, non deve essere sommaria (pena frustrare la sua propria finalità) e deve contenere una serie di indicazioni che rendono effettivamente conto dell’opera del giudice, in quanto deve illustrare il processo argomentativo seguito, gli elementi normativi su cui si è fondata la pronuncia e gli eventuali altre argomentazioni interpretative che sono state alla base della sua decisione. Proprio la motivazione diviene così l’alveo naturale all’interno del quale vengono illustrati compiutamente tutti gli elementi utilizzati dal giudice nella decisione, decisione che, per quanto abbiamo in precedenza sottolineato, non potrà che essere il frutto di un intreccio dialettico tra gli elementi normativi (e quindi formali) e gli elementi reali e di fatto (quali anche (ma non solo) quelli sottolineati dal giusrealismo) all’interno di una struttura argomentativa che trova nella quaestio tomistica la sua massima espressione. Motivazione che, conseguentemente, permetterà alle parti di comprendere e verificare se effettivamente la pronuncia giudiziale ha riconosciuto a ciascuno il suo, ricucendo la lacerazione generata dall’originario conflitto o se, non illuminata dalla dialettica, ha deciso la questione prospettata, imperativamente (ossia geometricamente).

Realismo e giurisprudenza nell'esperienza processuale

TASSO, TORQUATO GIORDANO
2008

Abstract

Grazie ai contributi del realismo giuridico americano, si vuole evidenziare la centralità, nell’ambito dell’attività giurisprudenziale, della motivazione; in primis perchè la stessa è l’elemento caratteristico e distintivo del momento applicativo del diritto, che si contrappone al momento produttivo, proprio del legislatore; inoltre, in quanto la motivazione permette la compiuta illustrazione dei motivi della decisione e, quindi, il possibile e legittimo sindacato. La motivazione della sentenza, quindi, non deve essere sommaria (pena frustrare la sua propria finalità) e deve contenere una serie di indicazioni che rendono effettivamente conto dell’opera del giudice, in quanto deve illustrare il processo argomentativo seguito, gli elementi normativi su cui si è fondata la pronuncia e gli eventuali altre argomentazioni interpretative che sono state alla base della sua decisione. Proprio la motivazione diviene così l’alveo naturale all’interno del quale vengono illustrati compiutamente tutti gli elementi utilizzati dal giudice nella decisione, decisione che, per quanto abbiamo in precedenza sottolineato, non potrà che essere il frutto di un intreccio dialettico tra gli elementi normativi (e quindi formali) e gli elementi reali e di fatto (quali anche (ma non solo) quelli sottolineati dal giusrealismo) all’interno di una struttura argomentativa che trova nella quaestio tomistica la sua massima espressione. Motivazione che, conseguentemente, permetterà alle parti di comprendere e verificare se effettivamente la pronuncia giudiziale ha riconosciuto a ciascuno il suo, ricucendo la lacerazione generata dall’originario conflitto o se, non illuminata dalla dialettica, ha deciso la questione prospettata, imperativamente (ossia geometricamente).
2008
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