Partendo dalla premessa, avallata anche dalla Corte costituzionale, che la disciplina del procedimento amministrativo non è tutta statale, il contributo approfondisce il tema dell’ambito di applicazione della l. 241 del 1990, attraverso l’esame dell’art. 29, prima e dopo le modifiche del 2005. Le disposizioni, dunque, sono state lette nel quadro del mutato riparto di competenze legislative Stato-Regioni ad opera della l.c. 3 del 2001. Emerge, come conclusione, che sia sul fronte della riforma costituzionale, sia sul fronte del recepimento dei principi comunitari, la l. 241 conserva la sua «centralità» nella disciplina della procedura amministrativa e opera sicuramente come limite rispetto sia alla legislazione regionale che alla normativa degli enti minori, lasciando tuttavia alle singole autonomie - con un’ampiezza ancora tutta da definirsi - di sperimentare modelli procedimentali diversi da quelli prefigurati dalla disciplina generale nazionale, in base alle proprie specifiche esigenze e caratteristiche.

Disciplina generale del procedimento amministrativo e potestà  legislativa regionale (qualche riflessione a proposito dell'art. 29 della l. 241/1990).

SANTINELLO, PAOLA
2006

Abstract

Partendo dalla premessa, avallata anche dalla Corte costituzionale, che la disciplina del procedimento amministrativo non è tutta statale, il contributo approfondisce il tema dell’ambito di applicazione della l. 241 del 1990, attraverso l’esame dell’art. 29, prima e dopo le modifiche del 2005. Le disposizioni, dunque, sono state lette nel quadro del mutato riparto di competenze legislative Stato-Regioni ad opera della l.c. 3 del 2001. Emerge, come conclusione, che sia sul fronte della riforma costituzionale, sia sul fronte del recepimento dei principi comunitari, la l. 241 conserva la sua «centralità» nella disciplina della procedura amministrativa e opera sicuramente come limite rispetto sia alla legislazione regionale che alla normativa degli enti minori, lasciando tuttavia alle singole autonomie - con un’ampiezza ancora tutta da definirsi - di sperimentare modelli procedimentali diversi da quelli prefigurati dalla disciplina generale nazionale, in base alle proprie specifiche esigenze e caratteristiche.
2006
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11577/1555068
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