Il lavoro affronta due questioni, suggerite da una pronuncia della Cassazione. Da una parte, la soluzione del S.C., che esclude la rilevanza dell’epoca delle donazioni nella collazione e nella riunione fittizia, impone indirettamente una verifica circa la tenuta delle regole successorie in presenza di famiglie «ricomposte». Dall’altra parte, la necessaria qualificazione del «comportamento attendista» del legittimario rispetto alla lesione della sua legittima nella successione della prima moglie richiede una risposta al più generale quesito se l’inerzia del titolare del diritto ad agire in riduzione - quando non siano soddisfatti i requisiti temporali della prescrizione - possa costituire talvolta una rinuncia tacita all’azione di riduzione o, al contrario, si tratti di ipotesi esclusa in re ipsa per l’ambiguità insita nel «silenzio». Con riferimento al primo aspetto, l’analisi conduce l’autrice a rifiutare soluzioni giurisprudenziali «fai da te» per i problemi successori legati al conflitto tra secondo coniuge e figli della prima unione, e ad auspicare la previsione di regole successorie ad hoc. Con riguardo al secondo profilo, sulla scorta di vari argomenti, l’autrice non ritiene - dato il margine di ambiguità connesso a qualsivoglia comportamento concludente - che il silenzio-inerzia del titolare del diritto costituisca un ostacolo sempre insormontabile alla attribuzione ad esso di un significato manifestativo.

Rinuncia tacita all'azione di riduzione e conflitti tra figli e nuovo coniuge del de cuius

CINQUE, MADDALENA
2009

Abstract

Il lavoro affronta due questioni, suggerite da una pronuncia della Cassazione. Da una parte, la soluzione del S.C., che esclude la rilevanza dell’epoca delle donazioni nella collazione e nella riunione fittizia, impone indirettamente una verifica circa la tenuta delle regole successorie in presenza di famiglie «ricomposte». Dall’altra parte, la necessaria qualificazione del «comportamento attendista» del legittimario rispetto alla lesione della sua legittima nella successione della prima moglie richiede una risposta al più generale quesito se l’inerzia del titolare del diritto ad agire in riduzione - quando non siano soddisfatti i requisiti temporali della prescrizione - possa costituire talvolta una rinuncia tacita all’azione di riduzione o, al contrario, si tratti di ipotesi esclusa in re ipsa per l’ambiguità insita nel «silenzio». Con riferimento al primo aspetto, l’analisi conduce l’autrice a rifiutare soluzioni giurisprudenziali «fai da te» per i problemi successori legati al conflitto tra secondo coniuge e figli della prima unione, e ad auspicare la previsione di regole successorie ad hoc. Con riguardo al secondo profilo, sulla scorta di vari argomenti, l’autrice non ritiene - dato il margine di ambiguità connesso a qualsivoglia comportamento concludente - che il silenzio-inerzia del titolare del diritto costituisca un ostacolo sempre insormontabile alla attribuzione ad esso di un significato manifestativo.
2009
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11577/155769
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