Lo studio si sofferma su due profili problematici relativi alla proposta di regolamento «Roma I», vale a dire le innovazioni circa il diritto applicabile in mancanza di scelta, da un lato, ed i rapporti tra il futuro regolamento e le convenzioni internazionali vigenti in materia dall’altro lato Dell’art. 4, contenuto nella proposta, si sottolinea come esso desse luogo ad una sorta di (contro)rivoluzione in quella che era stata all’epoca salutata come European conflict of laws revolution Se la convenzione di Roma aveva significato per molti ordinamenti europei l’abbandono del tradizionale approccio di diritto internazionale privato, consistente nell’adozione di un criterio di collegamento rigido, a favore del metodo del proper law, la proposta metteva direttamente in discussione tale acquisizione, sostituendovi una lista di criteri di collegamento tradizionali, destinati a valere per una serie di tipi o meta-tipi contrattuali. Il metodo del collegamento più stretto rimaneva invece confinato alle fattispecie contrattuali non riconducibili ad alcuno di quei tipi. Dopo aver sottolineato la natura poco meditata di un tale cambiamento di filosofia, lo scritto sottolineava come la previsione dell’art. 4 della proposta apparisse lacunosa nel non prevedere alcuna clausola di eccezione alle regole enunciate al primo paragrafo, specie per l’ipotesi di contratti in cui la controprestazione non sia in denaro, ma in natura, e specie con riferimento ai contratti aventi ad oggetto proprietà intellettuale o industriale. A tale critica è poi in effetti seguita una corrispondente coorezione di rotta nel testo finale del regolamento. Il lavoro si sposta poi all’analisi di un’altra disposizione della proposta, l’art. 23, circa le relazioni con le convenzioni internazionali esistenti che, in materie particolari, disciplinano il diritto internazionale privato delle obbligazioni contrattuali. Di quella disposizione si criticavano in particolare le previsioni relative a due specifiche convenzioni di diritto internazionale privato uniforme adottate nell’ambito della Conferenza dell’Aja di diritto internazionale privato. Si tratta della convenzione dell’Aja del 15 giugno 1955 sulla legge applicabile alle vendite internazionali di beni mobili corporali, e della convenzione dell’Aja del 14 marzo 1978 sulla legge applicabile ai contratti di intermediazione e alla rappresentanza. Rispetto ad esse, infatti, la proposta prevedeva che, ove al momento della conclusione del contratto «tutti gli elementi siano localizzati in uno o più Stati membri», il regolamento «Roma I» avrebbe dovuto prevalere sulla disciplina convenzionale. Di tale previsione si sottolinea il contrasto con l’allora art. 307 CE, dato che essa avrebbe pregiudicato il rispetto degli obblighi assunti da alcuni Stati membri con la partecipazione alle convenzioni suddette. Il lavoro sottolinea come infatti, sul piano internazionale, l’obbligo assunto con la partecipazione alle summenzionate convenzioni non si esaurisce nell’assicurare l’applicazione del diritto privato di un’altra parte contraente quando ad esso porti il criterio di collegamento obiettivo prescelto. Trattandosi di convenzioni di diritto internazionale privato uniforme ed a carattere universale, l’impegno degli Stati parte è dunque quello di introdurre nei rispettivi sistemi di diritto internazionale privato regole di conflitto uniformi destinate a valere davanti ai propri giudici ogniqualvolta siano date le condizioni di applicazione di una delle convenzioni in parola. Tale risultato, si sottolineava nel lavoro, sarebbe pregiudicato dalla norma suddetta, data la sussistenza di diversi approcci sia per quanto riguarda il collegamento volontario, sia per quanto riguarda i criteri obiettivi. Anche a tale critica è poi in effetti seguita una corrispondente coorezione di rotta nel testo finale del regolamento.

La proposta di regolamento «Roma I»: spunti critici su collegamento obiettivo e rapporti con le convenzioni di diritto internazionale privato uniforme

CORTESE, BERNARDO
2006

Abstract

Lo studio si sofferma su due profili problematici relativi alla proposta di regolamento «Roma I», vale a dire le innovazioni circa il diritto applicabile in mancanza di scelta, da un lato, ed i rapporti tra il futuro regolamento e le convenzioni internazionali vigenti in materia dall’altro lato Dell’art. 4, contenuto nella proposta, si sottolinea come esso desse luogo ad una sorta di (contro)rivoluzione in quella che era stata all’epoca salutata come European conflict of laws revolution Se la convenzione di Roma aveva significato per molti ordinamenti europei l’abbandono del tradizionale approccio di diritto internazionale privato, consistente nell’adozione di un criterio di collegamento rigido, a favore del metodo del proper law, la proposta metteva direttamente in discussione tale acquisizione, sostituendovi una lista di criteri di collegamento tradizionali, destinati a valere per una serie di tipi o meta-tipi contrattuali. Il metodo del collegamento più stretto rimaneva invece confinato alle fattispecie contrattuali non riconducibili ad alcuno di quei tipi. Dopo aver sottolineato la natura poco meditata di un tale cambiamento di filosofia, lo scritto sottolineava come la previsione dell’art. 4 della proposta apparisse lacunosa nel non prevedere alcuna clausola di eccezione alle regole enunciate al primo paragrafo, specie per l’ipotesi di contratti in cui la controprestazione non sia in denaro, ma in natura, e specie con riferimento ai contratti aventi ad oggetto proprietà intellettuale o industriale. A tale critica è poi in effetti seguita una corrispondente coorezione di rotta nel testo finale del regolamento. Il lavoro si sposta poi all’analisi di un’altra disposizione della proposta, l’art. 23, circa le relazioni con le convenzioni internazionali esistenti che, in materie particolari, disciplinano il diritto internazionale privato delle obbligazioni contrattuali. Di quella disposizione si criticavano in particolare le previsioni relative a due specifiche convenzioni di diritto internazionale privato uniforme adottate nell’ambito della Conferenza dell’Aja di diritto internazionale privato. Si tratta della convenzione dell’Aja del 15 giugno 1955 sulla legge applicabile alle vendite internazionali di beni mobili corporali, e della convenzione dell’Aja del 14 marzo 1978 sulla legge applicabile ai contratti di intermediazione e alla rappresentanza. Rispetto ad esse, infatti, la proposta prevedeva che, ove al momento della conclusione del contratto «tutti gli elementi siano localizzati in uno o più Stati membri», il regolamento «Roma I» avrebbe dovuto prevalere sulla disciplina convenzionale. Di tale previsione si sottolinea il contrasto con l’allora art. 307 CE, dato che essa avrebbe pregiudicato il rispetto degli obblighi assunti da alcuni Stati membri con la partecipazione alle convenzioni suddette. Il lavoro sottolinea come infatti, sul piano internazionale, l’obbligo assunto con la partecipazione alle summenzionate convenzioni non si esaurisce nell’assicurare l’applicazione del diritto privato di un’altra parte contraente quando ad esso porti il criterio di collegamento obiettivo prescelto. Trattandosi di convenzioni di diritto internazionale privato uniforme ed a carattere universale, l’impegno degli Stati parte è dunque quello di introdurre nei rispettivi sistemi di diritto internazionale privato regole di conflitto uniformi destinate a valere davanti ai propri giudici ogniqualvolta siano date le condizioni di applicazione di una delle convenzioni in parola. Tale risultato, si sottolineava nel lavoro, sarebbe pregiudicato dalla norma suddetta, data la sussistenza di diversi approcci sia per quanto riguarda il collegamento volontario, sia per quanto riguarda i criteri obiettivi. Anche a tale critica è poi in effetti seguita una corrispondente coorezione di rotta nel testo finale del regolamento.
2006
La legge applicabile ai contratti nella proposta di regolamento «Roma I»
9788813262518
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11577/1559048
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