A distanza di ben nove anni da una celebre pronuncia della Corte costituzionale (n. 238 /1996) la quale aveva vietato i prelievi ematici coattivi, sul presupposto che, trattandosi di misure incidenti sulla libertà personale, non erano previsti i “casi e modi” della loro adozione, né era garantita la riserva di giurisdizione prevista dall’art. 13 comma 2 Cost., il legislatore ha varato all’art. 10 l. n. 155 del 2005 una disciplina che consente alla polizia giudiziaria e a quella di sicurezza, previa autorizzazione del pubblico ministero, di procedere al prelievo coattivo di materiale biologico, nel rispetto della dignità personale, per identificare l’indagato durante le indagini preliminari, e chiunque si rifiuti di dichiarare le proprie generalità o si ritenga che le abbia rese false nel quadro di una normale attività di prevenzione, consentendo inoltre di effettuare alle stesse condizioni quel prelievo quando si proceda ad accertamenti urgenti di polizia (art. 354 c.p.p.). L’A. , mettendo in luce il carattere del tutto settoriale di queste previsioni, che non affrontano il problema centrale dell’indagine genetica dal punto di vista della formazione della prova, ma solo in funzione delle indagini di polizia (giudiziaria e di sicurezza), nel quadro di una logica emergenziale funzionale alla lotta al terrorismo, specie di matrice islamica, procede ad una serie di critiche delle stesse, a cominciare dalla loro ortodossia sul piano costituzionale. Egli rileva, in questa prospettiva, soprattutto come esse manchino di alcune delle condizioni a cui l’art. 13 Cost. subordina la possibilità di comprimere la libertà personale, specialmente sotto il profilo del vaglio dell’autorità giudiziaria. Vengono poi esaminate le discrasie che si sono determinate per effetto della nuova disciplina sul tessuto codicistico e i silenzi che essa conserva sul piano della repertazione dei campioni di materiale biologico, fondamentale invece per la bontà dei risultati dell’analisi. Infine, si rileva come le norme varate dal legislatore del 2005 tacciano completamente, per quanto riguarda l’indagine biologica a fini identificativi, sull’esigenza di comparazione dei dati, che potrebbe essere offerta solo dalla creazione di una banca dati del DNA, il cui funzionamento, peraltro, andrebbe disciplinato in modo chiaro e trasparente le esigenze di riservatezza che vi sono connesse.

Prelievi biologici coattivi

KOSTORIS, ROBERTO
2006

Abstract

A distanza di ben nove anni da una celebre pronuncia della Corte costituzionale (n. 238 /1996) la quale aveva vietato i prelievi ematici coattivi, sul presupposto che, trattandosi di misure incidenti sulla libertà personale, non erano previsti i “casi e modi” della loro adozione, né era garantita la riserva di giurisdizione prevista dall’art. 13 comma 2 Cost., il legislatore ha varato all’art. 10 l. n. 155 del 2005 una disciplina che consente alla polizia giudiziaria e a quella di sicurezza, previa autorizzazione del pubblico ministero, di procedere al prelievo coattivo di materiale biologico, nel rispetto della dignità personale, per identificare l’indagato durante le indagini preliminari, e chiunque si rifiuti di dichiarare le proprie generalità o si ritenga che le abbia rese false nel quadro di una normale attività di prevenzione, consentendo inoltre di effettuare alle stesse condizioni quel prelievo quando si proceda ad accertamenti urgenti di polizia (art. 354 c.p.p.). L’A. , mettendo in luce il carattere del tutto settoriale di queste previsioni, che non affrontano il problema centrale dell’indagine genetica dal punto di vista della formazione della prova, ma solo in funzione delle indagini di polizia (giudiziaria e di sicurezza), nel quadro di una logica emergenziale funzionale alla lotta al terrorismo, specie di matrice islamica, procede ad una serie di critiche delle stesse, a cominciare dalla loro ortodossia sul piano costituzionale. Egli rileva, in questa prospettiva, soprattutto come esse manchino di alcune delle condizioni a cui l’art. 13 Cost. subordina la possibilità di comprimere la libertà personale, specialmente sotto il profilo del vaglio dell’autorità giudiziaria. Vengono poi esaminate le discrasie che si sono determinate per effetto della nuova disciplina sul tessuto codicistico e i silenzi che essa conserva sul piano della repertazione dei campioni di materiale biologico, fondamentale invece per la bontà dei risultati dell’analisi. Infine, si rileva come le norme varate dal legislatore del 2005 tacciano completamente, per quanto riguarda l’indagine biologica a fini identificativi, sull’esigenza di comparazione dei dati, che potrebbe essere offerta solo dalla creazione di una banca dati del DNA, il cui funzionamento, peraltro, andrebbe disciplinato in modo chiaro e trasparente le esigenze di riservatezza che vi sono connesse.
2006
Contrasto al terrorismo interno ed internazionale, a cura di R.Kostoris-R.Orlandi
9788834866740
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