Il d.lgs 21 maggio 2004 n. 170 ha introdotto nel nostro ordinamento il nuovo «contratto di garanzia finanziaria», offrendo così al sistema finanziario nazionale un nuovo modello di garanzia certo, efficace e coerente con le legislazioni dei principali paesi comunitari. Il citato intervento legislativo, introducendo una duplice deroga ai principi generali del diritto civile, e, più precisamente, al divieto del patto commissorio e alle procedure di escussione delle garanzie, muterà radicalmente il funzionamento del mercato del credito, spingendolo ancor più verso la richiesta di strumenti di mitigazione del rischio di credito. Inoltre, in un contesto in cui è ormai prossima l’introduzione di due riforme di ben più ampia portata – il nuovo accordo di Basilea sull’adeguatezza del capitale delle banche (Basilea 2) e la riforma del diritto fallimentare – esiste la possibilità che l’eccessivo ricorso al nuovo strumento assuma un carattere strutturale, allontanando un obiettivo di medio periodo di maturazione di un mercato del credito funzionale alle esigenze delle banche e delle imprese. La presenza di una prassi di finanziamento garantito e, ancor di più, l’alta funzionalità di queste garanzie, scatenano infatti meccanismi che finiscono per creare svantaggi per il mutuante e per il mutuatario. Mediante la metodologia del focus group, che ha coinvolto un diversificato e rappresentativo gruppo di qualificati operatori del mercato creditizio, abbiamo cercato di confermare o confutare gli svantaggi che sono individuabili a livello teorico. Le valutazioni sviluppate nell’ambito del focus group confermano, pur con dubbi ed esitazioni, la seguente tesi: una politica legislativa attenta anche al medio-lungo periodo dovrebbe agire non nel senso di massimizzare in via assoluta la protezione del creditore, ma nel senso di rendere equilibrata tale protezione, al fine di evitare disfunzionalità.

Garanzie opportune, garanzie controproducenti

LANZAVECCHIA, ALBERTO;
2005

Abstract

Il d.lgs 21 maggio 2004 n. 170 ha introdotto nel nostro ordinamento il nuovo «contratto di garanzia finanziaria», offrendo così al sistema finanziario nazionale un nuovo modello di garanzia certo, efficace e coerente con le legislazioni dei principali paesi comunitari. Il citato intervento legislativo, introducendo una duplice deroga ai principi generali del diritto civile, e, più precisamente, al divieto del patto commissorio e alle procedure di escussione delle garanzie, muterà radicalmente il funzionamento del mercato del credito, spingendolo ancor più verso la richiesta di strumenti di mitigazione del rischio di credito. Inoltre, in un contesto in cui è ormai prossima l’introduzione di due riforme di ben più ampia portata – il nuovo accordo di Basilea sull’adeguatezza del capitale delle banche (Basilea 2) e la riforma del diritto fallimentare – esiste la possibilità che l’eccessivo ricorso al nuovo strumento assuma un carattere strutturale, allontanando un obiettivo di medio periodo di maturazione di un mercato del credito funzionale alle esigenze delle banche e delle imprese. La presenza di una prassi di finanziamento garantito e, ancor di più, l’alta funzionalità di queste garanzie, scatenano infatti meccanismi che finiscono per creare svantaggi per il mutuante e per il mutuatario. Mediante la metodologia del focus group, che ha coinvolto un diversificato e rappresentativo gruppo di qualificati operatori del mercato creditizio, abbiamo cercato di confermare o confutare gli svantaggi che sono individuabili a livello teorico. Le valutazioni sviluppate nell’ambito del focus group confermano, pur con dubbi ed esitazioni, la seguente tesi: una politica legislativa attenta anche al medio-lungo periodo dovrebbe agire non nel senso di massimizzare in via assoluta la protezione del creditore, ma nel senso di rendere equilibrata tale protezione, al fine di evitare disfunzionalità.
2005
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