La tutela della riservatezza si pone come un limite al diritto di cronaca, innanzitutto per ragioni di contemperamento tra valori costituzionali ugualmente meritevoli di tutela. I contorni di tale contemperamento sono poi delineati dal Codice della Privacy (D.Lgs. 196/2003) che agli artt. 136-139 stabilisce a quali condizioni è possibile, nell'esercizio della libera manifestazione del pensiero, pubblicare dati personali altrui senza la necessità di ottenere il loro consenso. Tali condizioni sono l’interesse pubblico della notizia e l’essenzialità dell’informazione. Sul tema parte della giurisprudenza e della dottrina pare non aver colto completamente le peculiarità del rapporto tra cronaca e riservatezza in particolare rispetto alla relazione tra cronaca e reputazione. In alcuni casi, infatti, si assiste alla sovrapposizione delle due discipline, nel senso che per la protezione della riservatezza basterebbe il rispetto delle tre note scriminanti individuate dalla giurisprudenza per i casi di lesione della reputazione. Il lavoro rileva invece le differenze tra riservatezza e reputazione soffermandosi sulle diverse scriminanti poste, nei due diversi casi, a tutela della libertà di manifestazione del pensiero e sulla necessità imprescindibile di mantenere giuridicamente distinte le due situazioni.

Sui limiti al diritto di cronaca a tutela della riservatezza

DURANTE, VINCENZO
2006

Abstract

La tutela della riservatezza si pone come un limite al diritto di cronaca, innanzitutto per ragioni di contemperamento tra valori costituzionali ugualmente meritevoli di tutela. I contorni di tale contemperamento sono poi delineati dal Codice della Privacy (D.Lgs. 196/2003) che agli artt. 136-139 stabilisce a quali condizioni è possibile, nell'esercizio della libera manifestazione del pensiero, pubblicare dati personali altrui senza la necessità di ottenere il loro consenso. Tali condizioni sono l’interesse pubblico della notizia e l’essenzialità dell’informazione. Sul tema parte della giurisprudenza e della dottrina pare non aver colto completamente le peculiarità del rapporto tra cronaca e riservatezza in particolare rispetto alla relazione tra cronaca e reputazione. In alcuni casi, infatti, si assiste alla sovrapposizione delle due discipline, nel senso che per la protezione della riservatezza basterebbe il rispetto delle tre note scriminanti individuate dalla giurisprudenza per i casi di lesione della reputazione. Il lavoro rileva invece le differenze tra riservatezza e reputazione soffermandosi sulle diverse scriminanti poste, nei due diversi casi, a tutela della libertà di manifestazione del pensiero e sulla necessità imprescindibile di mantenere giuridicamente distinte le due situazioni.
2006
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