La ricerca muove dalle proposte avanzate in Italia ed all'estero da politici ed economisti nel senso di tassare il reddito con aliquota unica e ampio imponibile, per vagliarne la compatibilità con il principio di progressività del sistema tributario di cui all'art. 53 co. 2 Cost. A tal fine, si esamina anzitutto la portata di detto principio, concludendo per il suo carattere precettivo. Detto carattere va inteso però alla luce del suo contenuto normativo di direttiva per l'attività del legislatore, al quale vengono lasciate le scelte concrete su come realizzare il risultato prescritto con riferimento al “sistema tributario”, individuando i tributi idonei e, per ciascuno, i criteri di progressività. Un'ampia discrezionalità legislativa è necessaria per evitare le conseguenze negative di una progressività sperequata, ma comporta che la Corte costituzionale possa intervenire solo quando sia compromesso il carattere progressivo del sistema. Benché tale risultato si consideri in dottrina difficile da accertare in concreto, esso potrebbe realizzarsi proprio se l'irpef, in quanto tributo caratterizzante il sistema, fosse trasformata in una flat tax senza quota esente. Tale esito non parrebbe prodotto invece da un tributo ad aliquota unica, ma con un sistema di deduzioni articolate in modo da esonerare i redditi più bassi e ridurre il prelievo su quelli medi. Tuttavia, si ritiene che, se tale progressione fosse calibrata in modo da tassare con la stessa gravosità i redditi della classe media e quelli dei “benestanti”, sarebbe tradita la ratio dell'art. 53 co. 2 Cost., quale risulta dal dibattito svolto presso l'Assemblea Costituente, e dalla logica solidaristica di cui agli artt. 2 e 3 Cost., per cui la solidarietà con i meno abbienti dovrebbe essere prima di tutto a carico dei più abbienti. Se per ragioni di politica economica e fiscale si volesse rinunciare alla discriminazione quantitativa a carico di questi ultimi in sede reddituale, occorrerebbe riequilibrare il sistema con altri tributi idonei a realizzare l'equità “verticale”. Tuttavia, anche il sistema di tassazione reddituale basato su più aliquote non appare conforme al principio di progressività, in quanto vari tipi di reddito non esprimenti certo una minore capacità contributiva, quali quelli finanziari, sono soggetti a prelievi sostitutivi con aliquote ben più lievi di quelle irpef: una flat tax potrebbe dunque giustificarsi anzi tutto come recupero della generalità e personalità della tassazione sul reddito, superando la disparità di trattamento a danno dei redditi derivanti dal lavoro.

Flat tax, equa tassazione del reddito e principio di progressività

SCHIAVOLIN, ROBERTO
2006

Abstract

La ricerca muove dalle proposte avanzate in Italia ed all'estero da politici ed economisti nel senso di tassare il reddito con aliquota unica e ampio imponibile, per vagliarne la compatibilità con il principio di progressività del sistema tributario di cui all'art. 53 co. 2 Cost. A tal fine, si esamina anzitutto la portata di detto principio, concludendo per il suo carattere precettivo. Detto carattere va inteso però alla luce del suo contenuto normativo di direttiva per l'attività del legislatore, al quale vengono lasciate le scelte concrete su come realizzare il risultato prescritto con riferimento al “sistema tributario”, individuando i tributi idonei e, per ciascuno, i criteri di progressività. Un'ampia discrezionalità legislativa è necessaria per evitare le conseguenze negative di una progressività sperequata, ma comporta che la Corte costituzionale possa intervenire solo quando sia compromesso il carattere progressivo del sistema. Benché tale risultato si consideri in dottrina difficile da accertare in concreto, esso potrebbe realizzarsi proprio se l'irpef, in quanto tributo caratterizzante il sistema, fosse trasformata in una flat tax senza quota esente. Tale esito non parrebbe prodotto invece da un tributo ad aliquota unica, ma con un sistema di deduzioni articolate in modo da esonerare i redditi più bassi e ridurre il prelievo su quelli medi. Tuttavia, si ritiene che, se tale progressione fosse calibrata in modo da tassare con la stessa gravosità i redditi della classe media e quelli dei “benestanti”, sarebbe tradita la ratio dell'art. 53 co. 2 Cost., quale risulta dal dibattito svolto presso l'Assemblea Costituente, e dalla logica solidaristica di cui agli artt. 2 e 3 Cost., per cui la solidarietà con i meno abbienti dovrebbe essere prima di tutto a carico dei più abbienti. Se per ragioni di politica economica e fiscale si volesse rinunciare alla discriminazione quantitativa a carico di questi ultimi in sede reddituale, occorrerebbe riequilibrare il sistema con altri tributi idonei a realizzare l'equità “verticale”. Tuttavia, anche il sistema di tassazione reddituale basato su più aliquote non appare conforme al principio di progressività, in quanto vari tipi di reddito non esprimenti certo una minore capacità contributiva, quali quelli finanziari, sono soggetti a prelievi sostitutivi con aliquote ben più lievi di quelle irpef: una flat tax potrebbe dunque giustificarsi anzi tutto come recupero della generalità e personalità della tassazione sul reddito, superando la disparità di trattamento a danno dei redditi derivanti dal lavoro.
2006
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11577/1565074
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