Il contratto autonomo di garanzia si può pur definire negozio astratto, intendendo tale espressione non come riferita a una fattispecie in cui la causa non rilevi affatto, bensì nel senso che la struttura dell’atto non ne evidenzia di per sé il fondamento causale, fondamento che però esiste alla base del negozio. Il contratto autonomo di garanzia è, infatti, sorretto da una duplice causa esterna alla struttura del contratto stesso. Da un lato, la causa dell’obbligazione si può individuare – tramite il connesso contratto di mandato – nell’interesse del promittente a prestare la garanzia richiesta. D’altro lato, la causa dell’attribuzione patrimoniale a favore del beneficiario si rintraccia nel rapporto di debito principale, per garantire il quale era stato stipulato il contratto autonomo di garanzia. Si chiarisce così lo stretto collegamento, non solo economico, ma anche giuridico, esistente tra i tre rapporti giuridici alla base del contratto autonomo di garanzia. All’interno di questo quadro, l’eccezione di dolo generale viene in gioco per permettere di rilevare preventivamente una palese assenza della causa dell’acquisto. Vi sono dei casi, infatti, in cui il controllo successivo sullo spostamento patrimoniale può essere anticipato, proprio utilizzando l’exceptio doli generalis, quale strumento di autotutela preventiva rispetto alla condictio indebiti. Si tratta dei casi in cui risulti evidente la mancanza di causa giustificatrice dell’attribuzione patrimoniale già nel momento in cui la garanzia viene escussa. Risponde, infatti, a un principio di economia processuale impedire un duplice spostamento patrimoniale, con tutti i possibili rischi a esso connessi: è certamente più economico evitare un trasferimento patrimoniale che, risultando poi ingiustificato, dovrebbe venire rimosso, con tutte le conseguenze negative di ordine pratico che possono conseguire, specialmente qualora i protagonisti della vicenda negoziale siano di diverse nazionalità e si rischi, perciò, di incontrare enormi difficoltà in ordine alla giurisdizione del giudice nazionale rispetto al beneficiario straniero, ed in ordine all’esecuzione del provvedimento cautelare in uno Stato estero. Il creditore che escuta la garanzia in una situazione tale per cui risulti certo che dovrà poi restituire quanto ricevuto commette un abuso e può essere respinto con l’eccezione di dolo generale: secondo l’icastica espressione di Paolo, 'dolo facit, qui petit quod redditurus est'. Si tratta di un caso di dolo tipizzato, in cui «il dolo è determinato semplicemente misurando la condotta del soggetto secondo un modello astratto». Le difficoltà sollevate dall’introduzione nel nostro ordinamento del contratto autonomo di garanzia derivino proprio dal fatto che si è ammesso nel nostro sistema, dominato dal principio del trasferimento causale (e consensualistico) della proprietà, nel quale la mancanza della causa dell’acquisto è normalmente sanzionata con la nullità dell’atto e del trasferimento, un negozio derivato da ordinamenti orientati verso un meccanismo astratto di trasferimento patrimoniale, nei quali la sanzione per il caso in cui si accerti che il trasferimento è ingiustificato è, invece, la condictio indebiti. Il nostro ordinamento, poco favorevole a trasferimenti patrimoniali che si rivelino a posteriori non giustificati, tende quanto più possibile a impedirli preventivamente anche mediante l’exceptio doli generalis. Si spiega così anche il fatto che in Italia si conceda più frequentemente che in altri ordinamenti europei lo strumento dell’eccezione di dolo generale in questo specifico settore.

"Dolo facit, qui petit quod redditurus est": eccezione di dolo generale e contratto autonomo di garanzia

LAMBRINI, PAOLA
2006

Abstract

Il contratto autonomo di garanzia si può pur definire negozio astratto, intendendo tale espressione non come riferita a una fattispecie in cui la causa non rilevi affatto, bensì nel senso che la struttura dell’atto non ne evidenzia di per sé il fondamento causale, fondamento che però esiste alla base del negozio. Il contratto autonomo di garanzia è, infatti, sorretto da una duplice causa esterna alla struttura del contratto stesso. Da un lato, la causa dell’obbligazione si può individuare – tramite il connesso contratto di mandato – nell’interesse del promittente a prestare la garanzia richiesta. D’altro lato, la causa dell’attribuzione patrimoniale a favore del beneficiario si rintraccia nel rapporto di debito principale, per garantire il quale era stato stipulato il contratto autonomo di garanzia. Si chiarisce così lo stretto collegamento, non solo economico, ma anche giuridico, esistente tra i tre rapporti giuridici alla base del contratto autonomo di garanzia. All’interno di questo quadro, l’eccezione di dolo generale viene in gioco per permettere di rilevare preventivamente una palese assenza della causa dell’acquisto. Vi sono dei casi, infatti, in cui il controllo successivo sullo spostamento patrimoniale può essere anticipato, proprio utilizzando l’exceptio doli generalis, quale strumento di autotutela preventiva rispetto alla condictio indebiti. Si tratta dei casi in cui risulti evidente la mancanza di causa giustificatrice dell’attribuzione patrimoniale già nel momento in cui la garanzia viene escussa. Risponde, infatti, a un principio di economia processuale impedire un duplice spostamento patrimoniale, con tutti i possibili rischi a esso connessi: è certamente più economico evitare un trasferimento patrimoniale che, risultando poi ingiustificato, dovrebbe venire rimosso, con tutte le conseguenze negative di ordine pratico che possono conseguire, specialmente qualora i protagonisti della vicenda negoziale siano di diverse nazionalità e si rischi, perciò, di incontrare enormi difficoltà in ordine alla giurisdizione del giudice nazionale rispetto al beneficiario straniero, ed in ordine all’esecuzione del provvedimento cautelare in uno Stato estero. Il creditore che escuta la garanzia in una situazione tale per cui risulti certo che dovrà poi restituire quanto ricevuto commette un abuso e può essere respinto con l’eccezione di dolo generale: secondo l’icastica espressione di Paolo, 'dolo facit, qui petit quod redditurus est'. Si tratta di un caso di dolo tipizzato, in cui «il dolo è determinato semplicemente misurando la condotta del soggetto secondo un modello astratto». Le difficoltà sollevate dall’introduzione nel nostro ordinamento del contratto autonomo di garanzia derivino proprio dal fatto che si è ammesso nel nostro sistema, dominato dal principio del trasferimento causale (e consensualistico) della proprietà, nel quale la mancanza della causa dell’acquisto è normalmente sanzionata con la nullità dell’atto e del trasferimento, un negozio derivato da ordinamenti orientati verso un meccanismo astratto di trasferimento patrimoniale, nei quali la sanzione per il caso in cui si accerti che il trasferimento è ingiustificato è, invece, la condictio indebiti. Il nostro ordinamento, poco favorevole a trasferimenti patrimoniali che si rivelino a posteriori non giustificati, tende quanto più possibile a impedirli preventivamente anche mediante l’exceptio doli generalis. Si spiega così anche il fatto che in Italia si conceda più frequentemente che in altri ordinamenti europei lo strumento dell’eccezione di dolo generale in questo specifico settore.
2006
Modelli teorici e metodologici nella storia del diritto romano
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