In materia di compravendita le fonti contengono la regola di massima per cui il contratto è nullo quando ha per oggetto un bene appartenente al compratore; esse ammettono, però, la possiilità che il contratto produca effetti diversi dall’acquisto della proprietà, ad esempio quando esso sia consapevolmente finalizzato alla semplice consegna del possesso del bene: in tali casi, già per l’epoca classica, si ammette la validità del contratto. L’ipotesi in cui il compratore ottenga ex alia causa, dopo la conclusione del contratto, la proprietà del bene comprato, non è riconducibile al c.d. concursus causarum per vari motivi: innanzittutto, dalla compravendita non sorge alcuna obbligazione di dare rem che possa eventualmente estinguersi in conseguenza della sopravvenuta mancanza di interesse nel compratore, divenuto ad altro titolo proprietario del bene comprato. Inoltre, il compratore che abbia acquistato la proprietà del bene comprato in base a un titolo lucrativo – che veda cioè pienamente soddisfatto il proprio interesse – è ugualmente ammesso ad agire ex empto per la ripetizione del prezzo. L’ipotesi è, del resto, difficilmente inquadrabile anche in categorie di più diffusa applicazione, quali l’inadempimento o la risoluzione per impossibilità sopravvenuta, proprio perché l’interesse del compratore è stato appagato, anche se non come risultato della compravendita. Come si è detto, a partire dal II sec. d.C. – epoca in cui in cui la garanzia per evizione comincia a inerire alla struttura del negozio – il contenuto dell'obbligazione del venditore si è ampliato: dal momento che la garanzia per evizione consente ora alla vendita di assicurare un acquisto definitivo al compratore, finalità ultima della compravendita è divenuta quella di garantire al compratore il titolo sul quale fondare un acquisto della proprietà, immediato o tramite usucapione. Quando il compratore diviene proprietario del bene ex alia causa non c’è, né può più esservi evizione. Non si concretizza, tuttavia, il fine connesso al contratto di compravendita, perché si è interrotta quella linearità che dovrebbe intercorrere tra il contratto e l’acquisto della proprietà: perciò, fintanto che il compratore non divenga proprietario in base alla causa fornita dal venditore, questi è esposto alla ripetizione del prezzo nel caso l’acquisto si realizzi per un titolo diverso. La diversa soluzione sostenuta da Nerva si spiega considerando che all'epoca in cui egli scrive la garanzia per evizione non è ancora considerata naturalmente connessa al contratto di compravendita e quindi non si può ancora pensare che finalità ultima del contratto sia quella di dar titolo al compratore per l'acquisto della proprietà. Non è un caso che la nuova soluzione per il caso di successivo acquisto del bene comprato compaia in particolare in testi di Giuliano, giurista che ha un ruolo fondamentale anche nell’evoluzione della responsabilità per evizione.

Compravendita e acquisto 'ex alia causa' del bene comprato.

LAMBRINI, PAOLA
2007

Abstract

In materia di compravendita le fonti contengono la regola di massima per cui il contratto è nullo quando ha per oggetto un bene appartenente al compratore; esse ammettono, però, la possiilità che il contratto produca effetti diversi dall’acquisto della proprietà, ad esempio quando esso sia consapevolmente finalizzato alla semplice consegna del possesso del bene: in tali casi, già per l’epoca classica, si ammette la validità del contratto. L’ipotesi in cui il compratore ottenga ex alia causa, dopo la conclusione del contratto, la proprietà del bene comprato, non è riconducibile al c.d. concursus causarum per vari motivi: innanzittutto, dalla compravendita non sorge alcuna obbligazione di dare rem che possa eventualmente estinguersi in conseguenza della sopravvenuta mancanza di interesse nel compratore, divenuto ad altro titolo proprietario del bene comprato. Inoltre, il compratore che abbia acquistato la proprietà del bene comprato in base a un titolo lucrativo – che veda cioè pienamente soddisfatto il proprio interesse – è ugualmente ammesso ad agire ex empto per la ripetizione del prezzo. L’ipotesi è, del resto, difficilmente inquadrabile anche in categorie di più diffusa applicazione, quali l’inadempimento o la risoluzione per impossibilità sopravvenuta, proprio perché l’interesse del compratore è stato appagato, anche se non come risultato della compravendita. Come si è detto, a partire dal II sec. d.C. – epoca in cui in cui la garanzia per evizione comincia a inerire alla struttura del negozio – il contenuto dell'obbligazione del venditore si è ampliato: dal momento che la garanzia per evizione consente ora alla vendita di assicurare un acquisto definitivo al compratore, finalità ultima della compravendita è divenuta quella di garantire al compratore il titolo sul quale fondare un acquisto della proprietà, immediato o tramite usucapione. Quando il compratore diviene proprietario del bene ex alia causa non c’è, né può più esservi evizione. Non si concretizza, tuttavia, il fine connesso al contratto di compravendita, perché si è interrotta quella linearità che dovrebbe intercorrere tra il contratto e l’acquisto della proprietà: perciò, fintanto che il compratore non divenga proprietario in base alla causa fornita dal venditore, questi è esposto alla ripetizione del prezzo nel caso l’acquisto si realizzi per un titolo diverso. La diversa soluzione sostenuta da Nerva si spiega considerando che all'epoca in cui egli scrive la garanzia per evizione non è ancora considerata naturalmente connessa al contratto di compravendita e quindi non si può ancora pensare che finalità ultima del contratto sia quella di dar titolo al compratore per l'acquisto della proprietà. Non è un caso che la nuova soluzione per il caso di successivo acquisto del bene comprato compaia in particolare in testi di Giuliano, giurista che ha un ruolo fondamentale anche nell’evoluzione della responsabilità per evizione.
2007
La compravendita e l'interdipendenza delle obbbligazioni nel diritto romano
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