L’analisi dei commi 2, 3 e 4 dell’art. 177 della Costituzione , è preceduta dallo studio sulla genesi della norma, dal quale si evince come l’attuale stesura dell’art. 117 sia il frutto di un processo in senso federalista, avviato negli anni Novanta a mezzo dell’introduzione nell’ordinamentodel cd. federalismo amministrativo e conclusosi, appunto, con la previsione del cd. federalismo “legislativo” (riforma dell’art. 117 Cost. operata dalla L. cost. 3/2001). La disamina del 2° co. dell’art. 117 prende le mosse dalla considerazione relativa al “capovolgimento” del tradizionale riparto della potestà legislativa tra Stato e Regioni operato a mezzo della riforma del 2001, per poi concentrare l’analisi sulla lett. m) del 2° co., dell’art. 117 Cost. relativa alla “determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali”, che viene definita come un vero e proprio “principio valvola” dal momento che in forza di questa disposizione nessuna competenza regionale che attenga ai diritti può dirsi esclusiva. Successivamente, nell’approfondimento dedicato alla competenza esclusiva dello Stato sul sistema tributario statale, oltre a dare risalto alla sentenza 296/2003 della Corte costituzionale che ha chiarito come l’Irap non rientri tra i tributi propri regionali in senso stretto, si è sottolineata la necessità di dare attuazione al nuovo testo dell’art. 119 Cost., attraverso l’intervento del legislatore statale per la definizione dei principi e delle regole di coordinamento della finanza pubblica. L’analisi del 3° co. dell’art. 117 è stata condotta evidenziando, anzitutto, le problematiche relative alla nuovo testo successivo alla riforma del 2001: tra queste ampio spazio è stato riservato all’esame dei casi in cui fosse mancata la legge “cornice” dello Stato, e alla problemativa relativa alle legittimità delle c.d. normative statali cedevoli, cioè quella sulla possibilità, per la legislazione statale, di continuare ad intervenire nelle materie di competenza regionale con normative caratterizzate dalla c.d. clausola di cedevolezza. L’analisi sul 4° co. dell’art. 117 Cost. si è concentrata sullo studio della portata “qualitativa” e “quantitativa” della competenza regionale cd. primaria o residuale, che concerne tutte le materie “innominate” dell’art. 117 Cost. Infine, viene svolta una approfondita disamina della cd. devolution, inserita nel Capo V del progetto di revisione costituzionale recante “Modifiche alla Parte II della Costituzione”, approvato in via definitiva dalle Camere nel 2005 e respinto dal corpo elettorale nel referendum costituzionale del 25 e 26 giugno 2006.

Art.117 Cost., II e IV comma

ANTONINI, LUCA
2006

Abstract

L’analisi dei commi 2, 3 e 4 dell’art. 177 della Costituzione , è preceduta dallo studio sulla genesi della norma, dal quale si evince come l’attuale stesura dell’art. 117 sia il frutto di un processo in senso federalista, avviato negli anni Novanta a mezzo dell’introduzione nell’ordinamentodel cd. federalismo amministrativo e conclusosi, appunto, con la previsione del cd. federalismo “legislativo” (riforma dell’art. 117 Cost. operata dalla L. cost. 3/2001). La disamina del 2° co. dell’art. 117 prende le mosse dalla considerazione relativa al “capovolgimento” del tradizionale riparto della potestà legislativa tra Stato e Regioni operato a mezzo della riforma del 2001, per poi concentrare l’analisi sulla lett. m) del 2° co., dell’art. 117 Cost. relativa alla “determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali”, che viene definita come un vero e proprio “principio valvola” dal momento che in forza di questa disposizione nessuna competenza regionale che attenga ai diritti può dirsi esclusiva. Successivamente, nell’approfondimento dedicato alla competenza esclusiva dello Stato sul sistema tributario statale, oltre a dare risalto alla sentenza 296/2003 della Corte costituzionale che ha chiarito come l’Irap non rientri tra i tributi propri regionali in senso stretto, si è sottolineata la necessità di dare attuazione al nuovo testo dell’art. 119 Cost., attraverso l’intervento del legislatore statale per la definizione dei principi e delle regole di coordinamento della finanza pubblica. L’analisi del 3° co. dell’art. 117 è stata condotta evidenziando, anzitutto, le problematiche relative alla nuovo testo successivo alla riforma del 2001: tra queste ampio spazio è stato riservato all’esame dei casi in cui fosse mancata la legge “cornice” dello Stato, e alla problemativa relativa alle legittimità delle c.d. normative statali cedevoli, cioè quella sulla possibilità, per la legislazione statale, di continuare ad intervenire nelle materie di competenza regionale con normative caratterizzate dalla c.d. clausola di cedevolezza. L’analisi sul 4° co. dell’art. 117 Cost. si è concentrata sullo studio della portata “qualitativa” e “quantitativa” della competenza regionale cd. primaria o residuale, che concerne tutte le materie “innominate” dell’art. 117 Cost. Infine, viene svolta una approfondita disamina della cd. devolution, inserita nel Capo V del progetto di revisione costituzionale recante “Modifiche alla Parte II della Costituzione”, approvato in via definitiva dalle Camere nel 2005 e respinto dal corpo elettorale nel referendum costituzionale del 25 e 26 giugno 2006.
2006
Commentario alla Costituzione
9788859803454
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