L’interrogativo di fondo dal quale muove la disamina condotta dall’Autore è il seguente: un magistrato (ordinario) può manifestare liberamente il proprio pensiero (sulla stampa, in televisione, durante un pubblico dibattito, ecc.) al pari di qualunque altro cittadino, oppure - per il delicato ruolo professionale che riveste - deve sottostare a particolari cautele e limiti anche al fine di non mettere a repentaglio la fiducia del consorzio civile nella sua indipendenza e nella sua imparzialità allorquando è concretamente chiamato ad amministrare giustizia? L’articolata risposta a tale quesito viene fornita analizzando, anzitutto, sia i principi ed i precetti costituzionali (così come interpretati dalla dottrina e dal Giudice delle leggi), sia la normativa recata dalla C.E.D.U. (così come interpretata dalla relativa giurisprudenza), sia le più recenti riforme legislative concernenti la responsabilità disciplinare degli esponenti dell’ordine giudiziario; in secondo luogo ampio spazio viene riservato all’analisi di una miriade di fattispecie giurisprudenziali, più o meno note, di cui si è dovuto concretamente occupare proprio il <<giudice dei giudici>> a partire dalla fine degli anni ’50 sino ai giorni nostri (si pensi, da ultimo, al celebre <<caso De Magistris>>). Tra le altre cose, l’Autore non manca di soffermarsi sulla impennata qualitativa e quantitativa di dichiarazioni magistratuali che, purtroppo, si è appalesata in Italia a partire dai primi anni ’90 in poi, in concomitanza cioè con l’avvio della cosiddetta <<stagione di Tangentopoli>>: e giunge alla conclusione che anche le (non equilibrate) esternazioni di taluni esponenti dell’ordine giudiziario hanno contribuito in passato e purtroppo contribuiscono tuttora a rendere a dir poco incandescenti nel nostro Paese i rapporti tra politica e magistratura, mettendo addirittura a repentaglio l’equilibrato assetto dei poteri dello Stato e turbando l’esercizio di funzioni costituzionalmente previste (come a suo tempo ebbe a sottolineare l’allora Ministro Guardasigilli, Giovanni Maria Flick, in una apposita <<Nota di indirizzo disciplinare>> varata, in argomento, nel 1996). Oltre a ciò, il volume offre molteplici spunti di riflessione su problematiche di strettissima attualità e di carattere più generale: quali, ad esempio, quelle che investono vuoi il ruolo stesso del C.S.M. (e della sua Sezione disciplinare), vuoi la legittimità e l’efficacia delle cosiddette <<pratiche a tutela>> (che vengono approvate dall’organo di governo autonomo per tutelare i magistrati ingiustamente denigrati). L’auspicio conclusivo che è manifestato dall’Autore, è nel senso che, in futuro, i magistrati tutti provvedano ad esercitare in maniera spontaneamente responsabile la loro libertà (positiva e negativa) di espressione: sulla scorta della condivisibile osservazione che pochi anni orsono è stata autorevolmente formulata da Gustavo Zagrebelsky, ad avviso del quale se il silenzio può anche essere vissuto come una costrizione dal giudice, è altrettanto vero però che, a ben vedere, si tratta di “una costrizione che libera, garantendo l’estraneità alla girandola delle parole senza responsabilità e dignità che tutto svilisce e corrompe. Silenzio per indipendenza e autorevolezza”.

LA LIBERTÀ DI ESPRESSIONE DEI MAGISTRATI

DE NARDI, SANDRO
2008

Abstract

L’interrogativo di fondo dal quale muove la disamina condotta dall’Autore è il seguente: un magistrato (ordinario) può manifestare liberamente il proprio pensiero (sulla stampa, in televisione, durante un pubblico dibattito, ecc.) al pari di qualunque altro cittadino, oppure - per il delicato ruolo professionale che riveste - deve sottostare a particolari cautele e limiti anche al fine di non mettere a repentaglio la fiducia del consorzio civile nella sua indipendenza e nella sua imparzialità allorquando è concretamente chiamato ad amministrare giustizia? L’articolata risposta a tale quesito viene fornita analizzando, anzitutto, sia i principi ed i precetti costituzionali (così come interpretati dalla dottrina e dal Giudice delle leggi), sia la normativa recata dalla C.E.D.U. (così come interpretata dalla relativa giurisprudenza), sia le più recenti riforme legislative concernenti la responsabilità disciplinare degli esponenti dell’ordine giudiziario; in secondo luogo ampio spazio viene riservato all’analisi di una miriade di fattispecie giurisprudenziali, più o meno note, di cui si è dovuto concretamente occupare proprio il <> a partire dalla fine degli anni ’50 sino ai giorni nostri (si pensi, da ultimo, al celebre <>). Tra le altre cose, l’Autore non manca di soffermarsi sulla impennata qualitativa e quantitativa di dichiarazioni magistratuali che, purtroppo, si è appalesata in Italia a partire dai primi anni ’90 in poi, in concomitanza cioè con l’avvio della cosiddetta <>: e giunge alla conclusione che anche le (non equilibrate) esternazioni di taluni esponenti dell’ordine giudiziario hanno contribuito in passato e purtroppo contribuiscono tuttora a rendere a dir poco incandescenti nel nostro Paese i rapporti tra politica e magistratura, mettendo addirittura a repentaglio l’equilibrato assetto dei poteri dello Stato e turbando l’esercizio di funzioni costituzionalmente previste (come a suo tempo ebbe a sottolineare l’allora Ministro Guardasigilli, Giovanni Maria Flick, in una apposita <> varata, in argomento, nel 1996). Oltre a ciò, il volume offre molteplici spunti di riflessione su problematiche di strettissima attualità e di carattere più generale: quali, ad esempio, quelle che investono vuoi il ruolo stesso del C.S.M. (e della sua Sezione disciplinare), vuoi la legittimità e l’efficacia delle cosiddette <> (che vengono approvate dall’organo di governo autonomo per tutelare i magistrati ingiustamente denigrati). L’auspicio conclusivo che è manifestato dall’Autore, è nel senso che, in futuro, i magistrati tutti provvedano ad esercitare in maniera spontaneamente responsabile la loro libertà (positiva e negativa) di espressione: sulla scorta della condivisibile osservazione che pochi anni orsono è stata autorevolmente formulata da Gustavo Zagrebelsky, ad avviso del quale se il silenzio può anche essere vissuto come una costrizione dal giudice, è altrettanto vero però che, a ben vedere, si tratta di “una costrizione che libera, garantendo l’estraneità alla girandola delle parole senza responsabilità e dignità che tutto svilisce e corrompe. Silenzio per indipendenza e autorevolezza”.
2008
9788824318013
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