Il testo propone una breve analisi critica delle tre pronunce in epigrafe (C. Cost. 26 maggio 2006, n. 209, ord. C. Cost. 7 novembre 2006, n. 360, C. Cost. 17 maggio 2007, n. 170) per poi approfondire il contenuto innovativo della sentenza n. 170/2007, con cui la Corte Costituzionale dichiara l'illegittimità dell'art. 134, comma 1 del Codice della proprietà industriale, per carenza di delega legislativa in violazione dell'art. 76 Cost., "nella parte in cui stabilisce che nei procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale, la cui cognizione è delle sezioni specializzate, ivi compresi i procedimenti che presentano ragioni di connessione anche impropria, si applicano le norme dei capi I e IV del Titolo II e quelle del Titolo III d.lg. n. 5/2003, atteso che - qualora la delega abbia ad oggetto il riassetto di norme preesistenti - questa finalità giustifica l'introduzione di soluzioni sostanzialmente innovative rispetto al sistema legislativo previgente soltanto se siano stabiliti principi e criteri direttivi volti a definire in tal senso l'oggetto della delega ed a circoscrivere la discrezionalità del legislatore delegato, caratteri che difettano nella norma delegante di cui all'art. 15 l. 12 dicembre 2002, n. 273". L'A. accoglie quest'ultima pronuncia come un'apertura verso la soluzione del grave problema della "insindacabilità" del rito societario, perpetrato nelle due precedenti pronunce, indicando anche le soluzioni ai possibili problemi di diritto transitorio, che si aprono con la sentenza n. 170 cit.

... Ma subito si industria di rimediare e avvia la razionalizzazione del sistema delle tutele (inutilmente) 'differenziate'

CONSOLO, CLAUDIO
2007

Abstract

Il testo propone una breve analisi critica delle tre pronunce in epigrafe (C. Cost. 26 maggio 2006, n. 209, ord. C. Cost. 7 novembre 2006, n. 360, C. Cost. 17 maggio 2007, n. 170) per poi approfondire il contenuto innovativo della sentenza n. 170/2007, con cui la Corte Costituzionale dichiara l'illegittimità dell'art. 134, comma 1 del Codice della proprietà industriale, per carenza di delega legislativa in violazione dell'art. 76 Cost., "nella parte in cui stabilisce che nei procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale, la cui cognizione è delle sezioni specializzate, ivi compresi i procedimenti che presentano ragioni di connessione anche impropria, si applicano le norme dei capi I e IV del Titolo II e quelle del Titolo III d.lg. n. 5/2003, atteso che - qualora la delega abbia ad oggetto il riassetto di norme preesistenti - questa finalità giustifica l'introduzione di soluzioni sostanzialmente innovative rispetto al sistema legislativo previgente soltanto se siano stabiliti principi e criteri direttivi volti a definire in tal senso l'oggetto della delega ed a circoscrivere la discrezionalità del legislatore delegato, caratteri che difettano nella norma delegante di cui all'art. 15 l. 12 dicembre 2002, n. 273". L'A. accoglie quest'ultima pronuncia come un'apertura verso la soluzione del grave problema della "insindacabilità" del rito societario, perpetrato nelle due precedenti pronunce, indicando anche le soluzioni ai possibili problemi di diritto transitorio, che si aprono con la sentenza n. 170 cit.
2007
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
Pubblicazioni consigliate

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11577/1772826
Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact