Dopo avere chiarito la portata delle disposizioni dell’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990 (introdotto dalla legge n. 15/2005) volte a limitare l’annullabilità dei provvedimenti amministrativi, vengono sottoposte a valutazione critica sia l’opinione che qualifica il provvedimento, di cui è stato precluso l’annullamento, come meramente irregolare, sia l’opinione secondo cui tale non annullabilità potrebbe giustificarsi in applicazione della regola dell’avvenuto raggiungimento dello scopo. Viene quindi presa in esame l’opinione secondo la quale il provvedimento non annullabile sarebbe tale perché oggetto di una sanatoria ex lege: si avvia così una ampia riflessione che pone in luce come argomenti di ordine testuale, di ordine sistematico e di ordine logico-giuridico dimostrano che la pubblica Amministrazione conserva comunque il potere di annullare d’ufficio (in autotutela) anche il provvedimento non annullabile ex art. 21-octies, comma 2. Raggiunta così la prova che tale provvedimento è - e rimane - un provvedimento illegittimo, vengono messi in luce diversi profili di illegittimità costituzionale che inficiano le limitazioni apportate dall’art 21-octies, comma 2, alla garanzia della tutela giurisdizionale degli interessi legittimi nel caso di violazione di regole di forma o di procedura. Viene altresì argomentato, criticando talune diverse posizioni dottrinali, come nel nostro sistema mantenga natura di interesse legittimo anche l’interesse del singolo all’osservanza delle norme “formali” o “strumentali” (quelle che, rispetto all’esercizio del potere amministrativo, disciplinano solo il procedimento, o la forma, o la competenza o la motivazione, ecc.).

Art. 21-octies della legge n. 241 del 1990 e annullamento d'ufficio dei provvedimenti amministrativi

BERGONZINI, GHERARDO
2007

Abstract

Dopo avere chiarito la portata delle disposizioni dell’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990 (introdotto dalla legge n. 15/2005) volte a limitare l’annullabilità dei provvedimenti amministrativi, vengono sottoposte a valutazione critica sia l’opinione che qualifica il provvedimento, di cui è stato precluso l’annullamento, come meramente irregolare, sia l’opinione secondo cui tale non annullabilità potrebbe giustificarsi in applicazione della regola dell’avvenuto raggiungimento dello scopo. Viene quindi presa in esame l’opinione secondo la quale il provvedimento non annullabile sarebbe tale perché oggetto di una sanatoria ex lege: si avvia così una ampia riflessione che pone in luce come argomenti di ordine testuale, di ordine sistematico e di ordine logico-giuridico dimostrano che la pubblica Amministrazione conserva comunque il potere di annullare d’ufficio (in autotutela) anche il provvedimento non annullabile ex art. 21-octies, comma 2. Raggiunta così la prova che tale provvedimento è - e rimane - un provvedimento illegittimo, vengono messi in luce diversi profili di illegittimità costituzionale che inficiano le limitazioni apportate dall’art 21-octies, comma 2, alla garanzia della tutela giurisdizionale degli interessi legittimi nel caso di violazione di regole di forma o di procedura. Viene altresì argomentato, criticando talune diverse posizioni dottrinali, come nel nostro sistema mantenga natura di interesse legittimo anche l’interesse del singolo all’osservanza delle norme “formali” o “strumentali” (quelle che, rispetto all’esercizio del potere amministrativo, disciplinano solo il procedimento, o la forma, o la competenza o la motivazione, ecc.).
2007
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