Il contributo affronta il tema della distinzione tra delitto e contravvenzione e tra reato e illecito punitivo – amministrativo, accompagnando all’inquadramento teorico la disamina critica delle soluzioni accolte dalla giurisprudenza. Viene anzitutto esaminata la bipartizione codicistica dei reati in delitti e contravvenzioni, che si fonda su un criterio distintivo formale-nominale imperniato sulla diversa specie delle pene per essi stabilite, e si indaga circa la possibilità e l’utilità, anche in prospettiva de iure condendo, di individuare un criterio discretivo di natura sostanziale tra le due categorie; vengono inoltre poste in evidenza le diversità di disciplina che conseguono al carattere delittuoso o contravvenzionale del reato, nonché le peculiarità che connotano la figura speciale del reato militare. Il contributo si sofferma poi diffusamente sulla nozione e sulla natura dell’illecito punitivo – amministrativo (sia esso previsto come tale ab origine o a seguito di depenalizzazione), e sul criterio atto a distinguerlo dall’illecito penale. Dopo aver affrontato, e risolto in senso affermativo, la fondamentale questione concernente l’applicabilità dei principi penali generali anche all’ambito punitivo - amministrativo, quando si tratti di misure che, a prescindere dalla classificazione giuridica operata dal legislatore, abbiano natura intrinsecamente afflittivo-sanzionatoria, vengono esaminati i principali aspetti problematici relativi, tra l’altro, alla struttura dell’illecito punitivo – amministrativo, alla configurabilità del tentativo, alle regole in tema di concorso, alla tipologia delle sanzioni, all’istituto della reiterazione, alla figura speciale dell’illecito amministrativo tributario. Per quanto riguarda l’illecito dell’ente giuridico, viene sottoposto a disamina il d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, che configura la responsabilità dell’ente qualora un soggetto in posizione apicale commetta, nell’interesse o a vantaggio dell’ente, uno dei “reati- presupposto” tassativamente elencati. In particolare vengono affrontate sia la discussa questione relativa alla natura (penale o amministrativa) della responsabilità amministrativa da reato dell’ente che le delicate problematiche sottese all’accertamento della dimensione subiettiva dell’illecito in capo all’ente, e, dunque, della c.d. colpa di organizzazione, che si atteggia a responsabilità lato sensu colposa che postula l’esistenza, in capo all’ente, di precisi doveri di prevenzione, il cui adempimento è correlato all’adozione di efficaci modelli organizzativi. Viene inoltre preso in esame il d.lgs. 11 aprile 2002, n. 61 recante “la disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali”, che ha introdotto nel d.lgs. 231/2001 l’art. 25 ter, sollevando non pochi problemi di coordinamento con la disciplina novellata. Il contributo si chiude con un raffronto tra la responsabilità diretta dell’ente prevista dal d.lgs. 231/2001 e quella indiretta introdotta dal 3° co. dell’art. 6 l. 689/1981, che si connota come responsabilità oggettiva.

Il reato. Delitto, contravvenzione, illecito amministrativo, illecito depenalizzato, illecito dell'ente giuridico.

RIONDATO, SILVIO
2007

Abstract

Il contributo affronta il tema della distinzione tra delitto e contravvenzione e tra reato e illecito punitivo – amministrativo, accompagnando all’inquadramento teorico la disamina critica delle soluzioni accolte dalla giurisprudenza. Viene anzitutto esaminata la bipartizione codicistica dei reati in delitti e contravvenzioni, che si fonda su un criterio distintivo formale-nominale imperniato sulla diversa specie delle pene per essi stabilite, e si indaga circa la possibilità e l’utilità, anche in prospettiva de iure condendo, di individuare un criterio discretivo di natura sostanziale tra le due categorie; vengono inoltre poste in evidenza le diversità di disciplina che conseguono al carattere delittuoso o contravvenzionale del reato, nonché le peculiarità che connotano la figura speciale del reato militare. Il contributo si sofferma poi diffusamente sulla nozione e sulla natura dell’illecito punitivo – amministrativo (sia esso previsto come tale ab origine o a seguito di depenalizzazione), e sul criterio atto a distinguerlo dall’illecito penale. Dopo aver affrontato, e risolto in senso affermativo, la fondamentale questione concernente l’applicabilità dei principi penali generali anche all’ambito punitivo - amministrativo, quando si tratti di misure che, a prescindere dalla classificazione giuridica operata dal legislatore, abbiano natura intrinsecamente afflittivo-sanzionatoria, vengono esaminati i principali aspetti problematici relativi, tra l’altro, alla struttura dell’illecito punitivo – amministrativo, alla configurabilità del tentativo, alle regole in tema di concorso, alla tipologia delle sanzioni, all’istituto della reiterazione, alla figura speciale dell’illecito amministrativo tributario. Per quanto riguarda l’illecito dell’ente giuridico, viene sottoposto a disamina il d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, che configura la responsabilità dell’ente qualora un soggetto in posizione apicale commetta, nell’interesse o a vantaggio dell’ente, uno dei “reati- presupposto” tassativamente elencati. In particolare vengono affrontate sia la discussa questione relativa alla natura (penale o amministrativa) della responsabilità amministrativa da reato dell’ente che le delicate problematiche sottese all’accertamento della dimensione subiettiva dell’illecito in capo all’ente, e, dunque, della c.d. colpa di organizzazione, che si atteggia a responsabilità lato sensu colposa che postula l’esistenza, in capo all’ente, di precisi doveri di prevenzione, il cui adempimento è correlato all’adozione di efficaci modelli organizzativi. Viene inoltre preso in esame il d.lgs. 11 aprile 2002, n. 61 recante “la disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali”, che ha introdotto nel d.lgs. 231/2001 l’art. 25 ter, sollevando non pochi problemi di coordinamento con la disciplina novellata. Il contributo si chiude con un raffronto tra la responsabilità diretta dell’ente prevista dal d.lgs. 231/2001 e quella indiretta introdotta dal 3° co. dell’art. 6 l. 689/1981, che si connota come responsabilità oggettiva.
2007
Commentario sistematico al codice penale. Vol. II - Il reato, Tomo I.
9788808043832
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