Gli articoli 576 e 577 c.p. contemplano una serie di circostanze aggravanti speciali – e ad effetto speciale – dedicate al delitto di omicidio e sanzionate con la pena dell’ergastolo, eccezion fatta per quelle del secondo comma dell’art. 577 che prevedono la pena della reclusione da ventiquattro a trenta anni. La pubblicazione analizza le singole ipotesi prese in considerazione dal codice penale, non senza anteporre però un cenno relativo alla loro collocazione e rilevanza. Per vero, il legislatore degli anni Trenta del secolo scorso aveva suddiviso le circostanze in due articoli in ragione del maggiore disvalore attribuito a quelle inserite nel primo rispetto alle altre, contenute nel secondo. Abolita, come auspicato, la pena di morte (con d.lgs. lgt. n. 224/1944, d.lgs. n. 21/1948, l. n. 589/1994 oltre che ovviamente art. 27, IV co. Cost.), l’art. 576 che inizialmente la comminava ha dunque assunto la stessa dosimetria sanzionatoria del primo comma di quello successivo con evidente perdita di coerenza del rapporto tra le due disposizioni. Si è tenuto presente tuttavia anche il diverso convincimento espresso al riguardo dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha concluso per la ragionevolezza dell’impianto punitivo risultante (C., 07.07.1994). Ad ogni buon conto, il maggior rilievo dell’art. 576 è suscettibile di emergere tuttora sotto più di un aspetto, e precisamente all’atto del giudizio di bilanciamento da effettuare con circostanze attenuanti eventualmente sussistenti nonché nel contesto dell’art. 585 che, occupandosi del regime circostanziato dei delitti di lesioni personali e omicidio preterintenzionale, richiama i due articoli in commento per far discendere dall’integrazione del primo un trattamento punitivo più severo (aumento da un terzo alla metà) rispetto a quello derivante dal secondo (aumento fino a un terzo).

LE CIRCOSTANZE AGGRAVANTI DELL'OMICIDIO (ARTICOLI 576, 577 DEL CODICE PENALE).

ZAMBUSI, ANGELO
2007

Abstract

Gli articoli 576 e 577 c.p. contemplano una serie di circostanze aggravanti speciali – e ad effetto speciale – dedicate al delitto di omicidio e sanzionate con la pena dell’ergastolo, eccezion fatta per quelle del secondo comma dell’art. 577 che prevedono la pena della reclusione da ventiquattro a trenta anni. La pubblicazione analizza le singole ipotesi prese in considerazione dal codice penale, non senza anteporre però un cenno relativo alla loro collocazione e rilevanza. Per vero, il legislatore degli anni Trenta del secolo scorso aveva suddiviso le circostanze in due articoli in ragione del maggiore disvalore attribuito a quelle inserite nel primo rispetto alle altre, contenute nel secondo. Abolita, come auspicato, la pena di morte (con d.lgs. lgt. n. 224/1944, d.lgs. n. 21/1948, l. n. 589/1994 oltre che ovviamente art. 27, IV co. Cost.), l’art. 576 che inizialmente la comminava ha dunque assunto la stessa dosimetria sanzionatoria del primo comma di quello successivo con evidente perdita di coerenza del rapporto tra le due disposizioni. Si è tenuto presente tuttavia anche il diverso convincimento espresso al riguardo dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha concluso per la ragionevolezza dell’impianto punitivo risultante (C., 07.07.1994). Ad ogni buon conto, il maggior rilievo dell’art. 576 è suscettibile di emergere tuttora sotto più di un aspetto, e precisamente all’atto del giudizio di bilanciamento da effettuare con circostanze attenuanti eventualmente sussistenti nonché nel contesto dell’art. 585 che, occupandosi del regime circostanziato dei delitti di lesioni personali e omicidio preterintenzionale, richiama i due articoli in commento per far discendere dall’integrazione del primo un trattamento punitivo più severo (aumento da un terzo alla metà) rispetto a quello derivante dal secondo (aumento fino a un terzo).
2007
MANUALE DI DIRITTO PENALE. PARTE SPECIALE. I REATI CONTRO LE PERSONE.
9788813279301
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