L'estensione dell'obbligo di sicurezza in capo al datore di lavoro è il punto nodale su cui spesso la giurisprudenza è chiamata a pronunciarsi. Viceversa ciò che nel nostro sistema normativo (come pure per la normativa comunitaria) appare indiscusso è il regime di responsabilità fondato sulla responsabilità per colpa che non può mai scadere in responsabilità oggettiva. La non condivisibile pronuncia in commento, viceversa, sembra di opposto avviso sul presupposto che le conseguenze di un infortunio (nel caso di specie mortale), quantomeno sul piano risarcitorio, devono comunque ricadere sul datore di lavoro e non sul lavoratore (eredi)

Una severa interpretazione della Cassazione attribuisce agli obblighi di sicurezza del datore di lavoro i caratteri della responsabilità  oggettiva

BERTOCCO, SILVIA
2008

Abstract

L'estensione dell'obbligo di sicurezza in capo al datore di lavoro è il punto nodale su cui spesso la giurisprudenza è chiamata a pronunciarsi. Viceversa ciò che nel nostro sistema normativo (come pure per la normativa comunitaria) appare indiscusso è il regime di responsabilità fondato sulla responsabilità per colpa che non può mai scadere in responsabilità oggettiva. La non condivisibile pronuncia in commento, viceversa, sembra di opposto avviso sul presupposto che le conseguenze di un infortunio (nel caso di specie mortale), quantomeno sul piano risarcitorio, devono comunque ricadere sul datore di lavoro e non sul lavoratore (eredi)
2008
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
Pubblicazioni consigliate

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11577/2265132
Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact