Obbligati solidali ad interesse comune, litisconsorzio facoltativo in I grado, loro soccombenza, impugnazione tempestiva di uno di essi soltanto: questa situazione esaminata dalle Sezioni Unite, chiedendosi se in essa sia ammissibile ex art. 334 c.p.c. l'impugnazione incidentale tardiva (ma solo per gli stessi motivi) dall'altro verso il comune avversario. Quella delle Sezioni Unite è - con il detto limite della coincidenza dei motivi - una risposta positiva che per quanto innovativa a noi, tuttavia, non appare condivisibile, pur se semplifica non poco i contenziosi di regresso fra i condebitori solidali (come già si è voluto fare dalle Sezioni Unite all'inizio del 2007 per il processo tributario).
Condebito solidale fra artt. 332 e 334 c.p.c.: una collocazione sempre ardua (con tentazione di ritorno all'art. 471, comma 2, n. 3 c.p.c. 1865)
CONSOLO, CLAUDIO
2008
Abstract
Obbligati solidali ad interesse comune, litisconsorzio facoltativo in I grado, loro soccombenza, impugnazione tempestiva di uno di essi soltanto: questa situazione esaminata dalle Sezioni Unite, chiedendosi se in essa sia ammissibile ex art. 334 c.p.c. l'impugnazione incidentale tardiva (ma solo per gli stessi motivi) dall'altro verso il comune avversario. Quella delle Sezioni Unite è - con il detto limite della coincidenza dei motivi - una risposta positiva che per quanto innovativa a noi, tuttavia, non appare condivisibile, pur se semplifica non poco i contenziosi di regresso fra i condebitori solidali (come già si è voluto fare dalle Sezioni Unite all'inizio del 2007 per il processo tributario).Pubblicazioni consigliate
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