L'A. chiosa la sentenza della Corte di giust. CE 18 luglio 2007, C-119/05, secondo cui il diritto comunitario osta all’applicazione di una disposizione del diritto nazionale, come l’art. 2909 del codice civile italiano, volta a sancire il principio dell’autorità di cosa giudicata, nei limiti in cui l’applicazione di tale disposizione impedisce il recupero di un aiuto di Stato erogato in contrasto con il diritto comunitario e la cui incompatibilità con il mercato comune è stata dichiarata con decisione della Commissione delle Comunità europee divenuta definitiva. I giudici comunitari rispondono così al giudizio di prevalenza da accordare in merito al conflitto – lasciato irrisolto dal celeberrimo precedente Köbler – tra l’obbligo comunitario degli stati di dare attuazione al diritto comunitario (ed in particolare alle sue disposizioni inderogabili) e il principio di intangibilità della cosa giudicata sostanziale, accolto in pressoché tutti gli ordinamenti processuali municipali. L'A. ripercorre l'evoluzione giurisprudenziale della Corte di giustizia in merito al primato del diritto comunitario e analizza l'impianto argomentativo della pronuncia annotata, comparandolo con il più persuasivo supporto deduttivo che era stato offerto dall'Avv. generale.

Il caso Lucchini infrange l'autorità del giudicato nazionale nel campo degli aiuti statali

ZUFFI, BEATRICE
2008

Abstract

L'A. chiosa la sentenza della Corte di giust. CE 18 luglio 2007, C-119/05, secondo cui il diritto comunitario osta all’applicazione di una disposizione del diritto nazionale, come l’art. 2909 del codice civile italiano, volta a sancire il principio dell’autorità di cosa giudicata, nei limiti in cui l’applicazione di tale disposizione impedisce il recupero di un aiuto di Stato erogato in contrasto con il diritto comunitario e la cui incompatibilità con il mercato comune è stata dichiarata con decisione della Commissione delle Comunità europee divenuta definitiva. I giudici comunitari rispondono così al giudizio di prevalenza da accordare in merito al conflitto – lasciato irrisolto dal celeberrimo precedente Köbler – tra l’obbligo comunitario degli stati di dare attuazione al diritto comunitario (ed in particolare alle sue disposizioni inderogabili) e il principio di intangibilità della cosa giudicata sostanziale, accolto in pressoché tutti gli ordinamenti processuali municipali. L'A. ripercorre l'evoluzione giurisprudenziale della Corte di giustizia in merito al primato del diritto comunitario e analizza l'impianto argomentativo della pronuncia annotata, comparandolo con il più persuasivo supporto deduttivo che era stato offerto dall'Avv. generale.
2008
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