In molte occasioni la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo ha raggiunto esiti criticabili in rapporto alla censura del diritto delle prove previsto dai singoli sistemi nazionali. Nel caso Dombo Boheer c. Olanda, in particolare, essa è arrivata a criticare l’applicazione di regole di esclusione previste dei sistemi nazionali in quanto le ha ritenute in conflitto con la C.e.d.u. Questa decisione si è fondata su una discutibile applicazione del principio di parità tra le parti, il quale è stato indebitamente esteso fino a ricomprendere l’effetto dell’impiego delle regole di esclusione. In altre decisioni la Corte europea ha ammesso l’impiego di prove che sarebbero inutilizzabili nel nostro sistema, ritenendole sottoposte e meri criteri di valutazione tali da attenuarne il valore conoscitivo. Alcune di queste riguardano la violazione del diritto al rispetto della vita privata previsto dall’art. 8 C.e.d.u. (si pensi alle intercettazioni non autorizzate), e altre la violazione del diritto al confronto ex art. 6 par. 3 lett. d C.e.d.u. (ad esempio nel caso di utilizzazione processuale delle testimonianze anonime o delle testimonianze dei soggetti vulnerabili). Alla luce delle indicazioni ricavabili da questa giurisprudenza, la Corte costituzionale italiana potrebbe arrivare a dichiarare illegittimi alcuni divieti probatori non imposti ma tollerati dalla nostra Costituzione, sostituendoli con regole di valutazione del tipo di quelle patrocinate dalla Corte europea. Si tratterebbe, però, di una scelta fortemente eccepibile, poiché tali regole aumentano il potere discrezionale del giudice e, di conseguenza, i rischi di errore e di disparità di trattamento.

Regole di esclusione della prova e giurisprudenza della Corte europea: profili di potenziale conflitto

DANIELE, MARCELLO
2008

Abstract

In molte occasioni la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo ha raggiunto esiti criticabili in rapporto alla censura del diritto delle prove previsto dai singoli sistemi nazionali. Nel caso Dombo Boheer c. Olanda, in particolare, essa è arrivata a criticare l’applicazione di regole di esclusione previste dei sistemi nazionali in quanto le ha ritenute in conflitto con la C.e.d.u. Questa decisione si è fondata su una discutibile applicazione del principio di parità tra le parti, il quale è stato indebitamente esteso fino a ricomprendere l’effetto dell’impiego delle regole di esclusione. In altre decisioni la Corte europea ha ammesso l’impiego di prove che sarebbero inutilizzabili nel nostro sistema, ritenendole sottoposte e meri criteri di valutazione tali da attenuarne il valore conoscitivo. Alcune di queste riguardano la violazione del diritto al rispetto della vita privata previsto dall’art. 8 C.e.d.u. (si pensi alle intercettazioni non autorizzate), e altre la violazione del diritto al confronto ex art. 6 par. 3 lett. d C.e.d.u. (ad esempio nel caso di utilizzazione processuale delle testimonianze anonime o delle testimonianze dei soggetti vulnerabili). Alla luce delle indicazioni ricavabili da questa giurisprudenza, la Corte costituzionale italiana potrebbe arrivare a dichiarare illegittimi alcuni divieti probatori non imposti ma tollerati dalla nostra Costituzione, sostituendoli con regole di valutazione del tipo di quelle patrocinate dalla Corte europea. Si tratterebbe, però, di una scelta fortemente eccepibile, poiché tali regole aumentano il potere discrezionale del giudice e, di conseguenza, i rischi di errore e di disparità di trattamento.
2008
Giurisprudenza europea e processo penale italiano, a cura di A. BALSAMO e R.E. KOSTORIS
9788834886021
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