Gli antichi maestri della retorica classica insegnano che l’attività dell’avvocato non è una logica della norma, ma una metodologia della controversia. L’esperienza forense testimonia che la logica giudiziale non è esprimibile in uno schema precostituito, come quello della procedura analitico-deduttiva, ma si costituisce con l’esercizio pratico della confutazione e del contraddittorio nella struttura dialettica del processo. Dunque, attraverso il contraddittorio si mostra concretamente la finalità del processo che impone alle parti e al giudice una collaborazione nel dibattito della controversia e obbliga tutti i partecipanti a ritrovare nel dialogo un aspetto comune nella disputa. Orientamento direttivo dell’azione dialogica del giurista pratico nel processo e per il processo, il contraddittorio appare anche il principio costitutivo della deontologia forense che, nella sua sostanza, è una metodologia. Nello stesso ordinamento forense il vincolo del contraddittorio costituisce il fondamento della condotta dell’avvocato, che deve rispettare il dovere di lealtà e correttezza, il dovere di fedeltà, il dovere di difesa e il dovere di verità. Negare il contraddittorio come principio costitutivo della metodologia e della deontologia forense significa negare la funzione sociale dell’avvocato, diretta alla tutela dei diritti fondamentali della persona e all’attuazione della giustizia, assegnando al medesimo il ruolo di mero servitore del potere politico e del potere giudiziario. Per questi motivi la cultura classica tramanda che, come dice Quintiliano, il retore è vir bonus dicendi peritus, indicando che l’avvocato è certamente un uomo abile nell’eloquenza (dicendi peritus), ma soprattutto è un uomo di valore (bonus).

L'etica del contraddittorio. Il principio costitutivo della deontologia forense

MORO, PAOLO
2008

Abstract

Gli antichi maestri della retorica classica insegnano che l’attività dell’avvocato non è una logica della norma, ma una metodologia della controversia. L’esperienza forense testimonia che la logica giudiziale non è esprimibile in uno schema precostituito, come quello della procedura analitico-deduttiva, ma si costituisce con l’esercizio pratico della confutazione e del contraddittorio nella struttura dialettica del processo. Dunque, attraverso il contraddittorio si mostra concretamente la finalità del processo che impone alle parti e al giudice una collaborazione nel dibattito della controversia e obbliga tutti i partecipanti a ritrovare nel dialogo un aspetto comune nella disputa. Orientamento direttivo dell’azione dialogica del giurista pratico nel processo e per il processo, il contraddittorio appare anche il principio costitutivo della deontologia forense che, nella sua sostanza, è una metodologia. Nello stesso ordinamento forense il vincolo del contraddittorio costituisce il fondamento della condotta dell’avvocato, che deve rispettare il dovere di lealtà e correttezza, il dovere di fedeltà, il dovere di difesa e il dovere di verità. Negare il contraddittorio come principio costitutivo della metodologia e della deontologia forense significa negare la funzione sociale dell’avvocato, diretta alla tutela dei diritti fondamentali della persona e all’attuazione della giustizia, assegnando al medesimo il ruolo di mero servitore del potere politico e del potere giudiziario. Per questi motivi la cultura classica tramanda che, come dice Quintiliano, il retore è vir bonus dicendi peritus, indicando che l’avvocato è certamente un uomo abile nell’eloquenza (dicendi peritus), ma soprattutto è un uomo di valore (bonus).
2008
Audiatur et altera pars. Il contraddittorio fra principio e regola
9788814142147
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