Con l'art. 1, co. 43, l. 244/2007 il legislatore parrebbe rafforzare il profilo “federalista” dell'irap, in particolare qualificandola come tributo proprio da istituire con legge regionale e richiamando al riguardo l'art. 119 Cost., con il chiaro intento di superare la giurisprudenza costituzionale in senso contrario. Tuttavia, esaminando il contenuto dei poteri effettivamente conferiti alle Regioni, risulta che esse non hanno poteri di scelta autonoma, né per istituire il tributo né per disciplinarne l'imponibile, e sono vincolate ai limiti posti dalle leggi statali per gli aspetti riguardo ai quali parrebbero avere potestà normativa. Non c'è dunque un ampliamento effettivo di poteri rispetto alla situazione precedente, anche se ciò è giustificabile dall'esigenza di evitare un federalismo “competitivo”. Inoltre, la disciplina del procedimento prevista dall'art. 1, co. 44, l. 244/2007, nel prevedere un regolamento – tipo approvato dalla Conferenza Stato -Regioni, addirittura riduce l'autonomia concessa in questo campo alle leggi regionali dal d.lgs. 446/1997. Si critica poi la regola dell'art. 1, co. 43, l. 244/2007 che conferma l'indeducibilità dell'irap dalle imposte sui redditi presentandola come un principio generale, fondato sull'esigenza di evitare interferenze tra le scelte di bilancio delle Regioni e dello Stato. Una siffatta regola distorce la struttura logica del reddito, in quanto esso deve essere determinato al netto delle spese di produzione, quali sono anche le imposte non erariali gravanti sull'attività: tale indeducibilità è dunque contraria ai principi di capacità contributiva e di eguaglianza tributaria; comunque, essa non pare giustificata nemmeno da esigenze di coordinamento finanziario, non essendo l’unica soluzione possibile a tal fine.

il fallace federalismo dell' irap

SCHIAVOLIN, ROBERTO
2008

Abstract

Con l'art. 1, co. 43, l. 244/2007 il legislatore parrebbe rafforzare il profilo “federalista” dell'irap, in particolare qualificandola come tributo proprio da istituire con legge regionale e richiamando al riguardo l'art. 119 Cost., con il chiaro intento di superare la giurisprudenza costituzionale in senso contrario. Tuttavia, esaminando il contenuto dei poteri effettivamente conferiti alle Regioni, risulta che esse non hanno poteri di scelta autonoma, né per istituire il tributo né per disciplinarne l'imponibile, e sono vincolate ai limiti posti dalle leggi statali per gli aspetti riguardo ai quali parrebbero avere potestà normativa. Non c'è dunque un ampliamento effettivo di poteri rispetto alla situazione precedente, anche se ciò è giustificabile dall'esigenza di evitare un federalismo “competitivo”. Inoltre, la disciplina del procedimento prevista dall'art. 1, co. 44, l. 244/2007, nel prevedere un regolamento – tipo approvato dalla Conferenza Stato -Regioni, addirittura riduce l'autonomia concessa in questo campo alle leggi regionali dal d.lgs. 446/1997. Si critica poi la regola dell'art. 1, co. 43, l. 244/2007 che conferma l'indeducibilità dell'irap dalle imposte sui redditi presentandola come un principio generale, fondato sull'esigenza di evitare interferenze tra le scelte di bilancio delle Regioni e dello Stato. Una siffatta regola distorce la struttura logica del reddito, in quanto esso deve essere determinato al netto delle spese di produzione, quali sono anche le imposte non erariali gravanti sull'attività: tale indeducibilità è dunque contraria ai principi di capacità contributiva e di eguaglianza tributaria; comunque, essa non pare giustificata nemmeno da esigenze di coordinamento finanziario, non essendo l’unica soluzione possibile a tal fine.
2008
Quaderni della Rivista di diritto tributario. Finanziaria 2008 Saggi e commenti
881414124X
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11577/2271558
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