Il regime applicabile alla società “pubblica” interessa profondamente la problematica dell’ampiezza del potere legislativo regionale in materia di servizi pubblici locali. Il contributo si propone, innanzitutto, di capire quali possano essere gli spazi di intervento che la disciplina nazionale in materia di servizi pubblici di rilevanza economica lascia al legislatore regionale, alla luce del nuovo assetto delle competenze secondo la lettura datane in particolare dalla Corte costituzionale. In secondo luogo, di misurare la coerenza delle normative regionali vigenti in materia rispetto ai modelli prefigurati dalla legislazione statale. Nelle conclusioni si coglie la tendenza delle Regioni, che avevano già adottato discipline settoriali attuative di quelle (settoriali) approvate dal legislatore statale, a dettare una disciplina unitaria del settore dei servizi pubblici locali, a costituire ambiti omogenei di regole per gli operatori economici che consentano una «osmosi» tra il contesto generale e quello locale. Una disciplina che ben potrebbe svilupparsi in direzione di un superamento della tipizzazione legislativa dei modelli societari, mantenuta dal legislatore della riforma dei servizi pubblici locali, nella misura in cui detta tipizzazione attenga a profili organizzativi e non di tutela della concorrenza.
Il modello societario nell'ordinamento regionale
SANTINELLO, PAOLA
2008
Abstract
Il regime applicabile alla società “pubblica” interessa profondamente la problematica dell’ampiezza del potere legislativo regionale in materia di servizi pubblici locali. Il contributo si propone, innanzitutto, di capire quali possano essere gli spazi di intervento che la disciplina nazionale in materia di servizi pubblici di rilevanza economica lascia al legislatore regionale, alla luce del nuovo assetto delle competenze secondo la lettura datane in particolare dalla Corte costituzionale. In secondo luogo, di misurare la coerenza delle normative regionali vigenti in materia rispetto ai modelli prefigurati dalla legislazione statale. Nelle conclusioni si coglie la tendenza delle Regioni, che avevano già adottato discipline settoriali attuative di quelle (settoriali) approvate dal legislatore statale, a dettare una disciplina unitaria del settore dei servizi pubblici locali, a costituire ambiti omogenei di regole per gli operatori economici che consentano una «osmosi» tra il contesto generale e quello locale. Una disciplina che ben potrebbe svilupparsi in direzione di un superamento della tipizzazione legislativa dei modelli societari, mantenuta dal legislatore della riforma dei servizi pubblici locali, nella misura in cui detta tipizzazione attenga a profili organizzativi e non di tutela della concorrenza.Pubblicazioni consigliate
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