L'A. chiosa, con ampi riferimenti comparatistici, l'art. 140 bis cod. cons., che reca la disciplina dell'azione risarcitoria collettiva, introdotta dalla l. 244/2007. In particolare il commento approfondisce i seguenti profili: 1. L’azione collettiva “risarcitoria” ex art. 140 bis cod. cons.: la soluzione apprestata dal legislatore italiano nel panorama comparatistico: – 1.1 Introduzione; – 1.2. Il modello originario delle class actions: la normativa federale degli U.S.A.; – 1.3. Le soluzioni apprestate da alcuni ordinamenti dell’America latina e dell’Europa; – 1.4. Le scelte operate dal legislatore italiano. – 2. Caratteri generali della tutela collettiva risarcitoria: – 2.1 La natura anfibia dell’azione collettiva risarcitoria come rimedio diretto a tutelare simultaneamente gli interessi collettivi di cui si fanno portatrici le associazioni e i diritti individuali di pluralità di danneggiati; – 2.2. Il peculiare petitum dichiarativo della sentenza che definisce il giudizio collettivo risarcitorio; – 2.3 Le situazioni soggettive individuali tutelatibili per il tramite dell’azione ex art. 140 bis cod. cons. – 3. Profili attinenti alla legittimazione, all’intervento e alla mera adesione alla causa di “gruppo”: – 3.1 La esclusiva legittimazione all’esercizio dell’azione collettiva risarcitoria delle associazioni di consumatori e utenti, nonché dei comitati costituiti ad hoc purché adeguatamente rappresentativi; – 3.2. L’intervento e l’adesione dei singoli consumatori ed utenti; – 3.3 Il trascurato elemento della legittimazione passiva. – 4. Presupposti di ammissibilità dell’azione collettiva risarcitoria; regole di competenza e di coordinamento con altre azioni: – 4.1 Il giudizio preliminare di ammissibilità dell’azione ex art. 140 bis cod. cons., co. 3.; il problematico coordinamento tra più azioni collettive risarcitorie promosse per la medesima condotta illecita; – 4.2. Coordinamento del giudizio collettivo risarcitorio con le azioni giudiziali promosse individualmente dai consumatori o dagli utenti. – 4.3 Coordinamento del giudizio collettivo risarcitorio con i procedimenti instaurati dinanzi autorità indipendenti. – 5. Esiti del processo collettivo risarcitorio. – 5.1. La sentenza che definisce il processo collettivo risarcitorio. – 5.2 La mancata previsione di un regime speciale di spese. – 5.3 La fase post-giudiziale: il canale preferenziale della determinazione in via negoziale del quantum debeatur.

Commento all'art. 140 bis cod. cons. - Azione risarcitoria collettiva

ZUFFI, BEATRICE
2008

Abstract

L'A. chiosa, con ampi riferimenti comparatistici, l'art. 140 bis cod. cons., che reca la disciplina dell'azione risarcitoria collettiva, introdotta dalla l. 244/2007. In particolare il commento approfondisce i seguenti profili: 1. L’azione collettiva “risarcitoria” ex art. 140 bis cod. cons.: la soluzione apprestata dal legislatore italiano nel panorama comparatistico: – 1.1 Introduzione; – 1.2. Il modello originario delle class actions: la normativa federale degli U.S.A.; – 1.3. Le soluzioni apprestate da alcuni ordinamenti dell’America latina e dell’Europa; – 1.4. Le scelte operate dal legislatore italiano. – 2. Caratteri generali della tutela collettiva risarcitoria: – 2.1 La natura anfibia dell’azione collettiva risarcitoria come rimedio diretto a tutelare simultaneamente gli interessi collettivi di cui si fanno portatrici le associazioni e i diritti individuali di pluralità di danneggiati; – 2.2. Il peculiare petitum dichiarativo della sentenza che definisce il giudizio collettivo risarcitorio; – 2.3 Le situazioni soggettive individuali tutelatibili per il tramite dell’azione ex art. 140 bis cod. cons. – 3. Profili attinenti alla legittimazione, all’intervento e alla mera adesione alla causa di “gruppo”: – 3.1 La esclusiva legittimazione all’esercizio dell’azione collettiva risarcitoria delle associazioni di consumatori e utenti, nonché dei comitati costituiti ad hoc purché adeguatamente rappresentativi; – 3.2. L’intervento e l’adesione dei singoli consumatori ed utenti; – 3.3 Il trascurato elemento della legittimazione passiva. – 4. Presupposti di ammissibilità dell’azione collettiva risarcitoria; regole di competenza e di coordinamento con altre azioni: – 4.1 Il giudizio preliminare di ammissibilità dell’azione ex art. 140 bis cod. cons., co. 3.; il problematico coordinamento tra più azioni collettive risarcitorie promosse per la medesima condotta illecita; – 4.2. Coordinamento del giudizio collettivo risarcitorio con le azioni giudiziali promosse individualmente dai consumatori o dagli utenti. – 4.3 Coordinamento del giudizio collettivo risarcitorio con i procedimenti instaurati dinanzi autorità indipendenti. – 5. Esiti del processo collettivo risarcitorio. – 5.1. La sentenza che definisce il processo collettivo risarcitorio. – 5.2 La mancata previsione di un regime speciale di spese. – 5.3 La fase post-giudiziale: il canale preferenziale della determinazione in via negoziale del quantum debeatur.
2008
Codice del consumo
9788814139123
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