Gli statuti di collegi e corporazioni, come quelli dei Comuni cittadini, rappresentano una componente importante dei cosiddetti iura propria. Con tale espressione la dottrina giuridica medievale denomina i diritti caratterizzati da una vigenza circoscritta, territorialmente o sotto il profilo personale, per contrapporli al diritto romano e canonico, che costituiscono lo ius commune di portata universale. Lo statuto del Comune nasce per lo più dalla fusione di diverse componenti quali le antiche consuetudini locali, il testo degli impegni giurati sottoscritti dai magistrati del Comune (brevia) e le deliberazioni votate dalle assemblee cittadine (statuta in senso stretto). Gli operatori del diritto, come gli esercenti ogni altra arte, si riuniscono in associazioni, collegi e corporazioni, che comunemente si dotano di statuti sul modello di quello municipale, con i quali vengono regolati tutti gli aspetti dell’attività professionale. La scienza giuridica medievale si pone il problema di individuare, attraverso l’interpretazione dei testi romani (in specie D.1.1.9, l. Omnes populi), il titolo di vigenza degli iura propria. In una prima fase la difficoltà di conciliare la potestà normativa dei Comuni con le prerogative imperiali e lo ius commune viene superata soltanto tramite il richiamo ai privilegi attribuiti alle città dall’Imperatore Federico I nella Pace di Costanza del 1183 (permissio). La spiegazione così individuata non permette tuttavia di giustificare la potestas statuendi anche di enti minori come le corporazioni.Più efficace la tesi concepita nel 1343 da Bartolo da Sassoferrato che ricorre alla nozione di iurisdictio (nelle sue gradazioni, da plena a simplex). Sul finire del XIV secolo sarà Baldo degli Ubaldi, ad elaborare la più raffinata e compiuta spiegazione, in base alla quale, per diritto delle genti, ogni aggregato umano, in ragione della sua stessa esistenza, ha diritto di darsi le norme necessarie alla sua stessa conservazione (regimen).
Universale e particolare. Cenni al valore normativo degli statuti
VALSECCHI, CHIARA MARIA
2009
Abstract
Gli statuti di collegi e corporazioni, come quelli dei Comuni cittadini, rappresentano una componente importante dei cosiddetti iura propria. Con tale espressione la dottrina giuridica medievale denomina i diritti caratterizzati da una vigenza circoscritta, territorialmente o sotto il profilo personale, per contrapporli al diritto romano e canonico, che costituiscono lo ius commune di portata universale. Lo statuto del Comune nasce per lo più dalla fusione di diverse componenti quali le antiche consuetudini locali, il testo degli impegni giurati sottoscritti dai magistrati del Comune (brevia) e le deliberazioni votate dalle assemblee cittadine (statuta in senso stretto). Gli operatori del diritto, come gli esercenti ogni altra arte, si riuniscono in associazioni, collegi e corporazioni, che comunemente si dotano di statuti sul modello di quello municipale, con i quali vengono regolati tutti gli aspetti dell’attività professionale. La scienza giuridica medievale si pone il problema di individuare, attraverso l’interpretazione dei testi romani (in specie D.1.1.9, l. Omnes populi), il titolo di vigenza degli iura propria. In una prima fase la difficoltà di conciliare la potestà normativa dei Comuni con le prerogative imperiali e lo ius commune viene superata soltanto tramite il richiamo ai privilegi attribuiti alle città dall’Imperatore Federico I nella Pace di Costanza del 1183 (permissio). La spiegazione così individuata non permette tuttavia di giustificare la potestas statuendi anche di enti minori come le corporazioni.Più efficace la tesi concepita nel 1343 da Bartolo da Sassoferrato che ricorre alla nozione di iurisdictio (nelle sue gradazioni, da plena a simplex). Sul finire del XIV secolo sarà Baldo degli Ubaldi, ad elaborare la più raffinata e compiuta spiegazione, in base alla quale, per diritto delle genti, ogni aggregato umano, in ragione della sua stessa esistenza, ha diritto di darsi le norme necessarie alla sua stessa conservazione (regimen).Pubblicazioni consigliate
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.




