La nuova stagione di progettazione statutaria, inaugurata dalla legge cost. n. 1 del 1999, ha offerto alle Regioni ordinarie una seconda occasione per rivitalizzare la partecipazione popolare alla vita politica dell’ente. Tuttavia, persino gli Statuti più audaci nelle sperimentazioni hanno comunque privilegiato la tradizionale nozione di partecipazione, intesa restrittivamente come compartecipazione ai processi decisionali pubblici e basata sulle classiche forme di democrazia diretta, attribuendo al referendum una posizione di assoluto rilievo rispetto agli altri istituti. Lo scritto presenta le differenti tipologie di consultazioni referendarie previste dagli Statuti ordinari di seconda generazione, evidenziando le soluzioni normative maggiormente innovative e originali. In relazione al referendum “propositivo” tipizzato dallo Statuto della Regione Lazio, si è sottolineato come la qualificazione formale utilizzata non corrisponda affatto alla sostanza dell’istituto, configurabile piuttosto come particolare forma di “iniziativa legislativa popolare in senso proprio”, in virtù della valenza sollecitatoria di una qualsivoglia deliberazione del Consiglio: dunque, nulla più di una proposta legislativa rafforzata, che soltanto al verificarsi di precise circostanze potrebbe eventualmente sfociare in un referendum di tipo consultivo. Maggiormente innovativo è apparso lo Statuto della Campania, che ha introdotto un referendum approvativo di leggi o regolamenti, avente valore propriamente costitutivo. Attraverso tale referendum approvativo, le disposizioni statutarie campane sembrano conferire al corpo elettorale regionale una potestà propriamente deliberativa, prevedendo un particolare procedimento di deliberazione delle leggi regionali difforme da quanto stabilito in via generale dall’art. 121, co. 2 Cost., che attribuisce al Consiglio regionale la funzione legislativa. Si è avanzata qualche perplessità in relazione alla presunta “armonia con la Costituzione” del meccanismo così delineato. Pur considerando il favore con cui la Corte costituzionale ha letto l’autonomia statutaria in materia, consentendo alle Regioni di articolare variamente la propria disciplina relativa alla tipologia dei referendum previsti in Costituzione anche innovando ad essi sotto diversi profili, si è ipotizzato che una forma di democrazia diretta che si concreti nell’attribuzione di una vera e propria potestà normativa al corpo elettorale potrebbe finanche giungere ad intaccare la “tenuta” della forma di governo regionale, necessariamente basata sulla prevalenza del sistema rappresentativo. L’iter prefigurato dallo Statuto campano è comunque configurabile come una ulteriore forma di partecipazione popolare integrativa dei classici circuiti rappresentativi: il referendum approvativo si presenta infatti quale strumento utilizzabile in via eccezionale a seguito di un’iniziativa popolare e non già come mezzo ordinario di decisione politica tramite la consultazione popolare. In una prospettiva di riordino normativo, si è infine rilevata la necessità di introdurre all’interno dello Statuto ulteriori norme tese a precisare la collocazione nel sistema delle fonti regionali della legge risultante dalla deliberazione referendaria.

AUTONOMIA STATUTARIA, PRINCIPIO DEMOCRATICO E PROCESSI DECISIONALI: LE CONSULTAZIONI REFERENDARIE

COLALUCA, CINZIA
2010

Abstract

La nuova stagione di progettazione statutaria, inaugurata dalla legge cost. n. 1 del 1999, ha offerto alle Regioni ordinarie una seconda occasione per rivitalizzare la partecipazione popolare alla vita politica dell’ente. Tuttavia, persino gli Statuti più audaci nelle sperimentazioni hanno comunque privilegiato la tradizionale nozione di partecipazione, intesa restrittivamente come compartecipazione ai processi decisionali pubblici e basata sulle classiche forme di democrazia diretta, attribuendo al referendum una posizione di assoluto rilievo rispetto agli altri istituti. Lo scritto presenta le differenti tipologie di consultazioni referendarie previste dagli Statuti ordinari di seconda generazione, evidenziando le soluzioni normative maggiormente innovative e originali. In relazione al referendum “propositivo” tipizzato dallo Statuto della Regione Lazio, si è sottolineato come la qualificazione formale utilizzata non corrisponda affatto alla sostanza dell’istituto, configurabile piuttosto come particolare forma di “iniziativa legislativa popolare in senso proprio”, in virtù della valenza sollecitatoria di una qualsivoglia deliberazione del Consiglio: dunque, nulla più di una proposta legislativa rafforzata, che soltanto al verificarsi di precise circostanze potrebbe eventualmente sfociare in un referendum di tipo consultivo. Maggiormente innovativo è apparso lo Statuto della Campania, che ha introdotto un referendum approvativo di leggi o regolamenti, avente valore propriamente costitutivo. Attraverso tale referendum approvativo, le disposizioni statutarie campane sembrano conferire al corpo elettorale regionale una potestà propriamente deliberativa, prevedendo un particolare procedimento di deliberazione delle leggi regionali difforme da quanto stabilito in via generale dall’art. 121, co. 2 Cost., che attribuisce al Consiglio regionale la funzione legislativa. Si è avanzata qualche perplessità in relazione alla presunta “armonia con la Costituzione” del meccanismo così delineato. Pur considerando il favore con cui la Corte costituzionale ha letto l’autonomia statutaria in materia, consentendo alle Regioni di articolare variamente la propria disciplina relativa alla tipologia dei referendum previsti in Costituzione anche innovando ad essi sotto diversi profili, si è ipotizzato che una forma di democrazia diretta che si concreti nell’attribuzione di una vera e propria potestà normativa al corpo elettorale potrebbe finanche giungere ad intaccare la “tenuta” della forma di governo regionale, necessariamente basata sulla prevalenza del sistema rappresentativo. L’iter prefigurato dallo Statuto campano è comunque configurabile come una ulteriore forma di partecipazione popolare integrativa dei classici circuiti rappresentativi: il referendum approvativo si presenta infatti quale strumento utilizzabile in via eccezionale a seguito di un’iniziativa popolare e non già come mezzo ordinario di decisione politica tramite la consultazione popolare. In una prospettiva di riordino normativo, si è infine rilevata la necessità di introdurre all’interno dello Statuto ulteriori norme tese a precisare la collocazione nel sistema delle fonti regionali della legge risultante dalla deliberazione referendaria.
2010
FEDERALISMI A CONFRONTO. DALLE ESPERIENZE STRANIERE AL CASO VENETO
9788813291044
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