Nel nostro ordinamento l’imprenditore è tutelato rispetto alla denigrazione (notizia che investe il prodotto) e al discredito (notizia che pregiudica la stima di cui gode l’imprenditore) ex artt. 2598 ss. cod. civ. e cioè quando si configurino come atti di concorrenza sleale. L’informazione inesatta o non veritiera (ed in taluni casi la notizia vera, ma riportata in modo non obiettivo) che importi la denigrazione o il discredito può però in molti casi provenire da soggetti completamente estranei alla dinamica concorrenziale. Le ipotesi sono molteplici. La circolazione di informazioni inesatte può essere attribuita ad organi di informazione, a singoli consumatori, ad associazioni di consumatori, alle banche, a distributori dell’imprenditore ed in genere ad ogni soggetto che, al di fuori di un rapporto di tipo concorrenziale con l’imprenditore, comunichi ad altri notizie false sul conto di un’impresa o di un prodotto. Anche in tali casi, la diffusione dell’informazione può avere conseguenze di maggiore o minore portata sulla reputazione. La notizia che appare su tutti i giornali di un dissesto finanziario di una nota impresa, ha evidentemente un pubblico più vasto rispetto alla notizia che un distributore comunica ad un singolo potenziale consumatore. Inoltre, l’informazione può essere presentata sotto forma di notizia, e basarsi quindi su circostanze ben determinate; altre volte le informazioni su un prodotto o un’impresa sono formulate tramite warentest, cioè prove comparative sui prodotti. Talvolta si potrà ricorrere ad esperti del settore, che formulano giudizi su determinati prodotti in base alla loro competenza professionale; in tali casi, la lesione della reputazione ed il potenziale effetto sviatorio del consumatore può potenzialmente assumere una dimensione più consistente.

Denigrazione del prodotto e discredito dell'imprenditore: ipotesi rilevanti ex art. 2043 c.c.

FUSARO, ARIANNA
2010

Abstract

Nel nostro ordinamento l’imprenditore è tutelato rispetto alla denigrazione (notizia che investe il prodotto) e al discredito (notizia che pregiudica la stima di cui gode l’imprenditore) ex artt. 2598 ss. cod. civ. e cioè quando si configurino come atti di concorrenza sleale. L’informazione inesatta o non veritiera (ed in taluni casi la notizia vera, ma riportata in modo non obiettivo) che importi la denigrazione o il discredito può però in molti casi provenire da soggetti completamente estranei alla dinamica concorrenziale. Le ipotesi sono molteplici. La circolazione di informazioni inesatte può essere attribuita ad organi di informazione, a singoli consumatori, ad associazioni di consumatori, alle banche, a distributori dell’imprenditore ed in genere ad ogni soggetto che, al di fuori di un rapporto di tipo concorrenziale con l’imprenditore, comunichi ad altri notizie false sul conto di un’impresa o di un prodotto. Anche in tali casi, la diffusione dell’informazione può avere conseguenze di maggiore o minore portata sulla reputazione. La notizia che appare su tutti i giornali di un dissesto finanziario di una nota impresa, ha evidentemente un pubblico più vasto rispetto alla notizia che un distributore comunica ad un singolo potenziale consumatore. Inoltre, l’informazione può essere presentata sotto forma di notizia, e basarsi quindi su circostanze ben determinate; altre volte le informazioni su un prodotto o un’impresa sono formulate tramite warentest, cioè prove comparative sui prodotti. Talvolta si potrà ricorrere ad esperti del settore, che formulano giudizi su determinati prodotti in base alla loro competenza professionale; in tali casi, la lesione della reputazione ed il potenziale effetto sviatorio del consumatore può potenzialmente assumere una dimensione più consistente.
2010
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