Con la sentenza in epigrafe le Sezioni Unite intervengono a dirimere un contrasto insorto tra le sezioni semplici, circa la sorte del decreto ingiuntivo in caso di estinzione del giudizio di opposizione nella fase di rinvio dopo la cassazione. Tra le due soluzioni estreme, circa la prevalenza dell’art. 653, comma 1, ovvero dell’art. 393, le Sezioni Unite prediligono una via intermedia, che distingue a seconda del segno della decisione cassata: il decreto ingiuntivo resta definitivamente travolto solo se cassata sia una sentenza di accoglimento dell’opposizione. L’A. ribadisce qui il giudizio a suo tempo già espresso, nel senso della maggior linearità dell’impostazione che toglie definitivamente di scena il decreto ingiuntivo dopo una prima decisione sull’opposizione, tanto più se di merito e di qualsiasi segno essa sia. Inoltre, secondo l’A., la soluzione asimmetrica e sceveratrice, accolta oggi dalle Sezioni Unite, si presta, nei termini in cui è formulata, ad applicazioni poco appaganti in tutti i casi in cui il giudizio di opposizione, articolato in doppio grado, sfoci in una decisione di accoglimento (anche parziale) successivamente capovolta in appello. L’A. ritiene perciò che il principio sancito dalle Sezioni Unite debba quantomeno essere limitato ai casi di opposizione decisa in unico grado ovvero di rigetto dell’opposizione sia in primo grado che in appello.

ESTINZIONE DEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE IN FASE DI RINVIO E RESURREZIONE DEL DECRETO INGIUNTIVO SECUNDUM EVENTUM LITIS

NEGRI, MARCELLA
2010

Abstract

Con la sentenza in epigrafe le Sezioni Unite intervengono a dirimere un contrasto insorto tra le sezioni semplici, circa la sorte del decreto ingiuntivo in caso di estinzione del giudizio di opposizione nella fase di rinvio dopo la cassazione. Tra le due soluzioni estreme, circa la prevalenza dell’art. 653, comma 1, ovvero dell’art. 393, le Sezioni Unite prediligono una via intermedia, che distingue a seconda del segno della decisione cassata: il decreto ingiuntivo resta definitivamente travolto solo se cassata sia una sentenza di accoglimento dell’opposizione. L’A. ribadisce qui il giudizio a suo tempo già espresso, nel senso della maggior linearità dell’impostazione che toglie definitivamente di scena il decreto ingiuntivo dopo una prima decisione sull’opposizione, tanto più se di merito e di qualsiasi segno essa sia. Inoltre, secondo l’A., la soluzione asimmetrica e sceveratrice, accolta oggi dalle Sezioni Unite, si presta, nei termini in cui è formulata, ad applicazioni poco appaganti in tutti i casi in cui il giudizio di opposizione, articolato in doppio grado, sfoci in una decisione di accoglimento (anche parziale) successivamente capovolta in appello. L’A. ritiene perciò che il principio sancito dalle Sezioni Unite debba quantomeno essere limitato ai casi di opposizione decisa in unico grado ovvero di rigetto dell’opposizione sia in primo grado che in appello.
2010
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