Il contributo affronta una delle tematiche al centro dell’attenzione della scienza penalistica italiana, ovvero le problematiche connesse al diritto intertemporale: in un periodo storico caratterizzato da continue modifiche del tessuto normativo, si affrontano le plurime questioni al vaglio della giurisprudenza concernenti la successione delle leggi penali nel tempo. L’opera ripercorre il fenomeno successorio delle norme penali, procedendo con ordine dalle c.d. modifiche immediate della fattispecie, dove gli interventi legislativi incidono direttamente sulla struttura del tipo di illecito, per poi giungere alle c.d. modifiche mediate, in cui il novum legislativo incide non sulla struttura della fattispecie, ma sulla possibilità di applicazione ad un caso concreto. Lo scritto analizza principalmente le problematiche in ordine al secondo fenomeno, ma offre comunque al lettore un completo quadro di sintesi in merito all’odierno stato dottrinale e giurisprudenziale in tema di modifiche immediate della fattispecie. Il cuore del contributo analizza le numerose ipotesi riconducibili alla categoria delle c.d. modifiche mediate della fattispecie, in cui manca un quadro unitario nella dottrina penalistica italiana e straniera. L’autore ricorda come secondo un primo orientamento si dovrebbe escludere l’applicabilità dell’art. 2, co. 2, c.p. nel caso di successione di norme integratrici di legge penale, mentre altri autori sono favorevoli ad una interpretazione estensiva che comporti l’applicazione dell’art. 2 anche alle c.d. modifiche mediate della fattispecie. L’opera delineato il quadro dottrinale, analizza successivamente lo stato della giurisprudenza. A mero titolo esemplificativo si ricorda come i casi concreti più frequentemente esaminati in giurisprudenza riguardino la depenalizzazione del reato presupposto della calunnia e nella omessa denuncia, l’abolitio criminis del reato scopo nei delitti associativi, l’abrogazione della norma cautelare nell’ipotesi di colpa specifica, ed infine il venir meno della qualifica soggettiva, ad opera di legge extrapenale, nei c.d. reati propri. L’autore analizza un significativo caso in tema di abuso d’ufficio affrontato in una decisione della Corte d’Appello di Catanzaro, altre pronunce relative alla problematica derivante dalle modifiche normative che hanno istituito il servizio militare professionale ed hanno sospeso il sevizio militare di leva, e infine alcuni casi connessi al delitto di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Il contributo giunge così a trattare la posizione assunta dalle Sezioni Unite in tema di modifiche mediate, analizzando due fondamentali pronunce: la sentenza “Magera” che riguarda le problematiche derivanti dall’ingresso della Romania nella U.E. e la sentenza “Niccoli” in tema di diritto intertemporale a seguito delle modifiche apportate all’art. 1 della legge fallimentare. In via di estrema sintesi, lo scritto riconosce come nei casi di modifiche mediate si attuerebbe un fenomeno di abolitio criminis parziale relativamente a quella fattispecie cui faceva riferimento la norma incriminatrice oggetto di cambiamento. Come si è già detto le modifiche mediate non attengono alla struttura della fattispecie, ma intervengono su norme integratrici del precetto penale, le quali incidono sul venir meno del disvalore della concreta condotta sub iudice. In buona sostanza, si osserva come l'interprete sia necessariamente tenuto a esaminare se il novum legislativo abbia privato di disvalore penale la concreta condotta sub iudice. In conclusione, l'autore rileva come con riguardo al fenomeno successorio attraverso modifiche mediate il tasso di problematicità sia estrinsecamente più alto: se nell'ipotesi di modifica immediata all'interprete è sufficiente compiere una analisi strutturale della fattispecie, al fine di accertare l'abolitio, sul presupposto che il momento valutativo, compiuto dal legislatore, per contro, nella differente situazione della modifica mediata la mera osservazione strutturale sarebbe inutile in quanto porterebbe inevitabilmente a constatare l'abolizione di quella sottofattispecie che era integrata proprio dall'elemento normativo oggi abolito. Ma tale constatazione, per le ragioni che il contributo dettagliatamente tratta, non può comportare necessariamente il riconoscimento di un fenomeno abolitivo inquadrabile nella disciplina dell'art. 2, co. 2, c.p.

La successione di leggi penali nell'ipotesi di modifiche mediate della fattispecie: la discutibile adozione da parte delle sezioni unite del c.d. criterio strutturale

AMBROSETTI, ENRICO MARIO
2010

Abstract

Il contributo affronta una delle tematiche al centro dell’attenzione della scienza penalistica italiana, ovvero le problematiche connesse al diritto intertemporale: in un periodo storico caratterizzato da continue modifiche del tessuto normativo, si affrontano le plurime questioni al vaglio della giurisprudenza concernenti la successione delle leggi penali nel tempo. L’opera ripercorre il fenomeno successorio delle norme penali, procedendo con ordine dalle c.d. modifiche immediate della fattispecie, dove gli interventi legislativi incidono direttamente sulla struttura del tipo di illecito, per poi giungere alle c.d. modifiche mediate, in cui il novum legislativo incide non sulla struttura della fattispecie, ma sulla possibilità di applicazione ad un caso concreto. Lo scritto analizza principalmente le problematiche in ordine al secondo fenomeno, ma offre comunque al lettore un completo quadro di sintesi in merito all’odierno stato dottrinale e giurisprudenziale in tema di modifiche immediate della fattispecie. Il cuore del contributo analizza le numerose ipotesi riconducibili alla categoria delle c.d. modifiche mediate della fattispecie, in cui manca un quadro unitario nella dottrina penalistica italiana e straniera. L’autore ricorda come secondo un primo orientamento si dovrebbe escludere l’applicabilità dell’art. 2, co. 2, c.p. nel caso di successione di norme integratrici di legge penale, mentre altri autori sono favorevoli ad una interpretazione estensiva che comporti l’applicazione dell’art. 2 anche alle c.d. modifiche mediate della fattispecie. L’opera delineato il quadro dottrinale, analizza successivamente lo stato della giurisprudenza. A mero titolo esemplificativo si ricorda come i casi concreti più frequentemente esaminati in giurisprudenza riguardino la depenalizzazione del reato presupposto della calunnia e nella omessa denuncia, l’abolitio criminis del reato scopo nei delitti associativi, l’abrogazione della norma cautelare nell’ipotesi di colpa specifica, ed infine il venir meno della qualifica soggettiva, ad opera di legge extrapenale, nei c.d. reati propri. L’autore analizza un significativo caso in tema di abuso d’ufficio affrontato in una decisione della Corte d’Appello di Catanzaro, altre pronunce relative alla problematica derivante dalle modifiche normative che hanno istituito il servizio militare professionale ed hanno sospeso il sevizio militare di leva, e infine alcuni casi connessi al delitto di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Il contributo giunge così a trattare la posizione assunta dalle Sezioni Unite in tema di modifiche mediate, analizzando due fondamentali pronunce: la sentenza “Magera” che riguarda le problematiche derivanti dall’ingresso della Romania nella U.E. e la sentenza “Niccoli” in tema di diritto intertemporale a seguito delle modifiche apportate all’art. 1 della legge fallimentare. In via di estrema sintesi, lo scritto riconosce come nei casi di modifiche mediate si attuerebbe un fenomeno di abolitio criminis parziale relativamente a quella fattispecie cui faceva riferimento la norma incriminatrice oggetto di cambiamento. Come si è già detto le modifiche mediate non attengono alla struttura della fattispecie, ma intervengono su norme integratrici del precetto penale, le quali incidono sul venir meno del disvalore della concreta condotta sub iudice. In buona sostanza, si osserva come l'interprete sia necessariamente tenuto a esaminare se il novum legislativo abbia privato di disvalore penale la concreta condotta sub iudice. In conclusione, l'autore rileva come con riguardo al fenomeno successorio attraverso modifiche mediate il tasso di problematicità sia estrinsecamente più alto: se nell'ipotesi di modifica immediata all'interprete è sufficiente compiere una analisi strutturale della fattispecie, al fine di accertare l'abolitio, sul presupposto che il momento valutativo, compiuto dal legislatore, per contro, nella differente situazione della modifica mediata la mera osservazione strutturale sarebbe inutile in quanto porterebbe inevitabilmente a constatare l'abolizione di quella sottofattispecie che era integrata proprio dall'elemento normativo oggi abolito. Ma tale constatazione, per le ragioni che il contributo dettagliatamente tratta, non può comportare necessariamente il riconoscimento di un fenomeno abolitivo inquadrabile nella disciplina dell'art. 2, co. 2, c.p.
2010
Scritti in memoria di Giuliano Marini
9788849520286
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