In questo brano, l'Autore americano formula la sua definizione matura del concetto di diritto. Se, infatti, il diritto nel 1930 (ossia nella sua precedente opera Law and the Modern Mind) era definito come «il diritto vero e proprio, cioè una decisione specifica già presa» oppure «il diritto probabile, vale a dire una congettura riguardo a quella specifica decisione futura», nel 1949, travolto, con ogni probabilità dallo sviluppo coerente delle proprie premesse (sulla certezza del diritto come mito), il diritto «scompare» . Secondo il filosofo americano, infatti, l’uomo vive da sempre nel tentativo di trovare delle certezze rassicuranti e, nel caso del diritto, di trovare un diritto che dia certezze. Se la certezza è solo un mito, se, quindi, non esistono norme scritte o regole ricavabili dalla costante applicazione dei giudici che garantiscano la certezza, se persino la conoscenza dei fatti è troppo condizionata da variabili incontrollabili ma, per questo, imprevedibili, era inevitabile che lo sviluppo di tutto ciò portasse Frank a rinnegare la sua stessa definizione di diritto, che non può essere una semplice previsione sul comportamento delle Corti (la quale avrebbe, oltremodo, una alta percentuale di fallimento) né può essere la pronuncia del giudice (perché anch’essa frutto più di circostanze occasionali che rappresentazione, seppur limitata, della verità). Conseguentemente Frank deve concludere con maggior criticità che per il futuro avrebbe «ovunque fosse possibile, evitato l'uso della parola «Diritto». Ed aggiunge: «Ho invece (come in questo libro) dichiarato direttamente — senza far intervenire definizione alcuna, di quella vaga e litigiosa parola — ciò di cui stavo parlando; e cioè quanto i tribunali o gli avvocati fanno, o quanto dovrebbero fare, oppure l'intero campo dell'amministrazione della giustizia».

Maghi e avvocati

TASSO, TORQUATO GIORDANO
2011

Abstract

In questo brano, l'Autore americano formula la sua definizione matura del concetto di diritto. Se, infatti, il diritto nel 1930 (ossia nella sua precedente opera Law and the Modern Mind) era definito come «il diritto vero e proprio, cioè una decisione specifica già presa» oppure «il diritto probabile, vale a dire una congettura riguardo a quella specifica decisione futura», nel 1949, travolto, con ogni probabilità dallo sviluppo coerente delle proprie premesse (sulla certezza del diritto come mito), il diritto «scompare» . Secondo il filosofo americano, infatti, l’uomo vive da sempre nel tentativo di trovare delle certezze rassicuranti e, nel caso del diritto, di trovare un diritto che dia certezze. Se la certezza è solo un mito, se, quindi, non esistono norme scritte o regole ricavabili dalla costante applicazione dei giudici che garantiscano la certezza, se persino la conoscenza dei fatti è troppo condizionata da variabili incontrollabili ma, per questo, imprevedibili, era inevitabile che lo sviluppo di tutto ciò portasse Frank a rinnegare la sua stessa definizione di diritto, che non può essere una semplice previsione sul comportamento delle Corti (la quale avrebbe, oltremodo, una alta percentuale di fallimento) né può essere la pronuncia del giudice (perché anch’essa frutto più di circostanze occasionali che rappresentazione, seppur limitata, della verità). Conseguentemente Frank deve concludere con maggior criticità che per il futuro avrebbe «ovunque fosse possibile, evitato l'uso della parola «Diritto». Ed aggiunge: «Ho invece (come in questo libro) dichiarato direttamente — senza far intervenire definizione alcuna, di quella vaga e litigiosa parola — ciò di cui stavo parlando; e cioè quanto i tribunali o gli avvocati fanno, o quanto dovrebbero fare, oppure l'intero campo dell'amministrazione della giustizia».
2011
Itinerari contemporanei del diritto soggettivo
9788813322465
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