Premesso che D. 39.5.18 pr.-2 rappresenta l’unica testimonianza classica da cui è possibile desumere i caratteri del negotium mixtum cum donatione, viene delineata la peculiare concezione aristoniana dell’incompatibilità strutturale tra negotium e donatio, nonché la scansione compiuta da Ulpiano, il quale richiamava la giurisprudenza anteriore di Pomponio e di Nerazio (D. 24.1.5.5). In particolare, il giurista severiano ipotizzava la scindibilità della causa commixta, di talché la posizione del medesimo si evinceva da una serie di frammenti, evocanti una commistione tra cause proprie dei contratti sinallagmatici e scopo di liberalità (D. 24.1.5.2; D. 18.1.38), in grado di segnare il superamento della posizione giulianea versata in materia di venditio minoris (D. 24.1.5.1). In seguito alla riforma di Costantino nel 323 ed alla successiva riflessione giustinianea, la struttura classica del negotium mixtum cum donatione così come configurato nel pensiero classico perde la propria specificità e, dalle elaborazioni dell’Ottocento tedesco sino alla dottrina italiana attuale, si fanno strada teorie incardinate sull’unitarietà (Einheitstheorie), la fusione (Verschmelzungstheorie), l’assoluta separazione tra onerosità e gratuità (Trennungstheorie), o ancora una versione attenuata di quest’ultima (Zweckwürdigungstheorie), accolta altresì dagli interpreti del BGB, atteso che i compilatori del medesimo deferirono alla giurisprudenza e alla dottrina l’individuazione di regole flessibili da applicare – di volta in volta – alla figura liminale in parola.

Il negozio misto con donazione: elaborazioni romane e ricostruzioni moderne

SCEVOLA, ROBERTO GIAMPIERO FRANCESCO
2011

Abstract

Premesso che D. 39.5.18 pr.-2 rappresenta l’unica testimonianza classica da cui è possibile desumere i caratteri del negotium mixtum cum donatione, viene delineata la peculiare concezione aristoniana dell’incompatibilità strutturale tra negotium e donatio, nonché la scansione compiuta da Ulpiano, il quale richiamava la giurisprudenza anteriore di Pomponio e di Nerazio (D. 24.1.5.5). In particolare, il giurista severiano ipotizzava la scindibilità della causa commixta, di talché la posizione del medesimo si evinceva da una serie di frammenti, evocanti una commistione tra cause proprie dei contratti sinallagmatici e scopo di liberalità (D. 24.1.5.2; D. 18.1.38), in grado di segnare il superamento della posizione giulianea versata in materia di venditio minoris (D. 24.1.5.1). In seguito alla riforma di Costantino nel 323 ed alla successiva riflessione giustinianea, la struttura classica del negotium mixtum cum donatione così come configurato nel pensiero classico perde la propria specificità e, dalle elaborazioni dell’Ottocento tedesco sino alla dottrina italiana attuale, si fanno strada teorie incardinate sull’unitarietà (Einheitstheorie), la fusione (Verschmelzungstheorie), l’assoluta separazione tra onerosità e gratuità (Trennungstheorie), o ancora una versione attenuata di quest’ultima (Zweckwürdigungstheorie), accolta altresì dagli interpreti del BGB, atteso che i compilatori del medesimo deferirono alla giurisprudenza e alla dottrina l’individuazione di regole flessibili da applicare – di volta in volta – alla figura liminale in parola.
2011
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9788813308568
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