Il proscioglimento è una decisione del giudice penale dal contenuto favorevole all’imputato, tale da porre termine in modo temporaneo o definitivo al processo. Tre parametri, in particolare, contribuiscono a definire il proscioglimento: la necessità di impiegare la forma della sentenza; la previsione di una formula di proscioglimento; la natura della relativa sentenza, che potrebbe essere di tipo diagnostico o prognostico. Il proscioglimento diagnostico è pronunciato nel momento in cui il processo penale ha dato fondo alle sue risorse cognitive. Esso è di rito quando dichiara l’inesistenza del dovere di procedere: rientrano in questa categoria le decisioni che attestano che l’azione penale non doveva essere iniziata o proseguita. Il proscioglimento diagnostico è, invece, di merito quando accerta l’inesistenza del dovere di punire: vi si possono ricomprendere l’assoluzione in diritto, l’assoluzione in fatto, il proscioglimento per estinzione del reato e quello per irrilevanza o particolare tenuità del fatto. Il proscioglimento prognostico, dal canto suo, si basa su un accertamento fondato su elementi conoscitivi che potrebbero mutare o essere integrati in una fase processuale successiva, e che consiste in una prognosi sulla conclusione della suddetta fase. Possiedono tali caratteristiche la sentenza di non luogo a procedere, la sentenza di non doversi procedere per l’esistenza di un segreto di Stato nonché la sentenza di proscioglimento predibattimentale. Il nostro sistema prevede inoltre diversi criteri per risolvere il concorso tra diverse formule di proscioglimento. Il proscioglimento di rito prevale sempre su quello di merito. È necessario dare la prevalenza alla formula di proscioglimento in fatto più favorevole per l’imputato. Il proscioglimento in diritto prevale quando emergano i presupposti per pronunciarlo già prima dell’inizio dell’istruzione dibattimentale. L’estinzione del reato deve cedere di fronte all’assoluzione in fatto o in diritto quando i relativi presupposti risultino evidenti. Il proscioglimento va, infine, considerato dal punto di vista degli effetti, i quali variano a seconda che abbia natura diagnostica oppure prognostica.

Proscioglimento, diritto processuale penale

DANIELE, MARCELLO
2008

Abstract

Il proscioglimento è una decisione del giudice penale dal contenuto favorevole all’imputato, tale da porre termine in modo temporaneo o definitivo al processo. Tre parametri, in particolare, contribuiscono a definire il proscioglimento: la necessità di impiegare la forma della sentenza; la previsione di una formula di proscioglimento; la natura della relativa sentenza, che potrebbe essere di tipo diagnostico o prognostico. Il proscioglimento diagnostico è pronunciato nel momento in cui il processo penale ha dato fondo alle sue risorse cognitive. Esso è di rito quando dichiara l’inesistenza del dovere di procedere: rientrano in questa categoria le decisioni che attestano che l’azione penale non doveva essere iniziata o proseguita. Il proscioglimento diagnostico è, invece, di merito quando accerta l’inesistenza del dovere di punire: vi si possono ricomprendere l’assoluzione in diritto, l’assoluzione in fatto, il proscioglimento per estinzione del reato e quello per irrilevanza o particolare tenuità del fatto. Il proscioglimento prognostico, dal canto suo, si basa su un accertamento fondato su elementi conoscitivi che potrebbero mutare o essere integrati in una fase processuale successiva, e che consiste in una prognosi sulla conclusione della suddetta fase. Possiedono tali caratteristiche la sentenza di non luogo a procedere, la sentenza di non doversi procedere per l’esistenza di un segreto di Stato nonché la sentenza di proscioglimento predibattimentale. Il nostro sistema prevede inoltre diversi criteri per risolvere il concorso tra diverse formule di proscioglimento. Il proscioglimento di rito prevale sempre su quello di merito. È necessario dare la prevalenza alla formula di proscioglimento in fatto più favorevole per l’imputato. Il proscioglimento in diritto prevale quando emergano i presupposti per pronunciarlo già prima dell’inizio dell’istruzione dibattimentale. L’estinzione del reato deve cedere di fronte all’assoluzione in fatto o in diritto quando i relativi presupposti risultino evidenti. Il proscioglimento va, infine, considerato dal punto di vista degli effetti, i quali variano a seconda che abbia natura diagnostica oppure prognostica.
2008
9788814147630
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