Preliminare all’analisi dei passi gaiani relativi al procedimento di accertamento degli interdetti è l’esame delle testimonianze (Gai 4.141 e Tull. 23.53) relative a due tracciati processuali alternativi, uno cum poena e uno sine poena, in considerazione dei quali la dottrina più risalente ha escluso la possibilità che l’intervento magistratuale si esaurisse con l’ottemperanza da parte dell’intimato all’ordine. Più specificamente, in Gai 4.162 si considerano talune fattispecie per le quali il risultato auspicato può essere ottenuto senza rischio per il convenuto, attraverso una formula arbitraria, natura e struttura della quale suscitano significativi problemi connessi al passaggio dalla procedura propriamente interdittale a quella di cognizione, discussi in dottrina anche attraverso alcune brani del Digesto (D. 43.4.1 pr.; D. 43.4.1.2; D. 43.26.8.4; D. 43.26.8.6). La seconda alternativa processuale, in cui il periculum per il convenuto è realizzato attraverso una sponsio (Gai 4.165), dà luogo ad incertezze circa la configurabilità di un’actio in rem, nonché riguardo all’esperibilità, limitatamente agli interdetti proibitori duplici, del cd. iudicium Cascellianum o secutorium, previa licitatio fructus (Gai 4.166, 166a). Dopo un cenno alla creazione degli interdetti secondari (Gai 4.170) e alle problematiche da essi suscitati, nelle riflessioni conclusive si discute il corretto inquadramento della procedura interdittale di accertamento all’interno della bipartizione actiones in rem/actiones in personam, nonché la tralaticia opinione della sua rapidità e sommarietà, anche alla luce di testimonianze dei Gromatici.
Accertamento sulla fondatezza degli interdetti: considerazioni a margine di Gai 4.161-170
SCEVOLA, ROBERTO GIAMPIERO FRANCESCO
2011
Abstract
Preliminare all’analisi dei passi gaiani relativi al procedimento di accertamento degli interdetti è l’esame delle testimonianze (Gai 4.141 e Tull. 23.53) relative a due tracciati processuali alternativi, uno cum poena e uno sine poena, in considerazione dei quali la dottrina più risalente ha escluso la possibilità che l’intervento magistratuale si esaurisse con l’ottemperanza da parte dell’intimato all’ordine. Più specificamente, in Gai 4.162 si considerano talune fattispecie per le quali il risultato auspicato può essere ottenuto senza rischio per il convenuto, attraverso una formula arbitraria, natura e struttura della quale suscitano significativi problemi connessi al passaggio dalla procedura propriamente interdittale a quella di cognizione, discussi in dottrina anche attraverso alcune brani del Digesto (D. 43.4.1 pr.; D. 43.4.1.2; D. 43.26.8.4; D. 43.26.8.6). La seconda alternativa processuale, in cui il periculum per il convenuto è realizzato attraverso una sponsio (Gai 4.165), dà luogo ad incertezze circa la configurabilità di un’actio in rem, nonché riguardo all’esperibilità, limitatamente agli interdetti proibitori duplici, del cd. iudicium Cascellianum o secutorium, previa licitatio fructus (Gai 4.166, 166a). Dopo un cenno alla creazione degli interdetti secondari (Gai 4.170) e alle problematiche da essi suscitati, nelle riflessioni conclusive si discute il corretto inquadramento della procedura interdittale di accertamento all’interno della bipartizione actiones in rem/actiones in personam, nonché la tralaticia opinione della sua rapidità e sommarietà, anche alla luce di testimonianze dei Gromatici.Pubblicazioni consigliate
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