È evidente la peculiarità delle funzioni dell’infermiere case manager, professionista esperto e dotato di specifiche competenze cliniche e relazionali, garante dell’integrazione assistenziale, del coordinamento dei soggetti coinvolti nell'assistenza nonché della continuità assistenziale. Siffatta peculiarità è tale da ampliare il campo di intervento professionale e conferire un ruolo rilevante nella cura della persona, valorizzando la competenza dell’infermiere sotto il profilo non solo tecnico-scientifico ma anche organizzativo-gestionale e relazionale. Tuttavia principi e norme di riferimento della responsabilità restano gli stessi degli altri infermieri. Indicazioni fondamentali sono contenute nel D. M. Sanità 14 settembre 1994, n. 739 “Regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'infermiere”. Una esplicita citazione delle peculiari fonti normative della responsabilità è operata dalla legge 42 del 1999 che menziona: - il decreto ministeriale istitutivo del profilo professionale; - gli ordinamenti didattici del corso di laurea e dei corsi di formazione post-base; - il codice deontologico. Sia il D.M. 739 sia la legge 42 si esprimono in modo da conferire al termine “responsabilità” il significato positivo dell’assumere una condotta congrua rispetto ai bisogni della persona assistita. In altre parole, dalla integrazione dei contenuti del D.M 739 e della legge 42, discende che è responsabile (si comporta responsabilmente) l’infermiere che, nell’esercizio professionale, ha una condotta consona al doveroso impegno assistenziale caratterizzante la professione ed all’interesse di salute della persona, seguendo in particolare le tre predette norme di riferimento.
La responsabilità dell’infermiere case manager
RODRIGUEZ, DANIELE
2010
Abstract
È evidente la peculiarità delle funzioni dell’infermiere case manager, professionista esperto e dotato di specifiche competenze cliniche e relazionali, garante dell’integrazione assistenziale, del coordinamento dei soggetti coinvolti nell'assistenza nonché della continuità assistenziale. Siffatta peculiarità è tale da ampliare il campo di intervento professionale e conferire un ruolo rilevante nella cura della persona, valorizzando la competenza dell’infermiere sotto il profilo non solo tecnico-scientifico ma anche organizzativo-gestionale e relazionale. Tuttavia principi e norme di riferimento della responsabilità restano gli stessi degli altri infermieri. Indicazioni fondamentali sono contenute nel D. M. Sanità 14 settembre 1994, n. 739 “Regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'infermiere”. Una esplicita citazione delle peculiari fonti normative della responsabilità è operata dalla legge 42 del 1999 che menziona: - il decreto ministeriale istitutivo del profilo professionale; - gli ordinamenti didattici del corso di laurea e dei corsi di formazione post-base; - il codice deontologico. Sia il D.M. 739 sia la legge 42 si esprimono in modo da conferire al termine “responsabilità” il significato positivo dell’assumere una condotta congrua rispetto ai bisogni della persona assistita. In altre parole, dalla integrazione dei contenuti del D.M 739 e della legge 42, discende che è responsabile (si comporta responsabilmente) l’infermiere che, nell’esercizio professionale, ha una condotta consona al doveroso impegno assistenziale caratterizzante la professione ed all’interesse di salute della persona, seguendo in particolare le tre predette norme di riferimento.Pubblicazioni consigliate
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