L'A. chiosa l'art. 3 del regolamento istitutivo del procedimento europeo uniforme per le controversie di modesta entità. Il commento approfondisce in particolare i seguenti profili: 1. Il carattere transfrontaliero delle liti assoggettabili al procedimento europeo semplificato. — 2. I concetti di domicilio e residenza abituale in uno Stato membro diverso da quello del giudice adito. — 3. Il momento iniziale della lite ai fini della determinazione del processo preveniente nella litispendenza e nella connessione.
Commento all'art. 3 del Reg. (CE) n. 861 del 2007 (Procedimento europeo per le controversie di modesta entità) - Controversie transfrontaliere
ZUFFI, BEATRICE
2008
Abstract
L'A. chiosa l'art. 3 del regolamento istitutivo del procedimento europeo uniforme per le controversie di modesta entità. Il commento approfondisce in particolare i seguenti profili: 1. Il carattere transfrontaliero delle liti assoggettabili al procedimento europeo semplificato. — 2. I concetti di domicilio e residenza abituale in uno Stato membro diverso da quello del giudice adito. — 3. Il momento iniziale della lite ai fini della determinazione del processo preveniente nella litispendenza e nella connessione.File in questo prodotto:
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