Al medico competente spetta la funzione di informazione verso il lavoratore ed il datore di lavoro secondo i disposti combinati del codice etico ICOH e del d. lgs. n. 81 sopra indicati. È mal delineabile, nel dettaglio, il contenuto di questa informazione, che deve essere comunque esaustiva, data la posizione di garanzia che il medico competente ha indubitabilmente nei confronti dei terzi: l’informazione deve essere tale da tutelare i terzi rispetto al rischio biologico riconducibile al soggetto verso il quale il medico competente svolge la sua attività. È da approfondire la questione dell’accertamento di idoneità, posto che la Corte Costituzionale ha mostrato, in relazione ad un ambito attinente, anche se non perfettamente corrispondente, un orientamento diverso da quello desumibile dalla lettura del d. lgs. n. 81 e del codice etico ICOH, nel senso che ha considerato la valutazione della idoneità come unico mezzo necessario per realizzare la tutela dei terzi rispetto al rischio biologico. Questa incertezza interpretativa non potrà non avere ricadute sulla valutazione giurisprudenziale di eventuale casistica corrispondente a quella inizialmente ipotizzata, cioè di infezione del paziente trasmessa da operatore sanitario giudicato idoneo, dopo aver ricevuto informazioni, dal medico competente. La responsabilità giuridica potrebbe scaturire da una condotta censurabile quanto a: - giudizio di idoneità (aderendo alla prospettiva della sentenza n. 218 della Corte Costituzionale); - informazione verso il lavoratore ed il datore di lavoro (secondo i disposti combinati del codice etico ICOH e del d. lgs. n. 81).

Rischio biologico in sanità. Il rischio verso terzi: focus medico-legale. La condotta responsabile del medico competente

RODRIGUEZ, DANIELE
2010

Abstract

Al medico competente spetta la funzione di informazione verso il lavoratore ed il datore di lavoro secondo i disposti combinati del codice etico ICOH e del d. lgs. n. 81 sopra indicati. È mal delineabile, nel dettaglio, il contenuto di questa informazione, che deve essere comunque esaustiva, data la posizione di garanzia che il medico competente ha indubitabilmente nei confronti dei terzi: l’informazione deve essere tale da tutelare i terzi rispetto al rischio biologico riconducibile al soggetto verso il quale il medico competente svolge la sua attività. È da approfondire la questione dell’accertamento di idoneità, posto che la Corte Costituzionale ha mostrato, in relazione ad un ambito attinente, anche se non perfettamente corrispondente, un orientamento diverso da quello desumibile dalla lettura del d. lgs. n. 81 e del codice etico ICOH, nel senso che ha considerato la valutazione della idoneità come unico mezzo necessario per realizzare la tutela dei terzi rispetto al rischio biologico. Questa incertezza interpretativa non potrà non avere ricadute sulla valutazione giurisprudenziale di eventuale casistica corrispondente a quella inizialmente ipotizzata, cioè di infezione del paziente trasmessa da operatore sanitario giudicato idoneo, dopo aver ricevuto informazioni, dal medico competente. La responsabilità giuridica potrebbe scaturire da una condotta censurabile quanto a: - giudizio di idoneità (aderendo alla prospettiva della sentenza n. 218 della Corte Costituzionale); - informazione verso il lavoratore ed il datore di lavoro (secondo i disposti combinati del codice etico ICOH e del d. lgs. n. 81).
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