L'autore analizza anzitutto il rapporto tra l'art. 10 del Regolamento Roma I e le altre disposizioni dello stesso, sottolineando le esigenze di coordinamento tra la disposizione in commento e gli articoli 11, per quanto attiene alle questioni relative al consenso, e 1, in relazione all'esclusione dall'ambito di applicazione del Regolamento di alcune questioni di capacità, essenziali alla determinazione della validità di un contratto. L'autore passa poi ad individuare le questioni che rientrano nella nozione di esistenza del contratto, ricordando come la norma vada prima di tutto riferita alla determinazione del mutuo consenso, compreso il valore del silenzio. Si sottolinea poi come la norma valga anche a definire la legge applicabile ad altre questioni, tra cui gli effetti della proposta, la revoca della stessa, la determinazione del termine di efficacia di essa, nonché gli effetti di una tardiva accettazione. L'autore passa poi a considerare l'art. 10, paragrafo 2, relativo all'invocazione di una legge diversa dalla lex contractus per dimostrare l'assenza di consenso. E' ricordata l'importanza della disposizione in relazione al fenomeno c.d. di battle of forms, e più in generale in relazione alle comunicazioni unilaterali successive alla conclusione del contratto. L'autore ricorda inoltre il rilievo non automatico delle leggi considerate da tale previsione, ma solo in seguito ad eccezione della parte che intende avvalersene. Ancora, ci si sofferma sul criterio di giudizio che il giudice dovrà adottare, relativo alla non ragionevolezza di una scelta operata alla stregua della lex contractus. Al quarto paragrafo del commento, ci si sofferma sulla portata della nozione di validità sostanziale, sottolineando tra l'altro come la trasformazione della Convenzione di Roma in Regolamento determina il venir meno della riserva apposta dall'Italia all'art. 10, lettera e) della Convenzione. Si rileva poi la conseguenza della scissione delle questioni di validità sostanziale da quelle di validità formale, ricordando i problemi di qualificazione cui tale scissione può dar luogo. Nel paragrafo successivo, l'autore sottolinea l'importanza teorica della disposizione in commento ai fini del dibattito dottrinale sulla teoria della qualificazione, smentendo per tabulas l'argomento del circolo vizioso invocato dai critici della teoria della qualificazione lege causae. Al paragrafo 6 si affronta poi la questione dell'invalidità parziale del contratto, sottolineandosi l'importanza di una corretta individuazione della legge applicabile nei casi di dépeçage volontario e parziale invalidità. Al paragrafo 7, infine, si sottolineano le conseguenze del rinvio operato dall'art. 3, n. 5, alla norma in commento per la determinazione di esistenza e validità sostanziale del consenso alla scelta di legge, compresa la scelta implicita, sottolineandosi in tal sede l'approccio differente seguito dal Restatement 2nd.

Art. 10 (Consenso e validità sostanziale)

CORTESE, BERNARDO
2009

Abstract

L'autore analizza anzitutto il rapporto tra l'art. 10 del Regolamento Roma I e le altre disposizioni dello stesso, sottolineando le esigenze di coordinamento tra la disposizione in commento e gli articoli 11, per quanto attiene alle questioni relative al consenso, e 1, in relazione all'esclusione dall'ambito di applicazione del Regolamento di alcune questioni di capacità, essenziali alla determinazione della validità di un contratto. L'autore passa poi ad individuare le questioni che rientrano nella nozione di esistenza del contratto, ricordando come la norma vada prima di tutto riferita alla determinazione del mutuo consenso, compreso il valore del silenzio. Si sottolinea poi come la norma valga anche a definire la legge applicabile ad altre questioni, tra cui gli effetti della proposta, la revoca della stessa, la determinazione del termine di efficacia di essa, nonché gli effetti di una tardiva accettazione. L'autore passa poi a considerare l'art. 10, paragrafo 2, relativo all'invocazione di una legge diversa dalla lex contractus per dimostrare l'assenza di consenso. E' ricordata l'importanza della disposizione in relazione al fenomeno c.d. di battle of forms, e più in generale in relazione alle comunicazioni unilaterali successive alla conclusione del contratto. L'autore ricorda inoltre il rilievo non automatico delle leggi considerate da tale previsione, ma solo in seguito ad eccezione della parte che intende avvalersene. Ancora, ci si sofferma sul criterio di giudizio che il giudice dovrà adottare, relativo alla non ragionevolezza di una scelta operata alla stregua della lex contractus. Al quarto paragrafo del commento, ci si sofferma sulla portata della nozione di validità sostanziale, sottolineando tra l'altro come la trasformazione della Convenzione di Roma in Regolamento determina il venir meno della riserva apposta dall'Italia all'art. 10, lettera e) della Convenzione. Si rileva poi la conseguenza della scissione delle questioni di validità sostanziale da quelle di validità formale, ricordando i problemi di qualificazione cui tale scissione può dar luogo. Nel paragrafo successivo, l'autore sottolinea l'importanza teorica della disposizione in commento ai fini del dibattito dottrinale sulla teoria della qualificazione, smentendo per tabulas l'argomento del circolo vizioso invocato dai critici della teoria della qualificazione lege causae. Al paragrafo 6 si affronta poi la questione dell'invalidità parziale del contratto, sottolineandosi l'importanza di una corretta individuazione della legge applicabile nei casi di dépeçage volontario e parziale invalidità. Al paragrafo 7, infine, si sottolineano le conseguenze del rinvio operato dall'art. 3, n. 5, alla norma in commento per la determinazione di esistenza e validità sostanziale del consenso alla scelta di legge, compresa la scelta implicita, sottolineandosi in tal sede l'approccio differente seguito dal Restatement 2nd.
2009
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11577/2488772
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