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Il lavoro affronta il tema della motivazione dell’avviso di accertamento prendendo le mosse dal dettato dell’art. 7 dello Statuto del Contribuente (l. 212/2000).
Il punto di partenza è dato dalla circostanza che l’operato della amministrazione finanziaria non può non ispirarsi all’esigenza di una costate ricerca dell’<<ottimo>>punto di incontro tra la doverosità dell’azione amministrativa, da un lato, e le garanzie che debbono essere accordate ai singoli individui, dall’altro.
Il ragionamento, in particolare, è affrontato alla luce del fatto che l’avviso di accertamento è un provvedimento capace, se non tempestivamente impugnato, di cristallizzarsi e di produrre effetti sul fronte della riscossione a titolo definitivo. Un atto, in altre parole, destinato ad incidere nella sfera giuridica del contribuente.
In quest’ottica, l’obbligo della motivazione dell’avviso di accertamento funge da contrappeso in un rapporto che, come quello tra fisco e contribuente, vede un soggetto (il fisco, appunto) in una posizione di supremazia. L’Amministrazione finanziaria è dunque chiamata a giustificare l’utilizzo dei poteri che il legislatore le ha conferito. Ma la motivazione dell’atto assume rilievo anche sotto un ulteriore aspetto, poiché impone al soggetto che tale atto abbia formato un momento di ponderazione e di preventivo riscontro circa la bontà del proprio operato.
L’art. 7 dello statuto del contribuente offre precise indicazioni sul <<come>> motivare l’avviso di accertamento e si riferisce, segnatamente, al <<fatto>> e al <<diritto>>. Ciò, evidentemente, al fine di cogliere, in occasione della redazione della motivazione, il particolare modo d’essere della fattispecie evasiva la quale, talvolta può riferirsi a questioni fattuali, talvolta può riferirsi, viceversa, alla qualificazione giuridica.
Nel presente lavoro è affrontata approfonditamente la distinzione tra motivazione e prova, ponendo l’accento sul fatto che spesso tale distinzione, nonostante in via teorica sia stata sostenuta anche dalla dottrina, non è così evidente. Spesso, infatti, l’argomentazione della pretesa fiscale, per le sue caratteristiche, <<si avvita>> al fatto, incorporandosi ad esso. In questa prospettiva ed alla luce della mancanza (nel corpo dell’art. 7 dello Statuto) di indicazioni circa la necessaria indicazione nell’avviso di accertamento dei mezzi di prova, si conclude, facendo leva sulla stessa funzione assegnata alla motivazione, nel senso che i mezzi di prova devono comunque essere indicati già nella motivazione dell’atto laddove la loro indicazione sia necessaria per la esaustiva spiegazione dell’iter logico-giuridico seguito dal fisco per la rettifica della dichiarazione.
È vero che tradizionalmente la prova è legata alla fase processuale ed al convincimento del giudice. Ciò nondimeno, la prova risulta elemento essenziale nel caso in cui la sua indicazione nel provvedimento impositivo consenta di comprendere al meglio le ragioni della pretesa.
Particolare attenzione, infine, viene posta sulla questione della motivazione <<per rinvio>> e sulla questione legata al <<contenuto essenziale>>. In entrambi i casi l’analisi è stata svolta senza perdere di vista la funzione della motivazione dell’avviso di accertamento.
Il lavoro affronta il tema della motivazione dell’avviso di accertamento prendendo le mosse dal dettato dell’art. 7 dello Statuto del Contribuente (l. 212/2000).
Il punto di partenza è dato dalla circostanza che l’operato della amministrazione finanziaria non può non ispirarsi all’esigenza di una costate ricerca dell’<>punto di incontro tra la doverosità dell’azione amministrativa, da un lato, e le garanzie che debbono essere accordate ai singoli individui, dall’altro.
Il ragionamento, in particolare, è affrontato alla luce del fatto che l’avviso di accertamento è un provvedimento capace, se non tempestivamente impugnato, di cristallizzarsi e di produrre effetti sul fronte della riscossione a titolo definitivo. Un atto, in altre parole, destinato ad incidere nella sfera giuridica del contribuente.
In quest’ottica, l’obbligo della motivazione dell’avviso di accertamento funge da contrappeso in un rapporto che, come quello tra fisco e contribuente, vede un soggetto (il fisco, appunto) in una posizione di supremazia. L’Amministrazione finanziaria è dunque chiamata a giustificare l’utilizzo dei poteri che il legislatore le ha conferito. Ma la motivazione dell’atto assume rilievo anche sotto un ulteriore aspetto, poiché impone al soggetto che tale atto abbia formato un momento di ponderazione e di preventivo riscontro circa la bontà del proprio operato.
L’art. 7 dello statuto del contribuente offre precise indicazioni sul <> motivare l’avviso di accertamento e si riferisce, segnatamente, al <> e al <>. Ciò, evidentemente, al fine di cogliere, in occasione della redazione della motivazione, il particolare modo d’essere della fattispecie evasiva la quale, talvolta può riferirsi a questioni fattuali, talvolta può riferirsi, viceversa, alla qualificazione giuridica.
Nel presente lavoro è affrontata approfonditamente la distinzione tra motivazione e prova, ponendo l’accento sul fatto che spesso tale distinzione, nonostante in via teorica sia stata sostenuta anche dalla dottrina, non è così evidente. Spesso, infatti, l’argomentazione della pretesa fiscale, per le sue caratteristiche, <> al fatto, incorporandosi ad esso. In questa prospettiva ed alla luce della mancanza (nel corpo dell’art. 7 dello Statuto) di indicazioni circa la necessaria indicazione nell’avviso di accertamento dei mezzi di prova, si conclude, facendo leva sulla stessa funzione assegnata alla motivazione, nel senso che i mezzi di prova devono comunque essere indicati già nella motivazione dell’atto laddove la loro indicazione sia necessaria per la esaustiva spiegazione dell’iter logico-giuridico seguito dal fisco per la rettifica della dichiarazione.
È vero che tradizionalmente la prova è legata alla fase processuale ed al convincimento del giudice. Ciò nondimeno, la prova risulta elemento essenziale nel caso in cui la sua indicazione nel provvedimento impositivo consenta di comprendere al meglio le ragioni della pretesa.
Particolare attenzione, infine, viene posta sulla questione della motivazione <> e sulla questione legata al <>. In entrambi i casi l’analisi è stata svolta senza perdere di vista la funzione della motivazione dell’avviso di accertamento.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11577/2489192
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simulazione ASN
Il report seguente simula gli indicatori relativi alla propria produzione scientifica in relazione alle soglie ASN 2023-2025 del proprio SC/SSD. Si ricorda che il superamento dei valori soglia (almeno 2 su 3) è requisito necessario ma non sufficiente al conseguimento dell'abilitazione. La simulazione si basa sui dati IRIS e sugli indicatori bibliometrici alla data indicata e non tiene conto di eventuali periodi di congedo obbligatorio, che in sede di domanda ASN danno diritto a incrementi percentuali dei valori. La simulazione può differire dall'esito di un’eventuale domanda ASN sia per errori di catalogazione e/o dati mancanti in IRIS, sia per la variabilità dei dati bibliometrici nel tempo. Si consideri che Anvur calcola i valori degli indicatori all'ultima data utile per la presentazione delle domande.
La presente simulazione è stata realizzata sulla base delle specifiche raccolte sul tavolo ER del Focus Group IRIS coordinato dall’Università di Modena e Reggio Emilia e delle regole riportate nel DM 589/2018 e allegata Tabella A. Cineca, l’Università di Modena e Reggio Emilia e il Focus Group IRIS non si assumono alcuna responsabilità in merito all’uso che il diretto interessato o terzi faranno della simulazione. Si specifica inoltre che la simulazione contiene calcoli effettuati con dati e algoritmi di pubblico dominio e deve quindi essere considerata come un mero ausilio al calcolo svolgibile manualmente o con strumenti equivalenti.