Il lavoro affronta il tema della motivazione dell’avviso di accertamento prendendo le mosse dal dettato dell’art. 7 dello Statuto del Contribuente (l. 212/2000). Il punto di partenza è dato dalla circostanza che l’operato della amministrazione finanziaria non può non ispirarsi all’esigenza di una costate ricerca dell’<<ottimo>>punto di incontro tra la doverosità dell’azione amministrativa, da un lato, e le garanzie che debbono essere accordate ai singoli individui, dall’altro. Il ragionamento, in particolare, è affrontato alla luce del fatto che l’avviso di accertamento è un provvedimento capace, se non tempestivamente impugnato, di cristallizzarsi e di produrre effetti sul fronte della riscossione a titolo definitivo. Un atto, in altre parole, destinato ad incidere nella sfera giuridica del contribuente. In quest’ottica, l’obbligo della motivazione dell’avviso di accertamento funge da contrappeso in un rapporto che, come quello tra fisco e contribuente, vede un soggetto (il fisco, appunto) in una posizione di supremazia. L’Amministrazione finanziaria è dunque chiamata a giustificare l’utilizzo dei poteri che il legislatore le ha conferito. Ma la motivazione dell’atto assume rilievo anche sotto un ulteriore aspetto, poiché impone al soggetto che tale atto abbia formato un momento di ponderazione e di preventivo riscontro circa la bontà del proprio operato. L’art. 7 dello statuto del contribuente offre precise indicazioni sul <<come>> motivare l’avviso di accertamento e si riferisce, segnatamente, al <<fatto>> e al <<diritto>>. Ciò, evidentemente, al fine di cogliere, in occasione della redazione della motivazione, il particolare modo d’essere della fattispecie evasiva la quale, talvolta può riferirsi a questioni fattuali, talvolta può riferirsi, viceversa, alla qualificazione giuridica. Nel presente lavoro è affrontata approfonditamente la distinzione tra motivazione e prova, ponendo l’accento sul fatto che spesso tale distinzione, nonostante in via teorica sia stata sostenuta anche dalla dottrina, non è così evidente. Spesso, infatti, l’argomentazione della pretesa fiscale, per le sue caratteristiche, <<si avvita>> al fatto, incorporandosi ad esso. In questa prospettiva ed alla luce della mancanza (nel corpo dell’art. 7 dello Statuto) di indicazioni circa la necessaria indicazione nell’avviso di accertamento dei mezzi di prova, si conclude, facendo leva sulla stessa funzione assegnata alla motivazione, nel senso che i mezzi di prova devono comunque essere indicati già nella motivazione dell’atto laddove la loro indicazione sia necessaria per la esaustiva spiegazione dell’iter logico-giuridico seguito dal fisco per la rettifica della dichiarazione. È vero che tradizionalmente la prova è legata alla fase processuale ed al convincimento del giudice. Ciò nondimeno, la prova risulta elemento essenziale nel caso in cui la sua indicazione nel provvedimento impositivo consenta di comprendere al meglio le ragioni della pretesa. Particolare attenzione, infine, viene posta sulla questione della motivazione <<per rinvio>> e sulla questione legata al <<contenuto essenziale>>. In entrambi i casi l’analisi è stata svolta senza perdere di vista la funzione della motivazione dell’avviso di accertamento.

La motivazione dell'avviso di accertamento.

BEGHIN, MAURO
2004

Abstract

Il lavoro affronta il tema della motivazione dell’avviso di accertamento prendendo le mosse dal dettato dell’art. 7 dello Statuto del Contribuente (l. 212/2000). Il punto di partenza è dato dalla circostanza che l’operato della amministrazione finanziaria non può non ispirarsi all’esigenza di una costate ricerca dell’<>punto di incontro tra la doverosità dell’azione amministrativa, da un lato, e le garanzie che debbono essere accordate ai singoli individui, dall’altro. Il ragionamento, in particolare, è affrontato alla luce del fatto che l’avviso di accertamento è un provvedimento capace, se non tempestivamente impugnato, di cristallizzarsi e di produrre effetti sul fronte della riscossione a titolo definitivo. Un atto, in altre parole, destinato ad incidere nella sfera giuridica del contribuente. In quest’ottica, l’obbligo della motivazione dell’avviso di accertamento funge da contrappeso in un rapporto che, come quello tra fisco e contribuente, vede un soggetto (il fisco, appunto) in una posizione di supremazia. L’Amministrazione finanziaria è dunque chiamata a giustificare l’utilizzo dei poteri che il legislatore le ha conferito. Ma la motivazione dell’atto assume rilievo anche sotto un ulteriore aspetto, poiché impone al soggetto che tale atto abbia formato un momento di ponderazione e di preventivo riscontro circa la bontà del proprio operato. L’art. 7 dello statuto del contribuente offre precise indicazioni sul <> motivare l’avviso di accertamento e si riferisce, segnatamente, al <> e al <>. Ciò, evidentemente, al fine di cogliere, in occasione della redazione della motivazione, il particolare modo d’essere della fattispecie evasiva la quale, talvolta può riferirsi a questioni fattuali, talvolta può riferirsi, viceversa, alla qualificazione giuridica. Nel presente lavoro è affrontata approfonditamente la distinzione tra motivazione e prova, ponendo l’accento sul fatto che spesso tale distinzione, nonostante in via teorica sia stata sostenuta anche dalla dottrina, non è così evidente. Spesso, infatti, l’argomentazione della pretesa fiscale, per le sue caratteristiche, <> al fatto, incorporandosi ad esso. In questa prospettiva ed alla luce della mancanza (nel corpo dell’art. 7 dello Statuto) di indicazioni circa la necessaria indicazione nell’avviso di accertamento dei mezzi di prova, si conclude, facendo leva sulla stessa funzione assegnata alla motivazione, nel senso che i mezzi di prova devono comunque essere indicati già nella motivazione dell’atto laddove la loro indicazione sia necessaria per la esaustiva spiegazione dell’iter logico-giuridico seguito dal fisco per la rettifica della dichiarazione. È vero che tradizionalmente la prova è legata alla fase processuale ed al convincimento del giudice. Ciò nondimeno, la prova risulta elemento essenziale nel caso in cui la sua indicazione nel provvedimento impositivo consenta di comprendere al meglio le ragioni della pretesa. Particolare attenzione, infine, viene posta sulla questione della motivazione <> e sulla questione legata al <>. In entrambi i casi l’analisi è stata svolta senza perdere di vista la funzione della motivazione dell’avviso di accertamento.
2004
Lo statuto dei diritti del contribuente
9788834843826
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