Gli «appunti» espongono una serie di riflessioni sull’istituto del ricorso per cassazione – collocato nella disciplina generale delle impugnazioni ordinarie – e sugli atti del processo che ne rappresentano il prodromo e l’antecedente giuridico. La simmetria tra ricorso e giudizio di cassazione viene dimostrata facendo riferimento sia alle norme sulla forma delle impugnazioni in generale sia agli artt. 606, 2. e 3. e 609, 1. e 2. c.p.p.. In particolare, viene studiata l’estensione della cognizione della corte di cassazione, con l’attenzione rivolta alle ragioni giuridiche, alle richieste ed ai punti della decisione impugnata. In questa prospettiva d’indagine, l’onere di specificità viene collocato nell’àmbito del principio (implicito) di razionalità che ispira l’assetto normativo di ciascun mezzo d’impugnazione e che orienta, insieme al cànone di tassatività legale, l’inventio delle ragioni che l’impugnante pone a giustificazione del ricorso. Si ricerca altresì la precisa definizione delle nozioni di «punti» e «capi» della decisione impugnata, allo scopo di individuare, in primo luogo, il perimetro cognitivo del giudizio di cassazione e di porre in evidenza, in secondo luogo, il rispetto della regola per cui il motivo di ricorso deve, a pena d’inammissibilità, avere ad oggetto soltanto violazioni di legge già dedotte con i motivi di appello. Inoltre, dallo studio dei requisiti di forma, prescritti dall’art. 581 c.p.p., vengono tratti i suggerimenti metodologici per la redazione del ricorso per cassazione: l’ordine logico, la scelta degli atti del processo che ne costituiscono l’oggetto e lo studio analitico della sentenza da impugnare. Infine viene richiamato, in termini critici, il cd. “diritto vivente” della corte di cassazione: i requisiti dell’autosufficienza del ricorso e della non innocuità del vizio (quest’ultimo nel quadro della teoria dell’ harmless error). L’indagine viene estesa alla necessità che il controllo della cassazione garantisca la struttura cognitiva della giustificazione della decisione impugnata, messa in pericolo, invece, dalla tesi della sufficienza di una motivazione “minima” o di una motivazione “implicita”. Il binomio costituito da logica e diritto corrisponde al concetto di «violazione di legge» (art. 111, 7. Cost.), ma – viene sottolineato – esso non comprende pure la “giustizia” (i.e. la “fondatezza”) della decisione impugnata, senza che, a tal fine, possa farsi riferimento all’art. 65 dell’Ordinamento giudiziario del 1941.

Appunti sulla redazione del ricorso per cassazione

FRAGASSO, EMANUELE
2010

Abstract

Gli «appunti» espongono una serie di riflessioni sull’istituto del ricorso per cassazione – collocato nella disciplina generale delle impugnazioni ordinarie – e sugli atti del processo che ne rappresentano il prodromo e l’antecedente giuridico. La simmetria tra ricorso e giudizio di cassazione viene dimostrata facendo riferimento sia alle norme sulla forma delle impugnazioni in generale sia agli artt. 606, 2. e 3. e 609, 1. e 2. c.p.p.. In particolare, viene studiata l’estensione della cognizione della corte di cassazione, con l’attenzione rivolta alle ragioni giuridiche, alle richieste ed ai punti della decisione impugnata. In questa prospettiva d’indagine, l’onere di specificità viene collocato nell’àmbito del principio (implicito) di razionalità che ispira l’assetto normativo di ciascun mezzo d’impugnazione e che orienta, insieme al cànone di tassatività legale, l’inventio delle ragioni che l’impugnante pone a giustificazione del ricorso. Si ricerca altresì la precisa definizione delle nozioni di «punti» e «capi» della decisione impugnata, allo scopo di individuare, in primo luogo, il perimetro cognitivo del giudizio di cassazione e di porre in evidenza, in secondo luogo, il rispetto della regola per cui il motivo di ricorso deve, a pena d’inammissibilità, avere ad oggetto soltanto violazioni di legge già dedotte con i motivi di appello. Inoltre, dallo studio dei requisiti di forma, prescritti dall’art. 581 c.p.p., vengono tratti i suggerimenti metodologici per la redazione del ricorso per cassazione: l’ordine logico, la scelta degli atti del processo che ne costituiscono l’oggetto e lo studio analitico della sentenza da impugnare. Infine viene richiamato, in termini critici, il cd. “diritto vivente” della corte di cassazione: i requisiti dell’autosufficienza del ricorso e della non innocuità del vizio (quest’ultimo nel quadro della teoria dell’ harmless error). L’indagine viene estesa alla necessità che il controllo della cassazione garantisca la struttura cognitiva della giustificazione della decisione impugnata, messa in pericolo, invece, dalla tesi della sufficienza di una motivazione “minima” o di una motivazione “implicita”. Il binomio costituito da logica e diritto corrisponde al concetto di «violazione di legge» (art. 111, 7. Cost.), ma – viene sottolineato – esso non comprende pure la “giustizia” (i.e. la “fondatezza”) della decisione impugnata, senza che, a tal fine, possa farsi riferimento all’art. 65 dell’Ordinamento giudiziario del 1941.
2010
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