Il volume ha ad oggetto l'analisi dei complessi rapporti esistenti, nel nostro ordinamento, tra separazione patrimoniale da un lato e trascrizione dall’altro. L'indagine è condotta dall’angolo prospettico privilegiato della destinazione patrimoniale ex art. 2645ter c.c.: ciò per le ragioni che di seguito si espongono. Innanzitutto nella trascrizione prevista dall’art. 2645 ter c.c., sin dalla formulazione letterale della norma, si assiste a quella che sembra essere una singolare commistione delle funzioni assolte dalla trascrizione: ci si riferisce cioè alla commistione tra funzione costituiva della fattispecie e dall’altro funzione di mera opponibilità degli effetti di una fattispecie già perfezionata ed efficace. Già ad una prima lettura della norma, infatti, appare difficile negare che, rispetto ai creditori, la trascrizione dell’atto di destinazione ex art. 2645ter, non abbia efficacia costitutiva; tuttavia, rispetto a tutti gli altri terzi (diversi dai creditori), la norma parla di opponibilità del vincolo, sembrando in tal modo ricondurre l’effetto proprio della trascrizione a quello di opponibilità in senso tecnico. Di qui sorge l’esigenza di confrontare gli effetti della trascrizione in relazione ad altri modelli di separazione patrimoniale accolti dal nostro ordinamento . Ai fini di un utile confronto, si è imposta la necessità di adottare un criterio che consentisse di selezionare alcuni di tali modelli di separazione patrimoniale: al riguardo si è pertanto scelto di escludere tutti quei modelli di separazione patrimoniale in cui si assiste alla concorrenza di più forme di pubblicità legale, con evidente complicazione del fenomeno stante la necessità di individuare, per ogni forma di pubblicità prescritta, l’incidenza di quest’ultima sulla fattispecie primaria. Dunque, proprio per le considerazioni sopra esposte, nella ricerca sono presi in considerazione e messi a confronto con la destinazione patrimoniale ex art. 2645 ter altri due modelli di separazione patrimoniale recepiti nel nostro ordinamento e rispetto ai quali incide solo quella specifica forma di pubblicità legale rappresentata dalla trascrizione: ci riferiamo al modello del Trust e a quello del fondo comune di investimento immobiliare quale delineato dall’art. 36 del TUF, fondo comune di investimento che peraltro, da un punto di vista storico, affonda le proprie radici nel Trust . Se è vero che la separazione patrimoniale è fenomeno finalizzato all’attivazione di regimi di responsabilità patrimoniale che si possono considerare speciali rispetto alla regola generale codificata all’art. 2740 c.c., di tali regimi speciali non è tuttavia possibile dare immediata evidenza nei registri immobiliari, se non ricorrendo alla fantasia dei pratici, stanti le rigidità del sistema pubblicitario, rigidità peraltro attenuate grazie all’introduzione di una norma come quella contenuta nell’art. 2645ter c.c. In particolare nel volume si dà conto delle ragioni che sono alla base delle difficoltà di attuazione della pubblicità immobiliare con riguardo all'effetto segregativo, difficoltà originate dall'essere il nostro sistema pubblicitario organizzato su base soggettiva.

SEPARAZIONI PATRIMONIALI E TRASCRIZIONE: NUOVE SFIDE PER LA PUBBLICITA IMMOBILIARE

BULLO, LORENZA
2012

Abstract

Il volume ha ad oggetto l'analisi dei complessi rapporti esistenti, nel nostro ordinamento, tra separazione patrimoniale da un lato e trascrizione dall’altro. L'indagine è condotta dall’angolo prospettico privilegiato della destinazione patrimoniale ex art. 2645ter c.c.: ciò per le ragioni che di seguito si espongono. Innanzitutto nella trascrizione prevista dall’art. 2645 ter c.c., sin dalla formulazione letterale della norma, si assiste a quella che sembra essere una singolare commistione delle funzioni assolte dalla trascrizione: ci si riferisce cioè alla commistione tra funzione costituiva della fattispecie e dall’altro funzione di mera opponibilità degli effetti di una fattispecie già perfezionata ed efficace. Già ad una prima lettura della norma, infatti, appare difficile negare che, rispetto ai creditori, la trascrizione dell’atto di destinazione ex art. 2645ter, non abbia efficacia costitutiva; tuttavia, rispetto a tutti gli altri terzi (diversi dai creditori), la norma parla di opponibilità del vincolo, sembrando in tal modo ricondurre l’effetto proprio della trascrizione a quello di opponibilità in senso tecnico. Di qui sorge l’esigenza di confrontare gli effetti della trascrizione in relazione ad altri modelli di separazione patrimoniale accolti dal nostro ordinamento . Ai fini di un utile confronto, si è imposta la necessità di adottare un criterio che consentisse di selezionare alcuni di tali modelli di separazione patrimoniale: al riguardo si è pertanto scelto di escludere tutti quei modelli di separazione patrimoniale in cui si assiste alla concorrenza di più forme di pubblicità legale, con evidente complicazione del fenomeno stante la necessità di individuare, per ogni forma di pubblicità prescritta, l’incidenza di quest’ultima sulla fattispecie primaria. Dunque, proprio per le considerazioni sopra esposte, nella ricerca sono presi in considerazione e messi a confronto con la destinazione patrimoniale ex art. 2645 ter altri due modelli di separazione patrimoniale recepiti nel nostro ordinamento e rispetto ai quali incide solo quella specifica forma di pubblicità legale rappresentata dalla trascrizione: ci riferiamo al modello del Trust e a quello del fondo comune di investimento immobiliare quale delineato dall’art. 36 del TUF, fondo comune di investimento che peraltro, da un punto di vista storico, affonda le proprie radici nel Trust . Se è vero che la separazione patrimoniale è fenomeno finalizzato all’attivazione di regimi di responsabilità patrimoniale che si possono considerare speciali rispetto alla regola generale codificata all’art. 2740 c.c., di tali regimi speciali non è tuttavia possibile dare immediata evidenza nei registri immobiliari, se non ricorrendo alla fantasia dei pratici, stanti le rigidità del sistema pubblicitario, rigidità peraltro attenuate grazie all’introduzione di una norma come quella contenuta nell’art. 2645ter c.c. In particolare nel volume si dà conto delle ragioni che sono alla base delle difficoltà di attuazione della pubblicità immobiliare con riguardo all'effetto segregativo, difficoltà originate dall'essere il nostro sistema pubblicitario organizzato su base soggettiva.
2012
9788813334888
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11577/2528955
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