Il capitolo esamina la disciplina dell'art. 413 c.c. con riguardo alla "revoca" dell'amministrazione ed alla "sostituzione" dell'amministratore. Rilevato come la rubrica dell'articolo non appaia correttamente coniata rispetto al suo contenuto in considerazione del rilievo che la sostituzione dell'amministratore postula la permanenza dell'amministrazione di sostegno (onde il riferimento alla revoca dell'istituto contenuto nella rubrica non è coerente con la sostituzione del titolare dell'ufficio), vengono esaminati due problemi di carattere sistematico posti dalle disposizioni dell'art. 413 c.c. In primo luogo, il legislatore manca di distinguere con nettezza la cessazione dell'ufficio dalla cessazione dall'ufficio. In secondo luogo, i casi e la disciplina della cessazione dell'ufficio e dall'ufficio non si esauriscono nell'art. 413 c.c., ma comprendono - oltre a diposizioni contenute nello stesso titolo XII, quali gli artt. 405, comma 6°, e 410, comma 3°, c.c. - anche le previsioni degli artt. da 350 a 353 e 383 e 384 c.c., relativi alla cessazione della tutela e richiamati dall'art. 411, comma 1°, c.c. Poichè, nei casi in cui il titolare dell'ufficio cessa dalle funzioni persistendo tuttavia la misura di protezione, il giudice tutelare dovrà provvedere alla nomina di altra persona, sorge (e ne viene tentata la soluzione) il problema del coordinamento di tali ipotesi con quella prevsita dall'art. 413, comma 1°, c.c., nella parte in cui prevede la "sostituzione" dell'amministratore.

La revoca dell'amministratore di sostegno

ROMA, UMBERTO
2013

Abstract

Il capitolo esamina la disciplina dell'art. 413 c.c. con riguardo alla "revoca" dell'amministrazione ed alla "sostituzione" dell'amministratore. Rilevato come la rubrica dell'articolo non appaia correttamente coniata rispetto al suo contenuto in considerazione del rilievo che la sostituzione dell'amministratore postula la permanenza dell'amministrazione di sostegno (onde il riferimento alla revoca dell'istituto contenuto nella rubrica non è coerente con la sostituzione del titolare dell'ufficio), vengono esaminati due problemi di carattere sistematico posti dalle disposizioni dell'art. 413 c.c. In primo luogo, il legislatore manca di distinguere con nettezza la cessazione dell'ufficio dalla cessazione dall'ufficio. In secondo luogo, i casi e la disciplina della cessazione dell'ufficio e dall'ufficio non si esauriscono nell'art. 413 c.c., ma comprendono - oltre a diposizioni contenute nello stesso titolo XII, quali gli artt. 405, comma 6°, e 410, comma 3°, c.c. - anche le previsioni degli artt. da 350 a 353 e 383 e 384 c.c., relativi alla cessazione della tutela e richiamati dall'art. 411, comma 1°, c.c. Poichè, nei casi in cui il titolare dell'ufficio cessa dalle funzioni persistendo tuttavia la misura di protezione, il giudice tutelare dovrà provvedere alla nomina di altra persona, sorge (e ne viene tentata la soluzione) il problema del coordinamento di tali ipotesi con quella prevsita dall'art. 413, comma 1°, c.c., nella parte in cui prevede la "sostituzione" dell'amministratore.
2013
Amministrazione di sostegno, interdizione, inabilitazione
9788813308865
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