Commento all'art. 11, l.r. Veneto n. 50/2012, intitolato "Luoghi storici del commercio". Si tratta di una disposizione dai contenuti assai innovativi, che estende il novero dei beni a rilevanza culturale che possono essere destinatari di misure di valorizzazione nella Regione del Veneto. Oggetto della norma sono i “luoghi storici del commercio”, consistenti in tutti quegli spazi urbani, al chiuso o all’aperto, in cui si esercitano attività commerciali tradizionali con valore culturale e identitario. Oltre ai “locali storici” e alle “botteghe storiche”, previsti dall'abrogata l.r. n. 37/2004 e dalle leggi di altre regioni, vi rientrano le aree, coperte e scoperte, destinate a fiere e mercati e ogni altro ambente urbano (strade, piazze, ponti, rive, saloni ecc.) caratterizzato dalla presenza risalente di attività commerciali tipiche. A differenza che in passato, oggi il cuore della disciplina non sta tanto nel recupero e nel miglioramento strutturale di questi luoghi, considerati in senso fisico (locali, arredi, spazi, vetrine, attrezzature ecc.), quanto nel sostegno e nella valorizzazione delle “attività commerciali con valore storico o artistico” che vi si esercitano (dai classici “caffè” del centro alle vecchie botteghe artigiane, dalle farmacie storiche ai mercati cittadini), nella misura in cui siano espressive dell’identità e delle tradizioni delle antiche aree urbane. Con una scelta "rivoluzionaria", frutto di un’interpretazione aggiornata della Costituzione e in linea con le più recenti tendenze del diritto internazionale, il legislatore veneto mira a conservare e a trasmettere il complesso di esperienze, conoscenze e prassi di cui tali attività sono portatrici, quali prodotti della storia e della cultura del territorio e fonti inesauribili di creatività e innovazione, conferendo loro una particolare centralità ai fini del recupero e della riqualificazione dei nuclei storici delle città.

Art. 11

GIAMPIERETTI, MARCO
2013

Abstract

Commento all'art. 11, l.r. Veneto n. 50/2012, intitolato "Luoghi storici del commercio". Si tratta di una disposizione dai contenuti assai innovativi, che estende il novero dei beni a rilevanza culturale che possono essere destinatari di misure di valorizzazione nella Regione del Veneto. Oggetto della norma sono i “luoghi storici del commercio”, consistenti in tutti quegli spazi urbani, al chiuso o all’aperto, in cui si esercitano attività commerciali tradizionali con valore culturale e identitario. Oltre ai “locali storici” e alle “botteghe storiche”, previsti dall'abrogata l.r. n. 37/2004 e dalle leggi di altre regioni, vi rientrano le aree, coperte e scoperte, destinate a fiere e mercati e ogni altro ambente urbano (strade, piazze, ponti, rive, saloni ecc.) caratterizzato dalla presenza risalente di attività commerciali tipiche. A differenza che in passato, oggi il cuore della disciplina non sta tanto nel recupero e nel miglioramento strutturale di questi luoghi, considerati in senso fisico (locali, arredi, spazi, vetrine, attrezzature ecc.), quanto nel sostegno e nella valorizzazione delle “attività commerciali con valore storico o artistico” che vi si esercitano (dai classici “caffè” del centro alle vecchie botteghe artigiane, dalle farmacie storiche ai mercati cittadini), nella misura in cui siano espressive dell’identità e delle tradizioni delle antiche aree urbane. Con una scelta "rivoluzionaria", frutto di un’interpretazione aggiornata della Costituzione e in linea con le più recenti tendenze del diritto internazionale, il legislatore veneto mira a conservare e a trasmettere il complesso di esperienze, conoscenze e prassi di cui tali attività sono portatrici, quali prodotti della storia e della cultura del territorio e fonti inesauribili di creatività e innovazione, conferendo loro una particolare centralità ai fini del recupero e della riqualificazione dei nuclei storici delle città.
2013
Il commercio nel Veneto. Commentario alla legge regionale del Veneto 28 dicembre 2012, n. 50
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