Dal punto di vista biologico, la morte è la cessazione di quelle funzioni che permettono all’organismo di persistere mantenendo la propria identità, pur trasformandosi, nel tempo; l’evento mortale è dunque la conclusione della vita. In Italia, la medicina legale assume una visione più ampia, che indica (L. 578/93) la cessazione irreversibile delle funzioni cerebrali, la quale si accompagna ad altre due forme di decesso: cardiocircolatorio (morte clinica) e respiratorio (morte reale). La morte nervosa è dunque la morte “legale” e ogni operazione di accertamento richiede il rispetto di specifici protocolli che tengono presenti le disposizioni di legge in materia. Nel caso di morte totale, l’osservazione dei fenomeni cadaverici, segni abiotici e putrefattivi, vengono rilevati dopo almeno 15 ore ed entro 30 ore dal decesso da un medico necroscopo, per l’espletamento dei seguenti compiti: Diagnosi clinica: stabilisce la conclusione di un possibile percorso terapeutico e permette alla famiglia di procedere con l’iter funerario; indica le possibili cause della morte adottando eventuali provvedimenti igienici; accerta se l’evento sia stato causato da fatti delittuosi. Per evitare il pericolo di seppellire persone in stato di morte apparente, è prescritto un periodo di osservazione del cadavere di almeno 24 ore dal decesso, se non si danno segni inopinabili, come per esempio la distruzione del corpo o di sue parti essenziali (testa, organi vitali interni, ecc.). Durante il periodo d'osservazione è vietata la chiusura della bara, l'autopsia, i trattamenti conservativi, la congelazione, l'inumazione, la tumulazione e la cremazione. In caso di morte improvvisa l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore. Diagnosi per fini legali: permette di procedere con la denuncia del decesso presso il Sindaco e l'Ufficiale di Stato civile per ottenere l’autorizzazione alla sepoltura della salma e avviare le procedure giuridiche per la successione, il trapasso di proprietà, la modifica dello stato civile del coniuge, la reversibilità della pensione … L'Ufficiale di Stato civile concede l’autorizzazione per l’attuazione dei riti funerari solo se sono trascorse 24 ore dal decesso. Nel caso di morte violenta o sospetta tale, la sepoltura è sospesa fino alla conclusione delle indagini dell'Autorità giudiziaria. Oggi il funerale può essere sia di tipo religioso sia ti tipo solo civile. Il destino della salma varia a seconda delle culture. In Occidente si conoscono: inumazione (la bara di legno, ermeticamente chiusa e contenente il corpo dell’estinto, viene sepolta sotto terra); tumulazione (la bara viene murata in un loculo o in tomba privata); cremazione (la salma viene incenerita con la bara tramite forni predisposti all’uopo; le ceneri, raccolte in un’urna, possono essere tumulate o sparse nell’ambiente). La diagnosi di “morte cerebrale”: precede la fase successiva della morte totale, prevede l’accertamento dello stato di coma profondo, della presenza di atonia muscolare e areflessia con indifferenza dei riflessi plantari, midriasi paralitica con assenza del riflesso corneale e del riflesso pupillare alla luce; dell’assenza di respirazione spontanea e dell’attività elettrica cerebrale spontanea e provocata. Quest’ultima diagnosi è funzionale all’autorizzazione dell’espianto. La prospettiva rispettata dalla Legge italiana e dal mondo occidentale, quindi anche dalla medicina legale, è quella secondo cui la morte della persona non corrisponde interamente alla morte biologica. Tale prospettiva rimanda alla rappresentazione del rapporto esistenza-vita, secondo cui la prima non è identica alla seconda. Le religioni di tutte le culture lungo la storia umana, infatti, considerano la morte un passaggio, tanto che il soggetto continua ad esistere anche oltre l’ultimo respiro e la sua identità non è vincolata al corpo. L’idea del passaggio differisce tra religioni occidentali e orientali: nonostante Platone, le prime considerano la vita come un unico transito dell’esistenza nel mondo, mentre le seconde prevedono la metempsicosi. ...

MORTE

TESTONI, INES
2012

Abstract

Dal punto di vista biologico, la morte è la cessazione di quelle funzioni che permettono all’organismo di persistere mantenendo la propria identità, pur trasformandosi, nel tempo; l’evento mortale è dunque la conclusione della vita. In Italia, la medicina legale assume una visione più ampia, che indica (L. 578/93) la cessazione irreversibile delle funzioni cerebrali, la quale si accompagna ad altre due forme di decesso: cardiocircolatorio (morte clinica) e respiratorio (morte reale). La morte nervosa è dunque la morte “legale” e ogni operazione di accertamento richiede il rispetto di specifici protocolli che tengono presenti le disposizioni di legge in materia. Nel caso di morte totale, l’osservazione dei fenomeni cadaverici, segni abiotici e putrefattivi, vengono rilevati dopo almeno 15 ore ed entro 30 ore dal decesso da un medico necroscopo, per l’espletamento dei seguenti compiti: Diagnosi clinica: stabilisce la conclusione di un possibile percorso terapeutico e permette alla famiglia di procedere con l’iter funerario; indica le possibili cause della morte adottando eventuali provvedimenti igienici; accerta se l’evento sia stato causato da fatti delittuosi. Per evitare il pericolo di seppellire persone in stato di morte apparente, è prescritto un periodo di osservazione del cadavere di almeno 24 ore dal decesso, se non si danno segni inopinabili, come per esempio la distruzione del corpo o di sue parti essenziali (testa, organi vitali interni, ecc.). Durante il periodo d'osservazione è vietata la chiusura della bara, l'autopsia, i trattamenti conservativi, la congelazione, l'inumazione, la tumulazione e la cremazione. In caso di morte improvvisa l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore. Diagnosi per fini legali: permette di procedere con la denuncia del decesso presso il Sindaco e l'Ufficiale di Stato civile per ottenere l’autorizzazione alla sepoltura della salma e avviare le procedure giuridiche per la successione, il trapasso di proprietà, la modifica dello stato civile del coniuge, la reversibilità della pensione … L'Ufficiale di Stato civile concede l’autorizzazione per l’attuazione dei riti funerari solo se sono trascorse 24 ore dal decesso. Nel caso di morte violenta o sospetta tale, la sepoltura è sospesa fino alla conclusione delle indagini dell'Autorità giudiziaria. Oggi il funerale può essere sia di tipo religioso sia ti tipo solo civile. Il destino della salma varia a seconda delle culture. In Occidente si conoscono: inumazione (la bara di legno, ermeticamente chiusa e contenente il corpo dell’estinto, viene sepolta sotto terra); tumulazione (la bara viene murata in un loculo o in tomba privata); cremazione (la salma viene incenerita con la bara tramite forni predisposti all’uopo; le ceneri, raccolte in un’urna, possono essere tumulate o sparse nell’ambiente). La diagnosi di “morte cerebrale”: precede la fase successiva della morte totale, prevede l’accertamento dello stato di coma profondo, della presenza di atonia muscolare e areflessia con indifferenza dei riflessi plantari, midriasi paralitica con assenza del riflesso corneale e del riflesso pupillare alla luce; dell’assenza di respirazione spontanea e dell’attività elettrica cerebrale spontanea e provocata. Quest’ultima diagnosi è funzionale all’autorizzazione dell’espianto. La prospettiva rispettata dalla Legge italiana e dal mondo occidentale, quindi anche dalla medicina legale, è quella secondo cui la morte della persona non corrisponde interamente alla morte biologica. Tale prospettiva rimanda alla rappresentazione del rapporto esistenza-vita, secondo cui la prima non è identica alla seconda. Le religioni di tutte le culture lungo la storia umana, infatti, considerano la morte un passaggio, tanto che il soggetto continua ad esistere anche oltre l’ultimo respiro e la sua identità non è vincolata al corpo. L’idea del passaggio differisce tra religioni occidentali e orientali: nonostante Platone, le prime considerano la vita come un unico transito dell’esistenza nel mondo, mentre le seconde prevedono la metempsicosi. ...
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11577/2985699
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