Il contributo analizza la questione della prescrizione dell’obbligazione nel negozio fiduciario. In particolare il problema si pone quando il fiduciante trasferisce al fiduciario la proprietà di un bene immobile o di quote di azione e il fiduciario si obbliga a ritrasferire successivamente quanto ricevuto al fiduciante, ma le parti non abbiano stabilito un termine per tale trasferimento o abbiamo pattuito che esso sia dovuto quando il fiduciante lo richiederà. Il problema è stabilire quando inizia a decorrere la prescrizione dell’obbligazione di ritrasferire e quando possa dirsi che c’è inerzia nell’esercizio del suo diritto da parte del fiduciante. Secondo la giurisprudenza la prescrizione inizia a decorrere solo dal momento in cui il fiduciante richiede la restituzione. Ma questa soluzione non appare convincente in quanto renderebbe potenzialmente imprescrittibile l’obbligazione di ritrasferire e non appare nemmeno coerente con le conclusioni cui la giurisprudenza giunge in merito ad altri contratti caratterizzati da un obbligo finale di ritrasferire o di restituire. Si propone perciò una soluzione alternativa, che consideri la posizione del fiduciante con riguardo all’intera operazione negoziale e all’interesse che con tale operazione si vuole soddisfare e che risulta garantito dai vari diritti che nascono dal contratto. In questo ordine di idee appare determinante per valutare l’inerzia del creditore la circostanza che l’interesse perseguito dal fiduciante con il negozio sia attualmente soddisfatto attraverso l’esercizio degli altri diritti nascenti dal contratto: così fino a che risulta in questo modo soddisfatto, non decorrerà la prescrizione, non solo di quei diritti, ma anche dell’obbligazione di ritrasferire, che si pone come momento finale della realizzazione dell’interesse assicurato dal contratto. Se invece c’è inerzia già nell’esercizio di quei diritti, tale inerzia rileva anche ai fini della prescrizione del diritto al trasferimento del bene.

La prescrizione nel negozio fiduciario

CERDONIO CHIAROMONTE, GIULIANA
2016

Abstract

Il contributo analizza la questione della prescrizione dell’obbligazione nel negozio fiduciario. In particolare il problema si pone quando il fiduciante trasferisce al fiduciario la proprietà di un bene immobile o di quote di azione e il fiduciario si obbliga a ritrasferire successivamente quanto ricevuto al fiduciante, ma le parti non abbiano stabilito un termine per tale trasferimento o abbiamo pattuito che esso sia dovuto quando il fiduciante lo richiederà. Il problema è stabilire quando inizia a decorrere la prescrizione dell’obbligazione di ritrasferire e quando possa dirsi che c’è inerzia nell’esercizio del suo diritto da parte del fiduciante. Secondo la giurisprudenza la prescrizione inizia a decorrere solo dal momento in cui il fiduciante richiede la restituzione. Ma questa soluzione non appare convincente in quanto renderebbe potenzialmente imprescrittibile l’obbligazione di ritrasferire e non appare nemmeno coerente con le conclusioni cui la giurisprudenza giunge in merito ad altri contratti caratterizzati da un obbligo finale di ritrasferire o di restituire. Si propone perciò una soluzione alternativa, che consideri la posizione del fiduciante con riguardo all’intera operazione negoziale e all’interesse che con tale operazione si vuole soddisfare e che risulta garantito dai vari diritti che nascono dal contratto. In questo ordine di idee appare determinante per valutare l’inerzia del creditore la circostanza che l’interesse perseguito dal fiduciante con il negozio sia attualmente soddisfatto attraverso l’esercizio degli altri diritti nascenti dal contratto: così fino a che risulta in questo modo soddisfatto, non decorrerà la prescrizione, non solo di quei diritti, ma anche dell’obbligazione di ritrasferire, che si pone come momento finale della realizzazione dell’interesse assicurato dal contratto. Se invece c’è inerzia già nell’esercizio di quei diritti, tale inerzia rileva anche ai fini della prescrizione del diritto al trasferimento del bene.
2016
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